Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 561/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del bonus docente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione somme individualmente determinate, comprese tra euro 2.000,00 ed euro 3.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2024; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 27 maggio 2025. I ricorrenti hanno quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo risultante dal titolo giudiziale, chiedendo anche genericamente gli accessori di legge. Il Ministero si è costituito formalmente e ha dato atto soltanto dell’avvenuto pagamento delle spese legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso. Il giudice ha precisato che, dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c., per l’esecuzione forzata non è necessaria la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente in favore dei ricorrenti, per gli importi riconosciuti nel titolo. Gli interessi legali non spettano per il periodo anteriore alla formazione del giudicato, non essendo stati riconosciuti dalla sentenza ottemperanda; spettano invece dal giudicato fino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di agire quale organo ausiliario del giudice e di compiere tutti gli atti necessari, compresa l’inclusione dei ricorrenti tra i soggetti abilitati a registrarsi sul sito della carta elettronica e a conseguire il bonus anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il commissario dovrà intervenire entro 90 giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto esperibile l’azione per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli interessi legali sulle somme riconosciute spettano, nel caso esaminato, dalla formazione del giudicato fino al saldo, non anche per il periodo precedente quando il titolo esecutivo non li abbia riconosciuti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di poter promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    A seguito della riforma del processo civile, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio di una copia conforme all’originale per iniziare l’esecuzione forzata.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la nomina del commissario ad acta quale misura per assicurare l’esecuzione concreta del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro un’amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo imponga all’amministrazione un obbligo specifico di attribuire una prestazione o una somma al privato.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c., l’esecuzione non richiede l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente una copia conforme all’originale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi sulle somme riconosciute possono essere attribuiti dalla formazione del giudicato al saldo quando il titolo ottemperando non abbia riconosciuto interessi per il periodo anteriore; non possono invece essere riconosciuti per il periodo precedente al giudicato in assenza di una statuizione del titolo.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione; può pertanto adottare tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione al giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.