Cassazione Penale, Sentenza n. 1282/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza lamentando: 1) nullità per violazione dell'art. 292 c.p.p., perché il provvedimento sarebbe stato redatto con tecnica "copia-incolla", contenente valutazioni stereotipate e priva di autonoma elaborazione rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero; 2) errata applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione: contraddittorietà sulla qualificazione della partecipazione (concorso materiale solo in alcuni episodi vs. ampia esperienza e ruolo di "agevolatore"), critica sull'interpretazione dell'intercettazione n. 819/2024 (si sostiene che non descrive una cessione di droga ma il pagamento di lavoro) e sul rilievo della detenzione della sostanza rinvenuta nei locali della ditta rispetto alla consapevolezza del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'incorporazione della richiesta del PM non è di per sé illegittima se il giudice esprime poi valutazioni autonome sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (e nel caso di specie il GIP ha effettuato valutazioni proprie, anche tenendo conto di annotazioni successive). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Torino che, sulla base delle intercettazioni e degli elementi probatori, ha individuato forma e modalità della partecipazione (sia materiale che morale/agevolativa) e ha motivato adeguatamente il nesso causale. La Corte ha altresì ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito non sindacabile in cassazione se non in presenza di manifesta illogicità, che qui non sussisteva. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha evidenziato che la mera incorporazione della richiesta del PM è ammissibile se il giudice svolge poi una valutazione autonoma e critica degli elementi
art. 273 cod. proc. pen.
Normativa richiamata in relazione ai presupposti per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi nella fattispecie
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i reati di cui è accusato il ricorrente (illeciti in materia di stupefacenti), che ha fondato l'applicazione della misura cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Normativa relativa agli adempimenti della Cancelleria a seguito del provvedimento di cassazione; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti
Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 2, n. 43676 del 7/10/2021, Fierro e altri precedenti citati)
Precedenti richiamati per il principio secondo cui l'incorporazione della richiesta dell'accusa non è automaticamente sintomo di mancata autonoma valutazione del giudice cautelare; inoltre richiamati principi relativi all'apprezzamento delle intercettazioni e al divieto di sindacare in cassazione le valutazioni di merito salvo manifesta illogicità
Massime di principio
- La redazione di un provvedimento cautelare che incorpora parti della richiesta del PM non è di per sé nulla: è lecita la tecnica dell'"incorporazione" se dal provvedimento emerge una autonoma rielaborazione critica e valutazioni proprie del giudice
- Il giudice della cautela deve individuare e motivare in quale forma si sia manifestato il contributo del concorrente (concorso materiale, istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito criminoso etc.) e il nesso di causalità con l'azione degli altri partecipanti
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito e la Cassazione non le riesamina se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole
- Le doglianze meramente critiche o tese a una diversa valutazione degli elementi di fatto già adeguatamente considerati dal giudice della cautela sono inammissibili in cassazione se prive di puntuali argomentazioni che dimostrino vizi logici o giuridici
- La declaratoria di inammissibilità della cassazione comporta l'onere delle spese e, salvo esoneri, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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