Cassazione Penale, Sentenza n. 30254/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26/10/2022 che aveva dichiarato l'inefficacia della misura custodiale (scarcerazione) per decorrenza dei termini di fase, ritenendo che l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. operata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 15/07/2022) avesse efficacia retroattiva anche sui termini relativi alla fase delle indagini preliminari già esaurita. Il PM deduce che, poiché la decisione di esclusione dell'aggravante è intervenuta durante la fase del giudizio abbreviato, il termine rilevante per il computo sarebbe quello della fase del giudizio (sospeso ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.), e non quello delle indagini preliminari; deduce altresì la pretesa insussistenza di vizio per giudicato cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale per il riesame. La Corte ha stabilito che: (i) ai fini del computo dei termini di fase va considerata l'imputazione indicata nel provvedimento cautelare originario e che una modificazione favorevole intervenuta nel corso del giudizio incide soltanto sulla fase in corso (qui: il rito abbreviato) e non può retroagire alle fasi già esaurite (qui: indagini preliminari); (ii) la decisione della Cassazione che esclude l'aggravante, pronunciata durante il giudizio abbreviato, incide sui termini della fase del giudizio ma non sui termini già consumati nella fase delle indagini; (iii) la sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. si estende all'intero periodo di sospensione, comprensivo degli intervalli tra udienze; (iv) l'errato computo dei termini è rilevabile anche d'ufficio e la declaratoria di inefficacia della misura può operare "ora per allora", ma non può tradursi in retroazione di effetti favorevoli di una riqualificazione intervenuta dopo la fase esaurita. Per questi motivi l'ordinanza che aveva retroagito gli effetti della esclusione dell'aggravante alla fase delle indagini è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame, affinché si verifichi se, tenuto conto della sospensione ex art. 304, comma 2, i termini della fase del giudizio abbreviato fossero effettivamente scaduti.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
Disciplina i termini di fase della custodia cautelare; la Corte richiama che i termini sono 'segmentati' e collegati all'imputazione che giustifica il provvedimento coercitivo.
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dei termini della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento; la Corte interpreta la sospensione come estesa all'intero periodo, compresi gli intervalli tra udienze.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza al rinvio (Tribunale per il riesame).
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante contestata nel provvedimento cautelare; la sua esclusione da parte della Cassazione modifica il titolo cautelare per il futuro (fase in corso) ma non retroagisce alle fasi già esaurite.
Sez. U, n. 24 del 05/07/2000 (Monforte)
Principio secondo cui ai fini del computo dei termini di fase si fa riferimento all'imputazione dell'originario provvedimento coercitivo, salvo integrazione cautelare successiva.
Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna)
Conferma il principio della segmentazione dei termini di fase e che la lex mitior o altre modifiche favorevoli non retroagiscono sulle fasi già esaurite, ma operano solo sulle fasi in corso.
Giurisprudenza (es. Sez. 6 n. 9964/2016, Sez. 6 n. 7470/2009, Sez. 1 n. 29066/2002)
Richiami giurisprudenziali utili a precisare che le modifiche dell'imputazione operate dal PM o con decreto non incidono sui termini cautelari e che l'errore nel computo dei termini è rilevabile anche d'ufficio.
Massime di principio
- I termini di fase della custodia cautelare vanno calcolati con riferimento all'imputazione indicata nel provvedimento coercitivo originario; modifiche dell'imputazione intervenute unilateralmente dal PM o validate solo dal decreto che dispone il giudizio non incidono sui termini delle fasi già consumate.
- Una modifica favorevole della qualificazione (es. esclusione di un'aggravante) pronunciata da un giudice nel corso di una fase successiva incide sui termini della fase in corso ma non può retroagire alle fasi già esaurite.
- La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per particolare complessità del dibattimento si estende all'intero periodo di sospensione, ivi inclusi gli intervalli tra le udienze.
- L'errato computo dei termini di fase può essere rilevato anche d'ufficio e la dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini può avere efficacia "ora per allora"; tuttavia ciò non giustifica la retroazione di effetti favorevoli di una riqualificazione intervenuta dopo la fase interessata.
- In casi analoghi il giudice che riceve un rinvio dovrà verificare attentamente: (a) quale fosse l'imputazione alla base del titolo cautelare; (b) se e quando è intervenuta una decisione che modifica l'imputazione e in quale fase processuale; (c) l'esistenza e la portata di eventuali provvedimenti di sospensione dei termini (art. 304, comma 2) prima di dichiarare l'inefficacia della misura.
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