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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8505/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Puzone impugna la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole degli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n.2 c.p., deducendo: nullità per violazioni procedurali (art. 606 lett. b), c), d) e e) c.p.p.; irregolarità nelle notifiche e nell'elezione di domicilio e nell'avviso di deposito (artt. 584 e 585 c.p.p.); errata esclusione della prescrizione (artt. 157, 159, 161 c.p.); mancata assunzione di prova rilevante (testimonianza della persona offesa); omessa notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio (artt. 178 e 552 c.p.p.). In memoria la difesa lamenta anche l'omesso avviso d'udienza e, in subordine, chiede applicazione dell'indulto (legge 31/07/2006, n.241).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha verificato che il reato era estinto per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado. Ha rilevato errori nel computo dei termini (tra cui mancata considerazione della riduzione di pena ai sensi dell'art.56 c.p. e errata contabilizzazione delle sospensioni per legittimo impedimento del difensore, alla luce del principio secondo cui tale sospensione non può superare 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento). Non essendo ravvisabili elementi pacifici e incontestabili che autorizzino l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624 bis, 625 n.2 c.p.

    Norme sostanziali in relazione alle quali Puzone era stato condannato: reato principale e concorso di persone; l'art.56 (tentativo) rileva ai fini della riduzione della pena e quindi del computo dei termini di prescrizione.

  • art. 606 lett. b), c), d) e e) c.p.p.

    Censurate come vizi di motivazione e errori di applicazione della legge nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la questione ammissibile ma non risolutiva rispetto all'intervenuta prescrizione.

  • artt. 584 e 585 c.p.p.

    Riguardano modalità e validità delle notificazioni e degli avvisi di deposito; la difesa ha criticato l'avviso di deposito e la notifica dell'atto di impugnazione effettuati su diversa casella/e-mail rispetto all'elezione di domicilio, ma la Cassazione ha preferito risolvere il giudizio sulla base della prescrizione.

  • artt. 157, 159 e 161 c.p.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha accertato che la prescrizione del reato si era verificata prima della sentenza di primo grado e ha annotato errori nel calcolo dei termini imputabili al mancato riconoscimento della riduzione di pena (art.56) e a valutazioni errate delle sospensioni.

  • Sez. Un., n.4909 del 18/12/2014

    Principio richiamato dalla Corte: il rinvio per legittimo impedimento del difensore non può comportare una sospensione del termine superiore a 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento; tale principio riduce le possibilità di sospensione prolungata del termine di prescrizione.

  • art. 178 e 552 c.p.p.

    Contestate per omissione della notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio; rilevanti per i vizi procedurali ma non decisive rispetto all'intervenuta prescrizione che ha portato all'annullamento.

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce che, ove la causa estintiva si sia verificata, l'assoluzione è possibile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'innocenza; la Corte ha ritenuto che tale soglia non era raggiunta e quindi ha applicato la causa estintiva (prescrizione) procedendo all'annullamento senza rinvio.

  • legge 31/07/2006, n.241

    Richiamata dalla difesa in subordine come possibile applicazione di indulto; la Corte ha deciso per prescrizione senza entrare nel merito della richiesta di indulto.

Massime di principio

  • La prescrizione, se intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado e correttamente accertata, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli elementi che influenzano la durata della pena (es. riduzione per tentativo, art.56 c.p.) e le regole sulla sospensione dei termini; in particolare il rinvio per legittimo impedimento del difensore non può estendere indefinitamente la sospensione oltre 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
  • Vizi di notifica o di elezione di domicilio possono costituire censure rilevanti, ma se sussiste una causa estintiva (prescrizione) tali vizi possono divenire irrilevanti rispetto all'esito finale.
  • L'eventuale applicazione dell'art.129, comma 2 c.p.p. (assoluzione per manifesta innocenza) richiede che l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile; ciò è un criterio molto restrittivo e non sostituisce l'effetto estintivo della prescrizione.
  • In procedimenti simili è fondamentale documentare con precisione date, notifiche e periodi d'impedimento del difensore e calcolare correttamente le sospensioni e riduzioni di pena per evitare errori nel computo della prescrizione.

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