Sentenza del 12/08/2021 n. 22754 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento per Euro 17.730,29 derivante dal diniego di condono ex L. n. 289/2002, deducendo principalmente: nullità della notifica della cartella (assenza di prova rituale, mancanza della matrice/originale della relata, assenza della data sulla relata, relata apposta sul frontespizio anziché in calce), carenza probatoria e illegittimità delle copie prodotte dall'agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata), difetto di motivazione della cartella rispetto al calcolo degli interessi e degli importi, decadenza del potere di riscossione e vizi relativi alla validità dell'istanza di condono per mancato pagamento integrale. In cassazione sono stati proposti otto motivi fondati su violazioni di norme processuali e tributarie, e sulla presunta errata valutazione dei fatti e delle prove da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta di anonimizzazione dei dati per assenza di motivi legittimi. Sul merito ha confermato che la notifica della cartella è valida: la prova della notifica può essere fornita tramite relata compilata o, se inviata per raccomandata, tramite avviso di ricevimento conservato dall'agente; l'agente della riscossione, in quanto gestore di pubblico servizio e depositario di atti, può rilasciare copie conformi ex D.P.R. 445/2000 art.18 e tali copie sono idonee, salvo che il contribuente formuli contestazioni specifiche e circostanziate ai sensi dell'art.2719 c.c., cosa che non è avvenuta. La mancanza della data sulla copia non determina automaticamente nullità insanabile se non è dimostrato che ciò ha pregiudicato termini perentori o che l'atto non abbia raggiunto lo scopo; nel caso il ricorso era tempestivo e i vizi sono stati considerati sanati dal raggiungimento dello scopo. Quanto al condono ex L. 289/2002, la Corte ha ricordato che la definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale previsto e il pagamento parziale non perfeziona il beneficio. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente in favore di Serit Sicilia S.p.A.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 1
L'anonimizzazione delle sentenze richiede la sussistenza di motivi legittimi che bilancino privacy e pubblicità delle decisioni; la richiesta del ricorrente è stata respinta per mancanza di tali motivi.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo sia la consegna a mani che la raccomandata con avviso di ricevimento; la prova si ottiene con la relata o con l'avviso di ricevimento e l'agente deve conservare la matrice o copia con la relazione per 5 anni.
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18
Regola la conformità delle copie agli originali; la giurisprudenza riconosce all'agente della riscossione, quale depositario di documenti ex lege, il potere di attestare la conformità delle copie in suo possesso.
Codice civile, art. 2719
La contestazione della conformità delle copie all'originale deve essere specifica e circostanziata; generiche affermazioni non sono efficaci a disconoscere la conformità.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; l'agente della riscossione può soddisfarlo con la documentazione di rito salvo adeguata e specifica contestazione dell'originalità da parte del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 156
Principio del raggiungimento dello scopo: la nullità non si pronuncia se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; applicato per sanare vizi formali della notifica quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 148
Stabilisce le modalità di forma della relata e l'obbligo di indicare la data; la mancata indicazione può comportare nullità solo se incide su termini perentori o sull'esercizio di diritti, altrimenti è sanata dal raggiungimento dello scopo.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 9-bis e 14
Norme sul condono fiscale: la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis richiede l'integrale pagamento nei termini; il pagamento parziale non perfeziona il condono.
Codice di procedura civile, art. 112
Principi sulla motivazione della decisione: molte doglianze del ricorrente relative a presunta insufficiente motivazione sono state valutate e rigettate per carenza di autosufficienza o per esito di fatto confermato dalla Corte.
Massime di principio
- Per impugnare con successo la notifica di una cartella occorre contestare specificamente e circostanziatamente la conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione; generiche affermazioni non sono sufficienti ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- L'agente della riscossione, in quanto depositario ex lege, può rilasciare copie conformi degli atti (D.P.R. 445/2000 art.18); tali copie hanno efficacia probatoria salvo valida contestazione.
- La mancanza di data o altri vizi formali nella relata non comporta automaticamente la nullità insanabile: la nullità rileva solo se incide sui termini perentori o sul diritto di difesa; altrimenti opera il principio del raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).
- In cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: i motivi vanno esposti con completezza, riportando testi integrali delle relate o dei documenti quando essi siano decisivi per la censura, pena l'inammissibilità.
- La richiesta di anonimizzazione delle sentenze richiede motivi legittimi concreti e documentati che giustifichino la compressione della pubblicità delle decisioni.
- In materia di condono fiscale ex L. 289/2002 la definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento previsto; il pagamento parziale non produce gli effetti del condono.
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