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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47539/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 11/08/2022 del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP di Velletri che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione aggravata e rapina aggravata (capi 1 e 4). Il motivo del ricorso era violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., poiché il ricorrente, tramite difensore, ha rinunciato ritualmante al ricorso dopo la sostituzione della misura cautelare (venuto meno l'interesse alla decisione). Alla declaratoria di inammissibilità non è seguita condanna alle spese processuali né sanzione per la Cassa delle Ammende, giacché il venir meno dell'interesse non configura una ipotesi di soccombenza (richiamata Sez.6, n. 19209/2013, Scaricaciottoli). Decisione resa in camera di consiglio il 11.12.2022.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso o il venir meno dell'interesse successivamente alla proposizione del ricorso comportano l'inammissibilità dello stesso; il giudizio non entra nel merito delle censure originarie.

  • Giurisprudenza - Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)

    Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013

    Il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso non configura ipotesi di soccombenza, pertanto non si applicano le sanzioni processuali né la condanna alle spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso o la sostituzione della misura cautelare che elimina l'interesse del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (art. 591 c.p.p.).
  • L'inammissibilità per venir meno dell'interesse è distinta da un rigetto sul merito: non comporta valutazione delle censure sostanziali e non configura soccombenza.
  • Quando l'interesse viene meno successivamente alla proposizione del ricorso, il giudice di legittimità dichiara inammissibile ma, salvo diversi profili certi, di norma non infligge spese processuali né sanzioni per la Cassa delle Ammende.
  • La rinuncia o la perdita di interesse deve essere formalmente depositata/manifestata in cancelleria per produrre effetti; senza atto formale il ricorso rimane pendente.
  • Se la misura contestata è stata sostituita o modificata, il ricorrente che intenda impugnare la nuova situazione dovrà proporre un nuovo rimedio specifico contro la misura sostitutiva.

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