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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33870/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico che aveva frequentato negli anni 1983-1986 un corso di specializzazione in odontostomatologia riconosciuto da direttive CEE, senza ricevere alcuna remunerazione. Il Tribunale di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 20.141,02. In appello l'amministrazione aveva sostenuto che la stessa domanda era già stata proposta e rigettata con sentenza del 2005 non impugnata, quindi passata in giudicato, e che tale giudicato esterno doveva condurre a dichiarare inammissibile la nuova domanda. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando, da un lato, che la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. non può essere considerata l'unico mezzo di prova del giudicato esterno; dall'altro, che nella sentenza del 2005 mancavano le generalità complete dell'appellato, impedendo di verificare l'identità tra i soggetti dei due giudizi. In Cassazione la Presidenza del Consiglio denunciava violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 2909 c.c., artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'orientamento seguito dalla Corte territoriale, imponendo di fatto un solo mezzo probatorio per il giudicato e rendendo 'diabolica' la prova nelle ipotesi di sentenze contro più parti, violerebbe il diritto di difesa e la parità delle armi; chiedeva inoltre di valorizzare l'attestazione di non impugnazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla cancelleria. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi e che il ricorso censurava solo quella relativa alla prova del giudicato, senza aggredire la ratio autonoma fondata sulla mancata identificazione certa della parte nella sentenza precedente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che la certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. non costituisce prova legale esclusiva dell'esistenza del giudicato e non è l'unico mezzo di prova utilizzabile, potendo il giudice acquisire d'ufficio la documentazione idonea quando necessario; tuttavia ha ritenuto decisiva la circostanza che la sentenza d'appello fosse fondata anche su una ratio autonoma e non impugnata, ossia l'insufficienza dei dati anagrafici nella sentenza del 2005, che impediva di verificare la corrispondenza tra i soggetti dei due giudizi. Per tale ragione, il motivo non poteva condurre alla cassazione della decisione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione statale esente per il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la certificazione del cancelliere attesta la presenza o assenza di impugnazioni, ma non è prova legale esclusiva del giudicato né unico mezzo di prova

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno rileva come fatto processuale esterno da provare, ma non necessariamente solo con certificazione di cancelleria

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale norma sul giudicato formale, in relazione alla prova del passaggio in giudicato

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per distinguere le ipotesi di impugnazione parziale e i limiti della certificazione del cancelliere

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per le impugnazioni di cause scindibili e l'irrilevanza della sola certificazione in tali casi

  • art. 213 c.p.c.

    il giudice può acquisire d'ufficio documentazione dalle cancellerie interessate per verificare il giudicato

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa rispetto all'onere probatorio del giudicato

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente con riferimento al giusto processo e alla parità delle armi

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente in relazione al diritto a un processo equo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale

Massime di principio

  • La certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. è il mezzo ordinario per dimostrare il passaggio in giudicato, ma non è l'unico mezzo di prova e non ha valore di prova legale esclusiva dell'esistenza del giudicato.
  • Quando la certificazione non è idonea a dimostrare il giudicato, specie in presenza di impugnazioni parziali o cause con più parti, il giudice può e deve acquisire d'ufficio la documentazione necessaria presso le cancellerie interessate.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve dimostrare anche l'identità soggettiva e oggettiva tra il precedente giudizio e quello attuale; la mancanza di dati anagrafici sufficienti nella sentenza prodotta può impedire tale verifica.
  • Se una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola di esse viene censurata in cassazione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, perché l'altra ratio non impugnata è di per sé idonea a sostenere la decisione.
  • Le amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito, non sono soggette al raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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