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Ordinanza

Ordinanza n. 2449/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del 10 marzo 2026 di Eur s.p.a. (doc. 1), a firma del Responsabile Unico del Progetto, con cui la Soc. Coop. Diemme è stata esclusa dalla procedura aperta diretta alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti della Soc. EUR s.p.a. – lotto 3 (CIG B70E5ADC7B), nonché, per quanto possa occorrere: - della Determinazione del Procuratore Speciale di EUR s.p.a. n. 22 del 24 febbraio 2026, di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della Soc. Coop. Diemme e della relativa proposta del Responsabile del Procedimento; - della richiesta di giustificativi del 24 febbraio 2026, a firma del Responsabile del Procedimento; - del Disciplinare di gara, nei limiti di seguito specificati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione della gara che fosse stato nel frattempo adottato in favore di altra impresa, nonché per il conseguente - subentro dell’odierno ricorrente nella convenzione quadro eventualmente stipulata con altra Ditta, al quale sin d’ora il ricorrente si rende disponibile; - in subordine, risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.

Giustizia amministrativa202604069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e facchinaggio, lotto 3, per modifica dell'offerta in sede di giustificazione dell'anomalia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

EUR S.p.A. aveva indetto una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una convenzione quadro relativa ai servizi di pulizia e facchinaggio, articolata in tre lotti. L'impresa ricorrente, inizialmente classificatasi prima e destinataria dell'aggiudicazione del lotto 3, era stata invitata a giustificare un'offerta presuntivamente anomala, anche con riferimento al costo del lavoro. A seguito di segnalazioni di altri concorrenti, la stazione appaltante aveva annullato l'aggiudicazione, riaperto la verifica dell'offerta e contestato alla ricorrente l'incremento del costo della manodopera da euro 442.726,88 a euro 2.573.378,42, nonché la mancata indicazione, in offerta, dei costi relativi ai servizi extra canone e dei relativi costi aziendali per la sicurezza. L'impresa ha sostenuto che l'incremento derivasse dalla necessità, emersa solo in sede di giustificazione, di includere i costi dei servizi extra canone, asseritamente non richiesti dal disciplinare. Ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione, gli atti presupposti e l'eventuale successiva aggiudicazione, chiedendo la sospensione cautelare, il subentro nella convenzione eventualmente stipulata e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto operante il divieto di massima di modificare il costo del lavoro indicato nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, ammettendo soltanto ipotesi eccezionali: correzioni del tutto esigue e prive di effettiva incidenza sulla stima iniziale, evidenti errori di calcolo o sopravvenienze di fatto o di diritto che impongano la revisione. Nel caso concreto, dal combinato disposto degli artt. 3 e 17 del disciplinare risultava chiaramente che l'offerta avrebbe dovuto comprendere anche i costi della manodopera relativi ai servizi extra canone. Inoltre, era pacifico che la ricorrente non avesse indicato né tali costi né i relativi costi aziendali per la sicurezza, sicché la prospettata modifica in sede di giustificazione non appariva riconducibile alle eccezioni ammesse. Quanto al periculum, il TAR ha rilevato che non era ancora intervenuta l'aggiudicazione ad altro operatore né era stato stipulato il contratto. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con rinvio della trattazione del merito all'udienza pubblica del 5 giugno 2026. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale

    La disposizione impone l'indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza nell'offerta economica e fonda il divieto di modificare in sede di giustificazione il costo del lavoro inizialmente indicato, salvo ipotesi eccezionali.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    È richiamato dal disciplinare con riferimento alla determinazione dell'offerta economica comprensiva dei costi della manodopera.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'operatore economico non può, di regola, modificare in sede di giustificazione dell'anomalia i costi della manodopera indicati nell'offerta economica; la modifica è ammissibile solo in ipotesi del tutto eccezionali, quali una correzione esigua e ininfluente, un evidente errore di calcolo o una sopravvenienza di fatto o di diritto che renda necessaria la revisione.
  • Quando la lex specialis distingue tra servizi a canone e servizi extra canone e indica i relativi costi della manodopera, il combinato disposto delle clausole di gara può imporre alle concorrenti di indicare nell'offerta economica anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi ai servizi extra canone.
  • La mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, quando richiesta dalla lex specialis e dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, non può essere sanata mediante una sostanziale integrazione o modifica dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezzaCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioTutela cautelare

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