Sentenza n. 529/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della determina Dpc 026/110 del 19.05.2023, notificata in pari data, con la quale il dirigente ed il responsabile del servizio rifiuti presso la Regione Abruzzo hanno disposto di: - DIFFIDARE e contestualmente SOSPENDERE, ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/2006, l’autorizzazione regionale di cui alla D.D. n. DA21/126 del 01.10.2013 e successiva D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti, per il periodo SEI MESI; - INTIMARE alla SAID s.r.l. di provvedere entro il termine di SEI MESI a: - rimuovere i rifiuti giacenti in difformità dal titolo autorizzativo in ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, secondo la normativa vigente in materia e il titolo autorizzativo di cui alla D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019 conformemente al Lay-out allegato Tav. 01, rev.00 datata 29.01.2018 (Inquadramento territoriale e Planimetria punti di emissione - scala 1:500) e in linea con quanto indicato dalla Provincia di Teramo (rectius Arta Teramo) nella Relazione di sopralluogo del 27.04.2023. In particolare: - rimuovere tutti i rifiuti non autorizzati; - ripristinare le potenzialità autorizzate; - ottenere l’autorizzazione per il distributore carburante ad uso privato; - ripristinare la pavimentazione esterna fessurata in alcuni punti; - conformarsi al QRE autorizzato; - migliorare la detenzione di materie prime liquide, ripristinando i bacini di contenimento vetusti o non perfettamente integri; - INTIMARE alla SAID s.r.l. di trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, una relazione con cronoprogramma dettagliato dal quale si evincano le attività programmate volte a superare le criticità sopra riscontrate; - DEMANDARE alla Provincia di Teramo, all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo e alla A.S.L. di Teramo, per quanto di propria competenza, le attività di controllo e vigilanza sull’effettivo e puntuale rispetto delle presenti disposizioni riguardanti l’attività di sgombero dei materiali/rifiuti non autorizzati; - STABILIRE la predisposizione, senza ulteriore preavviso, di ulteriori Provvedimenti di competenza nel caso si rilevassero inadempienze o infruttuosa decorrenza di termini sopra indicati, ivi inclusa la revoca della richiamata D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 e successiva D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, stabilita dall’art. 208, co. 13, lett. c) del D.lgs. 152/06 e, a tale scopo, pertanto, di COMUNICARE alla SAID S.r.l. l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i. per la violazione del rispetto di quanto previsto nell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 e successiva D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019; - DISPORRE che la SAID S.r.l. potrà far pervenire motivate controdeduzioni entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida e sospensione parziale, per sei mesi, dell'autorizzazione regionale alla gestione dei rifiuti, con intimazione di rimuovere rifiuti non autorizzati e di adeguare l'impianto alle prescrizioni autorizzative
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la determina regionale che, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, aveva disposto la diffida e la sospensione dell'autorizzazione limitatamente all'ingresso di nuovi quantitativi di rifiuti, a seguito della rilevata presenza nell'impianto di rifiuti, anche pericolosi, diversi e in quantità superiori rispetto a quelli autorizzati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, il difetto assoluto di motivazione e l'insussistenza dei presupposti, sostenendo che l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare genericamente le indicazioni dell'ARTA senza dimostrare un pericolo concreto per la salute pubblica e l'ambiente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 45 della l.r. Abruzzo n. 45/2007 e l'omissione di atti, sostenendo che l'inserimento o la modifica dei codici EER costituisse una variante non sostanziale, soggetta a semplice comunicazione e non a nuova autorizzazione o verifica di compatibilità ambientale. La Regione ha sostenuto che le modifiche erano sostanziali, che la società era stata già diffidata a non operare nella configurazione comunicata e che il sopralluogo aveva accertato la gestione di rifiuti non autorizzati e in quantità eccedenti, con conseguente pericolo per la salute e per l'ambiente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi connessi. Ha rilevato che la documentazione acquisita e il contenuto della determina impugnata dimostravano la presenza di rifiuti diversi e in quantità superiori rispetto a quelli autorizzati e l'inidoneità dell'impianto, nella configurazione esistente, a gestire in sicurezza i rifiuti non autorizzati. Tali circostanze integravano una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lettera b), del d.lgs. 152/2006, la diffida accompagnata dalla sospensione temporanea dell'autorizzazione. La motivazione è stata ritenuta sufficientemente esaustiva, poiché il provvedimento esplicitava il collegamento tra gli esiti del sopralluogo, le violazioni delle prescrizioni autorizzative e la misura adottata. È stata inoltre ritenuta giustificata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell'urgenza derivante dal pericolo per la salute e l'ambiente. Il TAR non ha accolto neppure la censura relativa alla natura non sostanziale delle varianti, valorizzando il fatto che l'inserimento di ulteriori codici EER era stato ritenuto sostanziale e assoggettato a procedura di valutazione ambientale. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006
in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
La diffida accompagnata dalla sospensione temporanea dell'autorizzazione è legittima quando l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative determini una situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; la misura può essere adottata anche con riferimento ai soli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità, nella specie individuate nell'urgenza di prevenire un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
art. 45 l.r. Abruzzo n. 45/2007
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la natura non sostanziale della variante, ma il giudice ha ritenuto che l'inserimento di ulteriori codici EER fosse stato correttamente considerato sostanziale e sottoposto a valutazione ambientale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato nella precedente fase cautelare per escludere, a sommario esame, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento.
Massime di principio
- In presenza di inosservanze delle prescrizioni di un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, la diffida accompagnata dalla sospensione temporanea dell'autorizzazione è legittima quando dagli accertamenti tecnici emerga una situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
- La motivazione del provvedimento di diffida e sospensione è sufficiente quando individua le violazioni riscontrate, richiama gli esiti del sopralluogo tecnico e rende comprensibile il nesso tra la gestione di rifiuti non autorizzati o eccedenti e il pericolo per la salute e l'ambiente.
- Le esigenze di celerità derivanti dalla necessità di prevenire un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990.
- L'inserimento di ulteriori codici EER può essere qualificato come variante sostanziale, con conseguente assoggettamento a verifica o procedura di compatibilità ambientale, quando la modifica incide sulla tipologia dei rifiuti trattabili e sulla capacità dell'impianto di gestirli in sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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