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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23712/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della società affidataria del servizio di collegamento marittimo tra Sicilia e Isole Eolie, di provvedimenti regionali con cui l’Amministrazione ha contestato l’impiego di mezzi non idonei al trasporto di persone a mobilità ridotta, intimando l’immediata immissione in servizio di natanti conformi al bando e irrogando penali quantificate in euro 8.944.709,00. In primo grado il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e ha accolto solo in parte la domanda, poi il giudice d’appello amministrativo ha confermato. La Regione ricorre per cassazione deducendo un unico motivo: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2 reg. (CEE) 3577/1992, sostenendo che, in base alla disciplina unionale, il rapporto di concessione del servizio pubblico e l’irrogazione delle penali avrebbero natura contrattuale/paritetica, sicché la controversia sulle penali per inadempimento del concessionario apparterrebbe al giudice ordinario; in subordine contesta la lettura dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. seguita dal giudice amministrativo.

La decisione

Le Sezioni Unite accolgono il ricorso della Regione, cassano la sentenza impugnata e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. Richiamano un precedente regolamento di giurisdizione reso tra le stesse parti sulla medesima situazione soggettiva (diritto della Regione alla penale per l’inadempimento del concessionario), affermando l’efficacia panprocessuale della decisione sulla giurisdizione. Precisano inoltre che, dopo l’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., se una sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia affermato la propria giurisdizione viene cassata perché la giurisdizione spetta al giudice ordinario, la causa deve essere riassunta davanti al giudice ordinario di appello e non davanti al primo giudice. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 reg. (CEE) 3577/1992

    Richiamato dalla Regione come parametro eurounitario in asserito contrasto con la disciplina nazionale della giurisdizione; la Corte non accoglie la tesi nel merito della disapplicazione, perché decide la questione sulla base dell’efficacia vincolante di un precedente giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Norma invocata dal giudice amministrativo per fondare la giurisdizione esclusiva nelle controversie di vigilanza sui trasporti; la Corte, in concreto, supera la questione per effetto del precedente di giurisdizione tra le stesse parti.

  • art. 59, comma 1, l. n. 69/2009

    La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo; la Corte richiama l’efficacia panprocessuale del giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che l’identità rilevante ai fini del conflitto di giurisdizione coincide con la medesima causa petendi e con la stessa posizione soggettiva dedotta in giudizio.

  • art. 353 c.p.c.

    La sua abrogazione comporta che, nei casi in cui sia cassata una sentenza che abbia erroneamente attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo di appello, la riassunzione deve avvenire davanti al giudice ordinario di appello e non più davanti al primo giudice.

  • art. 354, comma 3, c.p.c.

    Letta in combinazione con l’abrogazione dell’art. 353 c.p.c.; il giudice di appello trattiene la causa e ammette le parti alle attività precluse, senza regressione automatica al primo grado nelle ipotesi considerate.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per escludere che, dopo la riforma, la Corte di cassazione possa disporre il rinvio al primo giudice per il solo fatto dell’erronea declinatoria di giurisdizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    Evocato per individuare una delle ipotesi di nullità della sentenza di primo grado che si confrontano con il nuovo assetto delle regressioni processuali.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Richiamato a fini comparativi: nel processo amministrativo l’appello che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo può ancora determinare la rimessione al primo giudice, diversamente dal regime civile dopo la riforma.

  • art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato a fini comparativi sul processo tributario, dove resta prevista la rimessione al primo giudice in caso di erronea declinatoria di giurisdizione.

  • art. 1, comma 380, lett. a), l. n. 197/2022

    Cita la modifica del regime transitorio collegata all’abrogazione dell’art. 353 c.p.c.

  • art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. n. 149/2022

    Individua la decorrenza dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c. per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022

    Norma abrogativa dell’art. 353 c.p.c.

  • art. 1, comma 8, lett. o), l. n. 206/2021

    Richiamato come criterio di delega volto a limitare la rimessione al primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio tra le stesse parti, la decisione resa dalle Sezioni Unite sulla giurisdizione produce efficacia panprocessuale: vincola i successivi processi in cui sia dedotta la medesima situazione soggettiva, anche se il petitum formale sia diverso, purché identici siano causa petendi e petitum sostanziale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta la posizione soggettiva concretamente fatta valere e non la sola forma della domanda; una diversità solo formale delle richieste non impedisce l’operatività del giudicato sulla giurisdizione.
  • Dopo l’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., la cassazione di una sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia erroneamente affermato la propria giurisdizione comporta la riassunzione davanti al giudice ordinario di appello, non davanti al primo giudice.
  • La riforma del processo civile tende a limitare la regressione al primo grado ai soli vizi processuali più gravi, in particolare alle ipotesi di violazione del contraddittorio; l’erronea declinatoria di giurisdizione non integra più, di regola, una causa di rinvio al primo giudice.
  • Quando una controversia è già stata decisa sulla giurisdizione in un diverso processo tra le stesse parti e sulla medesima pretesa sostanziale, il giudice successivo deve uniformarsi a quel precedente senza riaprire il tema del riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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