Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per tentato omicidio (in danno di Elmerigi Abdelaziz Ossama Abdelaziz Said) e detenzione/porto di arma comune da sparo, commessi l'8 gennaio 2022. L'appello era fondato su tre censure: 1) vizio di motivazione per il diniego, in appello, dell'acquisizione integrale dei filmati di videosorveglianza (si era depositata solo estrazione di frames); 2) vizio di motivazione per il rigetto della prospettata legittima difesa (la difesa sosteneva che Testa era giunto disarmato per sedare gli animi e fu accerchiato/aggredito); 3) vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante della provocazione (sostiene che Testa fu vittima di un agguato e non che avesse agito per vendetta).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la scelta del rito abbreviato in primo grado implicava l'adesione alla piattaforma probatoria e non consentiva una richiesta ampia di integrazione istruttoria in appello; la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto superflua l'acquisizione integrale dei filmati poiché i frames disponibili non inquadravano lo sparo e le indagini si sono sorrette su altri mezzi di prova. Secondo e terzo motivo ritenuti infondati: le intercettazioni delle conversazioni tra i protagonisti hanno dimostrato antecedenti causali e una dinamica di vendetta/raid punitivo, escludendo i presupposti della legittima difesa reale o putativa e dell'attenuante della provocazione. Confermata pertanto la responsabilità penale e la pena determinata in primo grado (anno otto di reclusione, con riconosciuta continuazione e diminuzione per il rito abbreviato). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile per tardività ai sensi dell'art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato d'appello la facoltà delle parti di sollecitare l'integrazione istruttoria è limitata: il giudice può attivare acquisizioni solo nell'ambito di assoluta necessità; pertanto la richiesta di acquisire integralmente filmati già disponibili in PG è stata ritenuta non necessaria e non obbligatoria
art. 23 comma 8 d.l. n.137 del 2020
Prescrive termini per la presentazione di documenti per la liquidazione delle spese: la richiesta tardiva della parte civile (depositata 18 gennaio senza rispettare il termine minimo) è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Chi opta per il rito abbreviato accetta implicitamente la piattaforma probatoria formata sino a quel momento: è più difficile ottenere integrazioni istruttorie in appello
- In appello, l'art. 603 cod. proc. pen. limita il potere di acquisizione: le richieste devono dimostrare l'assoluta necessità per essere accolte
- Intercettazioni e conversazioni captate possono essere decisive per dimostrare antecedenti causali e intenzionalità (escludendo la legittima difesa) anche in assenza di riprese video complete
- La legittima difesa è esclusa quando l'agente è rientrato sul luogo con finalità vendicative o ha causato la situazione di pericolo; la prova della 'ritorsione' compromette la tesi difensiva
- La circostanza attenuante della provocazione richiede elementi probatori credibili e compatibili con la ricostruzione complessiva: non è sufficiente l'affermazione difensiva se contraddetta da altri mezzi di prova
- Le parti civili devono rispettare i termini procedurali per le istanze di liquidazione delle spese; il loro mancato rispetto comporta inammissibilità
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