Cassazione Penale, Sentenza n. 11910/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il ricorso deduceva: violazione di norme sostanziali e processuali per mancata attualità delle esigenze cautelari; sproporzione della misura; illogicità della motivazione (si censurava la considerazione negativa del mancato contatto con un centro anti-violenza non tenendo conto dell'impedimento materiale derivante dalla detenzione); esistenza di integrazione sociale e lavoro del ricorrente e decorso di tempo in custodia tale da far venir meno il pericolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, nei reati consumati in relazioni strette (maltrattamenti in famiglia), la funzione cautelare è rivolta a prevenire un pericolo mirato verso la specifica persona offesa e che tale pericolo può cessare solo se risulta la recisione della relazione. Nel caso concreto le condotte violente si protraggono dal 2014 fino a febbraio 2022; non è stata fornita prova convincente della cessazione del rapporto o di idonee garanzie di impossibilità di reiterazione (il domicilio alternativo proposto non era sufficientemente distante). La motivazione è stata ritenuta logica e compiuta: la mancata adesione ai percorsi antiviolenza è valutata insieme ad altri elementi (propensione alla violenza, precedente specifico, negazione in interrogatorio). Inoltre il breve intervallo temporale tra l'ultimo episodio e l'ordinanza non esclude l'attualità del pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Delitto di maltrattamenti in famiglia: la presenza di condotte reiterate nell'ambito della relazione familiare giustifica la misura cautelare per la specifica tutela della persona offesa
artt. 582, 585; art. 576 n.5; art. 577, comma 2, cod. pen.
Norme relative alle lesioni personali e alle circostanze aggravanti/concettuali utilizzate per qualificare i fatti e valutarne la gravità indiziaria
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma emergenziale che consente il trattamento cartolare del procedimento (decisorio senza udienza orale) nelle materie previste
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022 n.15
Ulteriore norma che consente il rito cartolare (richiamata per legittimare la trattazione in forma scritta del ricorso)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o dichiarato manifestamente infondato
Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018 (orientamento giurisprudenziale)
Principio secondo il quale, nei reati consumati in relazioni strette, l'attualità del pericolo cautelare può dirsi esclusa solo quando risultino elementi che indichino la recisione della relazione che ha dato luogo alla condotta criminosa
Massime di principio
- Nei reati di maltrattamenti in famiglia la custodia cautelare è spesso motivata dalla necessità di proteggere una specifica vittima; per ottenere l'attenuazione o la sostituzione della misura occorre dimostrare in modo convincente la cessazione del rapporto o l'esistenza di misure concrete che impediscano il contatto tra indagato e persona offesa
- La mera offerta di ospitalità da parte di un parente non è automaticamente sufficiente a escludere il rischio di reiterazione se il domicilio alternativo non garantisce una reale impossibilità di avvicinamento alla persona offesa
- La mancanza di adesione a percorsi di recupero/antiviolenza può essere valutata negativamente, ma tale valutazione va considerata insieme ad altri elementi (pregressi specifici, comportamento in fase di interrogatorio, gravità e persistenza delle condotte)
- Il decorso del tempo in custodia non elimina automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione dell'attualità del pericolo prende in considerazione, tra l'altro, la vicinanza temporale dell'ultimo episodio violento rispetto all'adozione della misura
- Per contestare la proporzionalità della misura cautelare è necessario fornire elementi concreti e aggiornati (es. comprovata rieducazione, piani di controllo delle condotte, garanzie di non reiterazione) e non solo affermazioni generiche circa l'inserimento sociale o l'attività lavorativa
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