Sentenza n. 432/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 490/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Lorenzo Audisio, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 3830/2022, pubblicata in data 09/03/2023 e notificata il 18/06/2023, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a risarcire il danno derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, mediante il pagamento di una somma corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa ottemperanza. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: produzione della sentenza conforme all'originale e notificata via PEC al domicilio reale dell'amministrazione, decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche e persistente mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'integrale esecuzione e senza riconoscimento di compenso aggiuntivo, poiché le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'inizio dell'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative al pagamento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per incentivare l'adempimento dell'amministrazione inadempiente.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale e notificata all'amministrazione secondo le modalità richieste per l'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., richiamato per l'attestazione di conformità del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione in forma conforme all'originale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e persista l'inadempimento dell'amministrazione.
- In presenza di un giudicato civile recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e si arresta con l'adempimento, anche tardivo, del giudicato oppure, in caso di persistente inadempimento, con il momento dal quale diviene efficace la nomina del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →