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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2552/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale (IVA anno 1984 per complessivi € 283.466,94) notificata il 17/05/2010. Il nodo centrale è la ritualità della notifica della cartella presupposta: la notifica era stata eseguita, per un destinatario ritenuto "relativamente irreperibile", con deposito di copia presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo, ma senza spedizione della raccomandata informativa (CAD). Si sono inoltre dedotte questioni sulla residenza del contribuente e sulle iscrizioni/cancellazioni AIRE che influenzano la valutazione della irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR (in relazione al motivo accolto) e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l'intimazione di pagamento. La Corte ha ritenuto nulla la notifica della cartella per mancanza della spedizione della raccomandata informativa (CAD) prescritta per i casi di irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 ai rapporti ancora pendenti. Compensate le spese dei gradi di merito; le resistenti sono condannate alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 12.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione, così come applicata prima della declaratoria di incostituzionalità, ammetteva la notifica ad "irrepreribile relativo" con deposito e affissione; la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 abbia modificato la prassi interpretativa imponendo il rispetto dell'art. 140 c.p.c. anche per i casi di irreperibilità relativa, con efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti.

  • art. 140 c.p.c.

    Individua gli adempimenti necessari per la notificazione in caso di irreperibilità (deposito in casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, invio della raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte ha ritenuto che la mancata spedizione della raccomandata informativa (e la mancata produzione dell'AR/CAD) determina la nullità della notifica della cartella e, quindi, degli atti successivi.

  • art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento normativo richiamato dalla Corte cost., integrato dall'art. 26 DPR 602/73: per la notificazione delle cartelle ai contribuenti 'irrepreribili' deve farsi riferimento alle modalità previste dall'art. 140 c.p.c.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258 del 2012

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 26 nella parte in cui non richiedeva il rispetto delle modalità di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (e quindi dell'art. 140 c.p.c.) anche nei casi di irreperibilità relativa; la Cassazione ha affermato l'applicabilità retroattiva di tale pronuncia ai rapporti non definitivamente esauriti.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente al contribuente di impugnare l'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e far valere i vizi di notifica dell'atto presupposto; la Corte ricorda che il giudice di merito deve interpretare la domanda per stabilire se il contribuente abbia scelto di contestare solo l'atto consequenziale o anche quello presupposto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 10 del 2015 (principio di retroattività con limiti)

    Richiamata per il principio generale che le pronunce di illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva salvo il limite dei 'rapporti esauriti'; la Corte di Cassazione applica tale principio per ritenere applicabile retroattivamente la sentenza n. 258/2012 ai rapporti ancora pendenti.

  • art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. (motivazione delle sentenze)

    Richiamati per il principio secondo cui la motivazione della sentenza deve essere comprensibile e non contraddittoria; la Corte ha escluso che la CTR fosse priva di motivazione tale da invalidarla (respingendo il quinto motivo), pur rilevando alcune incongruenze sui profili di residenza.

Massime di principio

  • La nullità della notifica dell'atto presupposto (es. cartella) inficia anche l'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento): se manca una notifica valida, l'atto successivo è nullo.
  • Per i casi di irreperibilità 'relativa' del destinatario la notificazione della cartella deve rispettare le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito, affissione e invio della raccomandata con avviso di ricevimento); la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento/CAD.
  • Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma possono trovare applicazione retroattiva, ma solo sui rapporti non definitivamente esauriti; se la validità dell'atto è ancora contestata in giudizio, la pronuncia incide sul rapporto.
  • Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale e far valere i vizi dell'atto presupposto: il giudice deve interpretare la domanda per stabilire l'ambito della censura e l'effetto sulla pretesa tributaria.
  • La prova della completezza della procedura di notificazione è a carico dell'amministrazione: in mancanza della prova dell'AR/CAD la notifica è nulla.
  • Le questioni relative alla residenza e alle iscrizioni/cancellazioni AIRE sono rilevanti per stabilire se fosse corretta l'attribuzione dello status di 'irreperibile', ma eventuali contraddizioni nella motivazione vanno valutate rispetto all'impatto sul risultato decisorio.

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