Sentenza del 27/04/2016 n. 2507 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - Delega di firma dell'atto - Indicazione del nominativo del delegato - Necessaria - Ipotesi - Delega "collettiva" - Non ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega priva dell’indicazione nominativa del soggetto delegato è stata ritenuta nulla. Di conseguenza, la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario individuato soltanto in base alla qualifica professionale non è sufficiente a dimostrare la legittimità del potere di firma, con conseguente invalidità dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della delega di firma conferita dal capo dell’Ufficio a un funzionario ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973. La delega indicava soltanto le qualifiche professionali dei possibili delegati, senza riportare i nominativi individuali. Secondo il principio richiamato, una simile delega collettiva non consente al contribuente di verificare concretamente se il sottoscrittore disponesse dei necessari poteri di firma.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. 600/1973
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve consentire di individuare il soggetto autorizzato alla firma.
La delega di firma deve indicare nominativamente il funzionario delegato. Non è sufficiente una delega collettiva basata esclusivamente sull’indicazione di qualifiche professionali, perché il contribuente deve poter verificare i poteri del sottoscrittore.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell’Ufficio, la delega deve consentire l’identificazione certa del delegato, normalmente mediante indicazione del nome e cognome.
- Una delega generica o collettiva, riferita a tutti i soggetti appartenenti a una determinata qualifica, può essere considerata invalida se non permette di verificare chi fosse effettivamente autorizzato alla sottoscrizione.
- Il contribuente può contestare la validità dell’atto se l’Amministrazione non dimostra l’esistenza e la regolarità della delega conferita al firmatario.
- La verifica della legittimazione del sottoscrittore deve essere concreta e non può basarsi sulla sola appartenenza del funzionario a un determinato ruolo o livello professionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 304 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 8323 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 8324 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 8325 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 8328 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 apr 2016Sentenza del 27/04/2016 n. 8329 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →