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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per motivi distinti. Alberto Monetta ha denunciato: (i) erronea applicazione dell'art. 147 L.F., sostenendo che non poteva essere dichiarata fallibile la sua posizione essendo socio unico di una ditta individuale; (ii) vizio nella qualificazione come amministratore di fatto, poiché l'amministrazione formale era esercitata dal fratello e non sarebbero stati individuati atti gestori riconducibili a lui; (iii) mancata esclusione, ai sensi dell'art. 46 L.F., dei beni necessari per il mantenimento dell'imprenditore e della sua famiglia dall'ammontare delle distrazioni contestate. Mimmo Giovanni Monetta ha censurato il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso (oltre che in parte la prescrizione dichiarata per un capo). Entrambi miravano in sostanza alla riforma della qualificazione delle condotte e alla rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui i fratelli Monetta avevano distratto somme per oltre 700.000 euro e dissipato beni (automezzi) per circa 150.000 euro, con trasferimenti a società riconducibili agli stessi; tali elementi risultavano dagli estratti conto e dalla mancanza di documentazione contabile che giustificasse le operazioni. Quanto all'art. 147 L.F. la Corte ha rilevato che la fallita era una società di capitali (S.r.l. unipersonale) e pertanto l'eccezione sollevata era ininfluente. Sulla qualifica di amministratore di fatto imputata ad Alberto, la Cassazione ha ritenuto insuscettibile di censura la valutazione di merito basata su indici fattuali (ruolo centrale in società collegate, movimenti bancari, interferenze nella gestione) e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che estende la responsabilità a chi esercita concretamente le funzioni di amministrazione. La doglianza relativa all'esclusione di somme per il sostentamento è stata ritenuta generica e priva della specificità richiesta. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d'appello nel fissare la pena (valutazione congrua ai sensi dell'art. 133 c.p.), non ravvisando un vizio di discrezionalità tale da giustificare la cassazione. In conseguenza i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 147 legge fallimentare (L.F.)

    Richiamata dalla difesa di Alberto per sostenere l'inapplicabilità del fallimento, è stata ritenuta inconferente: la società fallita era una S.r.l. unipersonale (società di capitali) e l'art. 147 L.F. riguarda le società di persone, quindi non ostava alla responsabilità riconosciuta.

  • art. 46 legge fallimentare (L.F.)

    Richiesto dal ricorrente l'esclusione di somme necessarie al mantenimento dell'imprenditore; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificazione richiesta dall'art. 581 c.p.p., quindi inammissibile ai fini dell'esclusione.

  • art. 223 legge fallimentare (L.F.)

    Richiamato implicitamente nel ragionamento relativo ai soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta: la norma è interpretata in senso sostanziale, mirando alle funzioni effettivamente esercitate e non alla mera investitura formale.

  • art. 219 legge fallimentare (L.F.)

    Citato come riferimento alla aggravante equivalenza alle circostanze attenuanti concesse; la Corte ha applicato la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti sulla base dei fatti accertati.

  • art. 2639 codice civile (cfr.)

    Riferimento dottrinale/giurisprudenziale utilizzato per spiegare l'estensione della responsabilità a chi esercita fattivamente funzioni societarie (equiparazione dell'amministratore di fatto all'amministratore di diritto).

  • art. 8, comma 3, legge fallimentare (L.F.)

    Richiamato con riferimento all'obbligo di verità del fallito e alla sua funzione nel giustificare la destinazione dei beni societari; giustifica la sollecitazione probatoria verso il fallito quando manca la documentazione.

  • art. 192 codice di procedura penale

    Utilizzato per giustificare il meccanismo di presunzione della dolosa distrazione quando il mancato rinvenimento dei beni non è giustificato; la Corte ha confermato che tale presunzione, fondata sulle risultanze, può essere rilevante ai fini della responsabilità.

  • art. 133 codice penale

    Richiamato nella valutazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la determinazione della pena base e degli aumenti/ diminuzioni secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente e la discrezionalità della Corte di merito legittima.

  • art. 581 codice di procedura penale

    Richiamato per la necessità di specificità nei motivi di appello: la richiesta generica di esclusione di somme per il sostentamento è stata ritenuta carente ai sensi della norma che impone specificità delle censure.

Massime di principio

  • La s.r.l. unipersonale è società di capitali: le eccezioni basate su norme rivolte alle società di persone (es. art. 147 L.F.) risultano inapplicabili se la fallita è una S.r.l.; non basta la qualità di socio unico per escludere la fallibilità o la responsabilità.
  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta sui comportamenti concreti e sugli indici di gestione o interferenza (movimenti bancari, cessioni a società collegate, ruolo decisionale), non sulla mera titolarità formale: chi esercita in pratica i poteri amministrativi può essere ritenuto responsabile a titolo di amministratore di fatto.
  • In caso di mancanza o distruzione della documentazione contabile e di mancato rinvenimento di beni societari, opera una presunzione (attenuata ma rilevante) di distrazione: incombe sul soggetto che gestiva l'impresa l'onere di giustificare la destinazione delle somme o dei beni.
  • Le istanze generiche relative all'esclusione di somme necessarie al mantenimento sono infondate se non specificamente dettagliate: il giudice richiede indicazioni puntuali e conteggi per valutare eventuali esclusioni.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione corregge solo vizi di motivazione macroscopici o palesi irragionevolezze nella graduazione, non semplici valutazioni di merito già motivate ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Prove bancarie (estratti conto, movimenti a favore di società collegate) e la correlazione con la mancanza di documentazione contabile sono elementi probatori importanti e frequentemente decisivi nei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione.

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