Sentenza del 12/08/2021 n. 657 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale - imposta sulla pubblicità - "insegna" - assenza -"preinsegna" - presenza - esenzione - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2016 contestata con riferimento a un cartello posto a margine della strada (preinsegna con freccia) che indicava la direzione della Pensione "XXXXX". Il ricorrente ha chiesto l'esenzione sostenendo che il cartello svolgeva la funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività (insegna di esercizio / preinsegna) ai sensi dell'art. 17 c.1-bis d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 47 DPR 495/1992 e dell'art. 2-bis comma 6 D.L. n. 13/2002. La concessionaria ha invece sostenuto che, essendo collocato fuori dall'edificio (sul ciglio della S.P.) a circa 15 metri dall'ingresso e contenente una freccia, si tratta di mezzo pubblicitario soggetto a tassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della concessionaria e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione ha ritenuto che, per lo stato dei luoghi (assenza di altra insegna sull'edificio, cartello unico visibile dalla pubblica via e utile a identificare e indirizzare alla Pensione "XXXXX", dimensioni contenute), la preinsegna deve essere assimilata a una vera e propria insegna di esercizio esente dall'imposta ai sensi dell'art. 17 c.1-bis d.lgs. 507/1993. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1-bis
art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993
L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività di superficie fino a 5 m². La Corte territoriale ha interpretato la norma in senso sostanziale: una preinsegna che, per lo stato dei luoghi, è l'unico mezzo identificativo visibile dall'esterno e utile a indicare la sede va assimilata all'insegna di esercizio e quindi esente.
D.P.R. n. 495/1992, art. 47 (comma 1 e 2)
art. 47, commi 1-2, DPR 495/1992
Definizioni tecniche: insegna di esercizio installata nella sede o nelle pertinenze; preinsegna come elemento direzionale con freccia per facilitare il reperimento, non luminosa e installata entro determinato raggio. La Commissione ha applicato tali definizioni restando però sensibile alla specificità del caso (preinsegna non seguita da insegna sull'edificio) e ritenendo possibile assimilare la preinsegna all'insegna di esercizio quando è l'unico mezzo identificativo visibile dalla pubblica via.
D.L. 13/2002, art. 2-bis, comma 6
art. 2-bis, comma 6, D.L. 22/02/2002, n. 13
Precisazione che l'insegna di esercizio è la scritta che indica al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività e che, in caso di pluralità, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie previsti. La CTR ha richiamato questa norma per sostenere che la funzione indicativa prevale e che, nel caso di assenza di altre insegne, la preinsegna va considerata con la medesima funzione.
Massime di principio
- Una preinsegna può essere esente dall'imposta sulla pubblicità se, per lo stato dei luoghi, è l'unico strumento identificativo e direzionale visibile dalla pubblica via e quindi assolve di fatto alla funzione tipica dell'insegna di esercizio.
- Elementi fattuali rilevanti per valutare l'esenzione: assenza di altra insegna sull'edificio o nelle pertinenze; prossimità e relazione funzionale tra il cartello e la sede (distanza ragionevole), visibilità dalla pubblica via e contenuto identificativo (nome dell'attività, freccia direzionale).
- La normativa distingue formalmente insegna e preinsegna, ma l'applicazione pratica è orientata alla funzione svolta: se la preinsegna svolge la funzione di indicare il luogo dell'attività, può essere assimilata all'insegna esente.
- La presenza di più cartelli o la collocazione di cartelli a distanza significativa dalla sede (molteplici segnali non strettamente funzionali al reperimento) può invece far ricadere l'elemento nella nozione di mezzo pubblicitario tassabile, secondo la giurisprudenza richiamata dalla concessionaria.
- Il rispetto dei limiti dimensionali (superficie fino a 5 m²) e delle caratteristiche tecniche previste dalle norme (es. preinsegne non luminose) è comunque condizione per l'esenzione.
- Per difendere l'esenzione in casi simili è consigliabile documentare accuratamente lo stato dei luoghi con fotografie, misure di distanza, planimetrie e dichiarazioni che attestino l'assenza di altra insegna e la funzionalità direzionale del cartello.
- In caso di dubbio interpretativo la soluzione può dipendere molto dal giudice del merito e dalle circostanze concrete; la compensazione delle spese è possibile quando la questione è ritenuta di particolare novità o contraddittoria.
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