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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 2507 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - Delega di firma dell'atto - Indicazione del nominativo del delegato - Necessaria - Ipotesi - Delega "collettiva" - Non ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La delega priva dell’indicazione nominativa del soggetto delegato è stata ritenuta nulla. Di conseguenza, la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario individuato soltanto in base alla qualifica professionale non è sufficiente a dimostrare la legittimità del potere di firma, con conseguente invalidità dell’avviso di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità della delega di firma conferita dal capo dell’Ufficio a un funzionario ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973. La delega indicava soltanto le qualifiche professionali dei possibili delegati, senza riportare i nominativi individuali. Secondo il principio richiamato, una simile delega collettiva non consente al contribuente di verificare concretamente se il sottoscrittore disponesse dei necessari poteri di firma.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve consentire di individuare il soggetto autorizzato alla firma.

    La delega di firma deve indicare nominativamente il funzionario delegato. Non è sufficiente una delega collettiva basata esclusivamente sull’indicazione di qualifiche professionali, perché il contribuente deve poter verificare i poteri del sottoscrittore.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell’Ufficio, la delega deve consentire l’identificazione certa del delegato, normalmente mediante indicazione del nome e cognome.
  • Una delega generica o collettiva, riferita a tutti i soggetti appartenenti a una determinata qualifica, può essere considerata invalida se non permette di verificare chi fosse effettivamente autorizzato alla sottoscrizione.
  • Il contribuente può contestare la validità dell’atto se l’Amministrazione non dimostra l’esistenza e la regolarità della delega conferita al firmatario.
  • La verifica della legittimazione del sottoscrittore deve essere concreta e non può basarsi sulla sola appartenenza del funzionario a un determinato ruolo o livello professionale.

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