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Sentenza

Sentenza del 07/06/2016 n. 3528 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Plusvalenze immobiliari derivanti da un atto di cessione a titolo oneroso - Atto simulato, diretto a dissimulare una donazione da madre a figlio - Prova della simulazione - E' ammissibile e sussiste - Illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva assoggettato a IRPEF una plusvalenza immobiliare ritenendo effettiva una cessione a titolo oneroso. Il contribuente ha contestato l'atto impositivo sostenendo che la vendita fosse simulata e dissimulasse una donazione dalla madre al figlio, quindi priva di un corrispettivo effettivamente incassato e non idonea a generare una plusvalenza imponibile. La simulazione è stata dimostrata mediante il rapporto di parentela, una dichiarazione sostitutiva della venditrice, l'assenza di riscontri sul trasferimento del denaro e le ragioni sottostanti alla simulazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la possibilità di accertare la simulazione anche a favore del contribuente, poiché la determinazione del reddito effettivo deve rispettare il principio di capacità contributiva. Gli elementi probatori raccolti sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che il corrispettivo non era stato realmente pagato e che l'atto oneroso dissimulava una donazione. Di conseguenza, l'atto impositivo è stato dichiarato illegittimo e annullato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b

    La norma individua tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di determinati beni immobili. La sua applicazione presuppone però l'effettività della cessione onerosa e del relativo incremento patrimoniale.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    La norma disciplina l'accertamento parziale da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'accertamento deve comunque riferirsi a una situazione fiscalmente reale e può essere contestato quando risulti fondato su un atto simulato.

  • Principio costituzionale della capacità contributiva

    La tassazione deve colpire il reddito effettivamente prodotto. Per questo la simulazione può essere accertata anche a favore del contribuente, quando l'atto formalmente oneroso non corrisponda a un effettivo pagamento o a una reale capacità contributiva.

Massime di principio

  • In materia tributaria prevale la realtà economica effettiva rispetto alla qualificazione formale dell'atto: una vendita simulata non può generare una plusvalenza imponibile se non vi è stato un reale corrispettivo.
  • La simulazione può essere provata anche dal contribuente, non soltanto dall'Amministrazione finanziaria, quando serve a evitare una tassazione non corrispondente alla reale capacità contributiva.
  • In presenza di un fatto negativo, come il mancato pagamento del prezzo, la prova può risultare da un insieme di indizi concordanti: rapporto di parentela, dichiarazioni delle parti, assenza di tracciabilità dei pagamenti e motivazioni dell'operazione.
  • La prova della simulazione deve essere valutata complessivamente; nessun singolo elemento è necessariamente decisivo, ma la convergenza di più circostanze può rendere illegittimo l'accertamento.
  • Chi contesta un atto impositivo fondato su una vendita simulata dovrebbe documentare il più possibile l'assenza del pagamento, la reale natura liberale dell'operazione e le ragioni per cui è stata utilizzata una forma negoziale diversa dalla donazione.

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