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Sentenza

Sentenza n. 1996/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, ai sensi del combinato dell’art. 8 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, notificato via PEC in data 15 aprile 2026; - per quanto occorra, della nota ministeriale mdg. -OMISSIS- citata nel decreto impugnato ma non conosciuta; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria recante la sospensione cautelare facoltativa dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a procedimento penale e condannato in primo grado per gravi reati, con appello pendente, ha impugnato il decreto di sospensione cautelare facoltativa dal servizio adottato ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 449/1992 e dell’art. 92 d.P.R. n. 3/1957. Ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nonché difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente, per omessa comunicazione di avvio e insufficiente motivazione; violazione della natura strumentale e provvisoria della misura cautelare, per la durata asseritamente indeterminata della sospensione, con sviamento e contraddittorietà; violazione dell’art. 9 l. n. 19/1990 e dell’art. 21-bis l. n. 241/1990, per la notificazione del decreto alcuni giorni dopo la sua adozione e il prospettato vuoto temporale tra la cessazione della sospensione obbligatoria e l’efficacia della sospensione facoltativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato la sospensione precauzionale facoltativa come misura cautelare, provvisoria, non sanzionatoria e finalizzata a tutelare il buon andamento e il prestigio dell’amministrazione, rispetto alla quale l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e dell’opportunità della permanenza in servizio. Il sindacato giudiziale è quindi limitato alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità e assenza di figure sintomatiche di eccesso di potere. Il primo motivo è stato respinto perché, considerata la natura cautelare, urgente e interinale della misura, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; è stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione del decreto, che evidenziava la possibile destituzione, l’inaffidabilità dell’agente nei servizi d’istituto, il contrasto con i doveri funzionali e il pregiudizio al prestigio del Corpo e al regolare e sicuro svolgimento dei compiti istituzionali. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, motivazione apparente, illogicità o irragionevolezza. Il secondo motivo è stato respinto perché la durata della sospensione, collegata alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale, non contrasta con la natura interinale della misura. Anche il terzo motivo è stato respinto: ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica aventi carattere cautelare e urgente sono immediatamente efficaci, sicché la data di notificazione non determina il prospettato vuoto temporale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    Per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria consente il rinvio alla disciplina della sospensione cautelare facoltativa prevista dall’art. 92 d.P.R. n. 3/1957.

  • art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell’impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

    Fondamento del potere di disporre la sospensione cautelare facoltativa, misura non sanzionatoria adottabile per gravi motivi a tutela del buon andamento e del prestigio dell’amministrazione.

  • art. 9 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    È stato richiamato in relazione alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sua applicazione è stata esclusa, poiché la natura cautelare, urgente e interinale della sospensione dispensa l’amministrazione dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto, che indicava il pregiudizio per l’affidabilità dell’agente, il prestigio del Corpo e il regolare svolgimento dei compiti istituzionali.

  • art. 97 Cost.

    Costituisce il fondamento dell’esigenza di tutelare il buon andamento dell’amministrazione e il prestigio dell’istituzione mediante l’allontanamento cautelare del dipendente.

  • art. 21-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

    La sospensione cautelare urgente produce immediatamente i propri effetti; la notificazione successiva alla data di adozione non determina un vuoto temporale di efficacia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare facoltativa dal servizio prevista dall’art. 92 d.P.R. n. 3/1957, applicabile al personale della Polizia Penitenziaria mediante l’art. 8 d.lgs. n. 449/1992, ha natura provvisoria, cautelare e non sanzionatoria ed è legittimamente finalizzata a evitare il pregiudizio al buon andamento, al prestigio e alla credibilità dell’amministrazione derivante dalla permanenza in servizio del dipendente gravato da accuse penali di particolare gravità.
  • Nell’esercizio del potere di sospensione cautelare facoltativa l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e dell’opportunità dell’allontanamento; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità e presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere.
  • La natura cautelare, urgente e interinale della sospensione precauzionale facoltativa esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione dell’interessato non sarebbe idonea ad apportare elementi nuovi rispetto all’accertamento della pendenza dell’accusa e alle esigenze cautelari dell’amministrazione.
  • La motivazione della sospensione cautelare facoltativa è adeguata quando espone il pregiudizio che la permanenza in servizio arrecherebbe all’amministrazione, anche mediante il riferimento all’inaffidabilità del dipendente, al contrasto dei fatti con i doveri funzionali e al danno per il prestigio e il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, senza necessità di analitica riproduzione di tutti gli episodi contestati.
  • La sospensione cautelare può protrarsi in collegamento con la sospensione del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale, senza che tale durata configuri automaticamente una violazione della natura interinale della misura.
  • I provvedimenti limitativi della sfera giuridica aventi carattere cautelare e urgente sono immediatamente efficaci ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990; pertanto, la notificazione successiva alla data di adozione non comporta, di per sé, un intervallo di inefficacia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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