Sentenza n. 2874/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 80/2023 del 30 gennaio 2023 notificata in forma esecutiva il 14 marzo 2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 80/2023, recante il riconoscimento del beneficio della Carta del docente e la condanna all'accredito di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente di religione cattolica con contratti a tempo determinato, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 80/2023, notificata in forma esecutiva al Ministero il 14 marzo 2023 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Benevento era stata regolarmente notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato e aveva imposto un obbligo di pagamento. Poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il Ministero, non costituitosi, non aveva fornito alcuna prova dell'adempimento, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme spettanti alla ricorrente entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega a un funzionario competente, assegnandogli 45 giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un titolo giurisdizionale esecutivo, passato in giudicato, non sia stato spontaneamente eseguito dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non si costituisce e non fornisce prova dell'avvenuta esecuzione del titolo non può paralizzare la domanda di esecuzione fondata sulla produzione della sentenza notificata e del certificato di passaggio in giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari per dare esatta esecuzione al giudicato entro un termine prefissato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è compatibile con l'ordine di ottemperanza quando il giudice individui espressamente il presupposto del suo intervento, le modalità di insediamento e il termine assegnato per l'esecuzione sostitutiva.
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