Cassazione Penale, Sentenza n. 34512/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e violazione del diritto di difesa per omissione della Corte territoriale di considerare la memoria difensiva depositata per l'udienza del 07/04/2021, nella quale era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello della parte civile per mancanza di mandato del difensore (avv.to Naccarato) e si deduceva l'inattendibilità della persona offesa; 2) vizio di motivazione per decisione priva di argomentazione in relazione alla riforma della sentenza di assoluzione; inoltre si rilevava che la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione dei reati dopo l'assoluzione di primo grado, con evidenti profili di reformatio in peius e senza chiarire se ciò derivasse da diversa valutazione delle prove dichiarative (circostanza che avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha rilevato che la declaratoria di prescrizione, favorita dall'appello della parte civile e del Procuratore Generale, costituisce una reformatio in peius rispetto all'assoluzione di primo grado e che la sentenza di appello era priva di motivazione sia rispetto alle deduzioni sulla mancanza di mandato del difensore della parte civile sia rispetto alla valutazione delle prove (con possibile necessità di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis). La regolazione delle spese della parte civile è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per delimitare i motivi e i limiti del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti
art. 121 cod. proc. pen.
richiamato sul dovere di motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse violato gli obblighi di motivazione omettendo di valutare la memoria difensiva e le eccezioni di nullità/insussistenza del mandato
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
citato tra i riferimenti alle norme processuali; nella prospettazione difensiva era richiamato in relazione a vizi di forma/processuali che incidono sulla validità dell'impugnazione
art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
richiamato come fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali a pena di nullità; la Corte ha accolto i rilievi sulla carenza di argomentazione
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
richiamato per affermare che, qualora la Corte territoriale avesse fondato la riforma su diversa valutazione delle prove dichiarative, sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la sua mancata applicazione ha costituito motivo di annullamento
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado pronuncia assoluzione per insussistenza del fatto, una pronuncia successiva che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione (a seguito di impugnazioni della parte civile o del pubblico ministero) può configurare una reformatio in peius e lede l'interesse dell'imputato; la Corte di legittimità tutela questo interesse valutando la legittimità della riforma
- La Corte d'appello è obbligata a considerare e motivare espressamente le deduzioni difensive depositate, soprattutto se riguardano l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di mandato del difensore della parte civile; l'omissione può determinare l'annullamento
- Se la riforma della sentenza di primo grado si basa su una diversa valutazione delle prove dichiarative, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; la mancata rinnovazione è vizio rilevante
- In caso di contestazioni sul mandato del difensore della parte civile, tali questioni vanno esaminate dal giudice e adeguatamente motivate: l'assenza o la revoca del mandato può rendere inammissibile l'appello della parte civile
- Quando la sentenza è priva di motivazione rispetto a punti decisivi (qualificazione giuridica, valutazione delle prove, ammissibilità dell'impugnazione), la via corretta è l'annullamento e il rinvio al giudice competente o alla sede che può decidere la questione omessa
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