Sentenza del 12/08/2021 n. 22756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per Euro 10.940,03 per: 1) inesistenza della pretesa dovuta ad avvenuta definizione della lite fiscale pendente; 2) difetto/inesistenza della notifica dell'atto impositivo (relata priva di data, identità, qualifica e sottoscrizione del notificatore); 3) mancata chiamata in causa dell'ente impositore (presunto litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999); 4) carenza del valore probatorio della documentazione prodotta dall'agente della riscossione (estratto di ruolo, copia della relata, attestazioni di conformità non legalizzate). Il ricorrente ha svolto più motivi di cassazione contestando la valutazione probatoria e la validità formale degli atti e delle attestazioni prodotte dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per le seguenti ragioni principali: a) non sussiste un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore; la chiamata dell'ente ha natura di "litis denuntiatio" e può essere effettuata con qualsiasi modalità idonea; b) i vizi formali della relata (mancanza di data, firma, identificazione) rientrano nella categoria della nullità sanabile e sono assorbiti dal principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. quando il contribuente ha effettivamente ricevuto e impugnato la cartella; c) l'onere di produrre in cassazione la relata integrale per censurare la notifica non è stato adempiuto, con conseguente inammissibilità di taluni motivi; d) l'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente nullità e grava sul contribuente l'onere di fornire elementi specifici per dimostrare la provenienza o l'irregolarità; e) le contestazioni generiche sulla conformità delle copie (relata, estratto di ruolo) non sono state formulate con la necessaria specificità ai sensi dell'art. 2719 c.c.; f) l'agente della riscossione, in talune ipotesi, può attestare conformità di documenti di cui è depositario e le eventuali irregolarità vengono comunque valutate alla luce del principio del raggiungimento dello scopo. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
Obbligo del concessionario di chiamare l'ente impositore per controversie che non riguardano solo la regolarità degli atti esecutivi; la chiamata ha natura sostanziale di "litis denuntiatio" e può essere effettuata con qualsiasi modalità idonea a portare a conoscenza l'ente, non configurando un litisconsorzio necessario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Rinvio alle norme sulla notificazione (D.P.R. 600/1973, art. 60) per la cartella di pagamento; le irregolarità nella notificazione della cartella sono valutate anche alla luce del principio processuale della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norme sulle notificazioni degli atti tributari cui si rinvia; insieme al D.P.R. 602/1973 consente applicazione degli istituti processuali (es. art. 156 c.p.c.) anche alla cartella di pagamento.
Codice di Procedura Civile, art. 156
comma 3 citato in motivazione
Principio del raggiungimento dello scopo: la nullità per inosservanza di forme non deve essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; vizi della notificazione che non integrano l'inesistenza sono sanabili dall'effetto dell'atto quando il destinatario ha comunque ricevuto e impugnato l'atto.
Codice di Procedura Civile, art. 148
Individua i requisiti formali della relata di notificazione; la Corte ha ricordato che in cassazione la mancata trascrizione integrale della relata rende inammissibile il motivo che la censura.
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18
Regole sulla conformità delle copie agli originali; sebbene la mancata legalizzazione o omissioni nella dichiarazione di conformità siano censurate, la Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione possa talvolta attestare conformità dei documenti di cui è depositario e che le irregolarità siano valutate alla luce della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Codice Civile, art. 2697
Regola sull'onere della prova: chi deduce fatti ha l'onere di provarli; la Corte richiede contestazioni specifiche e prove concrete da parte del contribuente per ribaltare la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emesso.
Codice Civile, art. 2719
Disconoscimento delle copie: la contestazione della conformità di documenti fotostatici deve essere specifica e chiara, indicando il documento e gli aspetti differenziali rispetto all'originale; contestazioni generiche sono inefficaci.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
Sulla forma del ruolo d'imposta: l'assenza di sottoscrizione non è sanzionata espressamente; opera la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui proviene e il contribuente deve fornire elementi specifici per confutare la provenienza.
L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
Principio dell'irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento amministrativo in alcuni casi; citato a supporto dell'inesistenza di sanzione automatica per vizi formali del ruolo.
Cassazione, Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016 (giurisprudenza richiamata)
Limita la categoria dell'inesistenza della notificazione a casi marginali (totale mancanza materiale o attività priva degli elementi costitutivi della notificazione); tutte le altre difformità rientrano nella nullità, sanabile se l'atto ha raggiunto lo scopo.
Massime di principio
- Il contribuente che contesta la notifica di una cartella deve, soprattutto in sede di cassazione, riprodurre integralmente la relata di notifica che intende censurare; l'omissione rende il motivo inammissibile.
- Le irregolarità formali nella relata o nella documentazione prodotta dall'agente della riscossione (mancanza di data, firma, incompletezza dell'attestazione di conformità) rientrano nella categoria della nullità e spesso sono sanabili dal principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) se il destinatario ha effettivamente ricevuto e tempestivamente impugnato la cartella.
- Non sussiste, di regola, un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore: il contribuente può agire contro il concessionario e la chiamata in causa dell'ente ha natura di "litis denuntiatio" che può essere effettuata con modalità idonee.
- L'onere probatorio grava sul ricorrente che contesta la provenienza o la regolarità degli atti: sono richieste contestazioni specifiche e circostanziate (art. 2697 c.c., art. 2719 c.c.), non semplici asserzioni generiche.
- L'omessa sottoscrizione del ruolo o altre carenze formali del ruolo non comportano automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrarne l'illegittimità o la mancata provenienza.
- L'agente della riscossione può, in determinate condizioni, attestare la conformità di documenti di cui è depositario; contestazioni sulla conformità richiedono precisione e prova delle difformità rispetto all'originale.
- Per massimizzare le probabilità di successo in casi analoghi, il contribuente dovrebbe: impugnare tempestivamente (dimostrando così la ricezione), acquisire e conservare gli originali o prove documentali della relata, formulare contestazioni documentate e dettagliate riguardo a specifici elementi difformi, e chiamare a testimoniare (ove possibile) o produrre elementi che dimostrino l'assenza totale dell'attività notificatoria se si vuol sostenere l'inesistenza.
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