Cassazione Penale, Sentenza n. 37489/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione fra più reati (omicidio volontario e lesioni del 30/10/2009; estorsione aggravata tentata e consumata commessa tra 19/11/2009 e 16/02/2010; ulteriore tentata estorsione e rapina commessa tra 26/10/2011 e 02/11/2011). Il ricorrente deduce che il giudice avrebbe erroneamente escluso la continuazione basandosi sulla disomogeneità delle condotte, mentre a suo avviso risulterebbe un medesimo disegno criminoso evincibile dall'analisi congiunta delle modalità operative e del contesto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia censurato adeguatamente la motivazione debole sul profilo soggettivo: la corte territoriale ha infatti escluso l'unitarietà del progetto criminoso, ritenendo l'omicidio commesso per ragioni estranee a dinamiche comuni (collegate a futili motivi e alla viabilità) e quindi impulsivo e non programmato. La Corte ha inoltre richiamato un precedente annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 28150 del 08/07/2021) che aveva contestato la prima ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 81 cod. pen. (disciplina della continuazione)
La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario e una sostanziale omogeneità delle condotte; la sola vicinanza temporale tra i reati non è sufficiente a fondare la continuazione
Normativa sulle armi (richiamata nella motivazione relativa all'omicidio)
La violazione della normativa sulle armi è collegata al reato di omicidio ma, nella motivazione della corte territoriale, non dimostra l'esistenza di un progetto unitario con gli altri reati contestati
Cass. Sez. 1, n. 28150 del 08/07/2021 (giurisprudenza richiamata)
La Corte aveva già annullato una precedente ordinanza per motivazione manifestamente illogica, rinviando per nuovo esame; rilevanza del dovere di motivazione coerente e completo sul profilo della continuità del disegno criminoso
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra più reati non è sufficiente la mera prossimità temporale: è necessario dimostrare un progetto criminoso unitario o una omogeneità funzionale delle condotte
- La valutazione del profilo soggettivo (motivo, scopo, programmabilità) è cruciale: reati commessi per ragioni diverse e non collegabili nel movente possono escludere la continuazione anche se temporalmente ravvicinati
- La disomogeneità delle modalità operative (diverse finalità, strumenti, contesti) costituisce argomento rilevante per escludere l'unicità del programma criminoso
- In impugnazione è insufficiente contestare solo un aspetto formale della motivazione; occorre confrontarsi espressamente con tutte le argomentazioni decisive (in particolare quelle sul profilo soggettivo) fornite dalla corte territoriale
- Se esiste un precedente annullamento con rinvio, la nuova decisione deve offrire motivazione coerente e affrontare i rilievi indicati dalla Corte affinché la statuizione sia resistente a ulteriore censura
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