Sentenza del 07/06/2016 n. 3528 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Plusvalenze immobiliari derivanti da un atto di cessione a titolo oneroso - Atto simulato, diretto a dissimulare una donazione da madre a figlio - Prova della simulazione - E' ammissibile e sussiste - Illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva assoggettato a IRPEF una plusvalenza immobiliare ritenendo effettiva una cessione a titolo oneroso. Il contribuente ha contestato l'atto impositivo sostenendo che la vendita fosse simulata e dissimulasse una donazione dalla madre al figlio, quindi priva di un corrispettivo effettivamente incassato e non idonea a generare una plusvalenza imponibile. La simulazione è stata dimostrata mediante il rapporto di parentela, una dichiarazione sostitutiva della venditrice, l'assenza di riscontri sul trasferimento del denaro e le ragioni sottostanti alla simulazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la possibilità di accertare la simulazione anche a favore del contribuente, poiché la determinazione del reddito effettivo deve rispettare il principio di capacità contributiva. Gli elementi probatori raccolti sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che il corrispettivo non era stato realmente pagato e che l'atto oneroso dissimulava una donazione. Di conseguenza, l'atto impositivo è stato dichiarato illegittimo e annullato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b
La norma individua tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di determinati beni immobili. La sua applicazione presuppone però l'effettività della cessione onerosa e del relativo incremento patrimoniale.
d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
La norma disciplina l'accertamento parziale da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'accertamento deve comunque riferirsi a una situazione fiscalmente reale e può essere contestato quando risulti fondato su un atto simulato.
Principio costituzionale della capacità contributiva
La tassazione deve colpire il reddito effettivamente prodotto. Per questo la simulazione può essere accertata anche a favore del contribuente, quando l'atto formalmente oneroso non corrisponda a un effettivo pagamento o a una reale capacità contributiva.
Massime di principio
- In materia tributaria prevale la realtà economica effettiva rispetto alla qualificazione formale dell'atto: una vendita simulata non può generare una plusvalenza imponibile se non vi è stato un reale corrispettivo.
- La simulazione può essere provata anche dal contribuente, non soltanto dall'Amministrazione finanziaria, quando serve a evitare una tassazione non corrispondente alla reale capacità contributiva.
- In presenza di un fatto negativo, come il mancato pagamento del prezzo, la prova può risultare da un insieme di indizi concordanti: rapporto di parentela, dichiarazioni delle parti, assenza di tracciabilità dei pagamenti e motivazioni dell'operazione.
- La prova della simulazione deve essere valutata complessivamente; nessun singolo elemento è necessariamente decisivo, ma la convergenza di più circostanze può rendere illegittimo l'accertamento.
- Chi contesta un atto impositivo fondato su una vendita simulata dovrebbe documentare il più possibile l'assenza del pagamento, la reale natura liberale dell'operazione e le ragioni per cui è stata utilizzata una forma negoziale diversa dalla donazione.
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