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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione con cui gli è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 14/03/2012, revoca fondata sul rilievo che l'interessato avrebbe commesso un nuovo reato in data 03/10/2014. Con un motivo unico deduce l'illegittimità del provvedimento, sostenendo in sostanza che il beneficio avrebbe dovuto essere revocato, se del caso, già nel corso dei giudizi di cognizione. La Corte rileva però che le doglianze sono generiche e non specifiche, perché non espongono adeguate ragioni di diritto e di fatto idonee a contrastare il richiamo alla richiesta del pubblico ministero e alla motivazione del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'impugnazione deve contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati in fatto e in diritto; la mera deduzione generica dell'illegittimità del provvedimento non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso si limita a contrapporre affermazioni apodittiche al provvedimento impugnato, senza confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione e con gli atti richiamati, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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