Sentenza del 12/08/2021 n. 22755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di accertamento TIA per le annualità 2007-2011 per (presunto) parziale versamento. Contestazione della determinazione della superficie tassabile (catastale mq. 65 vs rilevata mq. 118) per l'immobile adibito a studio e censura dell'inclusione di tre posti auto al piano seminterrato nella superficie tassabile. Vizi denunciati: carenza di motivazione degli atti (L. 241/1990, art. 3), violazione dell'art. 23 Cost. (inclusione dei posti auto), omissione del contraddittorio e del sopralluogo, errata applicazione del regolamento comunale (art. 13 e 22) e della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n.507/1993, D.Lgs. n.22/1997, D.Lgs. n.152/2006), nonché nullità/difetto di procura dell'atto di appello comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) valida la procura comunale conferita, anche dopo il rinnovo degli organi comunali; (ii) sufficiente la motivazione degli avvisi di accertamento che indicavano la maggiore superficie accertata integrata con atti generali comunali, non essendo necessario indicare in atto le indagini probatorie; (iii) per i tributi locali non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo accessi/ispezioni; (iv) onere della prova a carico del contribuente per dimostrare l'inidoneità delle aree a produrre rifiuti; (v) i posti auto seminterrati, essendo aree semichiusE/semicoperte all'interno del condominio e dotate di contesto funzionale (allacciamento elettrico, delimitazioni), possono essere assimilati ai box/autorimesse ai fini TIA e quindi soggetti a tassazione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiesta di adeguata motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso (indicare la maggiore superficie e richiamo ad atti/regolamenti comunali) fosse sufficiente.
Costituzione, art. 23
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del contraddittorio; la Corte ha escluso che l'art. 23 imponga alcun contraddittorio endoprocedimentale generale per tributi locali.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Individua il presupposto della tassa sui rifiuti nell'occupazione/detenzione di locali e aree; comporta una presunzione relativa di produzione di rifiuti a carico del possessore, con onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare l'inidoneità alla produzione di rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
Consente la determinazione della tassa secondo parametri commisurabili (superficie, quantità/qualità rifiuti, costi) e giustifica la tassazione di garage/autorimesse; la Corte ha ritenuto coerente l'assoggettamento dei posti auto interni alla TIA.
Regolamento Comunale (art. 13 e art. 22)
Art. 13: "non sono soggetti a tariffa e dunque non rientrano nella determinazione della superficie utile: i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati"
L'art. 13 esclude dalla base imponibile aree inequivocabilmente inidonee a produrre rifiuti, ma l'onere di provarlo è del contribuente; l'art. 22 disciplina l'attribuzione della tariffa quando coesistono attività diverse nello stesso spazio.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6 (e D.Lgs. n.152/2006, art. 183)
Riferimenti richiamati circa la nozione di rifiuto; la Corte ha ritenuto che la normativa sui rifiuti non impedisca la tassazione basata sulla superficie quando sussistono presunzioni di produzione di rifiuti e il contribuente non prova il contrario.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Richiamata per il principio che, nelle rettifiche basate su variazione della superficie tassabile, è sufficiente che l'atto indichi la maggiore superficie accertata integrata dagli atti generali comunali; non è indispensabile indicare in atto le indagini probatorie.
Dir. n. 2006/12/CE (poi Dir. 2008/98/CE) e principio comunitario "chi inquina paga"
Richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale sulla TARSU/TIA non contrasti con il principio comunitario, essendo consentita la quantificazione del tributo anche sulla base della superficie e ammettendo prova contraria.
Art. 366 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
La Corte ha rilevato che il ricorso non ha rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di riportare testualmente i passi dell'atto impugnato relativi alla motivazione, rendendo inammissibile parte della censura.
Norme processuali e statutarie comunali (art. 125 c.p.c.; D.Lgs. n.546/1992 art.11; D.Lgs. n.267/2000 art.6; Statuto Comune di Varese art.45)
Richiamate in relazione alla contestazione della validità della procura dell'atto di appello; la Corte ha ribadito che la procura rilasciata dal Sindaco pro-tempore resta efficace anche se la persona in carica cambia successivamente.
Massime di principio
- Per le variazioni della superficie tassabile nei tributi locali (TIA/TARSU/TARI) è di norma sufficiente che l'atto amministrativo indichi la maggiore superficie accertata e richiami atti/regolamenti comunali; non è obbligatorio elencare nell'atto tutte le indagini o fonti probatorie (che possono emergere in sede contenziosa).
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo per gli accertamenti relativi a tributi locali; l'obbligo endoprocedimentale sussiste principalmente in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
- L'onere di provare l'inidoneità di locali o aree a produrre rifiuti grava sul contribuente: chi invoca esclusioni/esenzioni deve fornire elementi oggettivi e documentazione idonea a dimostrare la condizione.
- Posti auto/autorimesse interni o semicoperti possono essere assoggettati alla TIA se sono parte integrante del complesso immobiliare e sussistono elementi che ne rendono plausibile la produzione di rifiuti (es. delimitazione, uso esclusivo, allacciamenti); aree scoperte esterne pertinenziali all'abitazione possono invece restare escluse a seconda dei casi.
- La disciplina nazionale della tassazione dei rifiuti, che consente la commisurazione anche sulla base della superficie, non contrasta di per sé con il principio comunitario "chi inquina paga" quando è prevista la possibilità di fornire prova contraria.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: le censure sulla motivazione degli atti devono riprodurre testualmente i passi degli atti impugnati per consentire l'esame della questione.
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