Cassazione Penale, Ordinanza n. 19180/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era privo di interesse, dato che la Corte territoriale aveva già riformato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato per non aver commesso il fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in primo grado per il reato di truffa, deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla individuazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza d'appello aveva riformato quella di primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non era stato commesso da lui. Ne è conseguita la considerazione che il motivo di ricorso fosse proposto in assenza di interesse, poiché indirizzato contro una statuizione di responsabilità già superata dalla decisione di merito favorevole all'imputato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato di truffa contestato all'imputato.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione che censuri una statuizione di responsabilità già integralmente superata dalla sentenza di appello favorevole all'imputato.
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto: manca quando la doglianza investe un punto sul quale il giudice di merito si è già pronunciato in senso favorevole al ricorrente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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