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Sentenza

Sentenza n. 12279/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in quanto giudicato inidoneo a seguito degli accertamenti psico-fisici espletati nei suoi confronti da parte della Commissione medica, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare: • il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica; • le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS-del 08/09/2023, laddove dovessero essere interpretate nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica; • i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente; • gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il ricorrente; • le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente, come richiamate nel preambolo del provvedimento di non idoneità; • il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 09/02/2024 ed il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 08/02/2024 con cui è stata rigettata la richiesta di riesame ex art. 10, comma 8, del bando di concorso; • la lex specialis di gara tutta, ed in specie l'art. 10 del bando di concorso e gli allegati ivi richiamati, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione di parte ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.

Giustizia amministrativa202403411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica, unitamente agli atti presupposti e al rigetto della richiesta di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ne aveva disposto l'esclusione da un concorso per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri, a seguito degli accertamenti psico-fisici svolti dalla Commissione medica. Erano stati impugnati anche il decreto ministeriale recante la direttiva tecnica sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, le norme tecniche del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, i verbali degli accertamenti sanitari, gli elenchi degli idonei, le risultanze degli accertamenti, i provvedimenti di rigetto della richiesta di riesame prevista dall'art. 10, comma 8, del bando, nonché la lex specialis, nella parte in cui avrebbe eventualmente comportato l'esclusione per inidoneità fisica. Era stata inoltre proposta domanda di riammissione alla procedura e di risarcimento del danno in forma specifica. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è fondata esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 20 marzo 2026, con la quale era stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La causa era stata fissata sul ruolo aggiunto al solo fine di acquisire la dichiarazione sulla permanenza dell'interesse. Il giudice ha quindi ritenuto di dover assumere una pronuncia conforme alla dichiarazione della parte, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare la legittimità dell'esclusione, gli accertamenti sanitari o gli altri motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia. È rimasta ferma la precedente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di verificazione in favore dell'organismo verificatore, disposta con una precedente ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 10, comma 8, del bando di concorso

    Prevede la richiesta di riesame cui il ricorrente aveva fatto ricorso; il relativo provvedimento di rigetto era stato impugnato, ma non è stato esaminato nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudizio viene definito per una ragione meramente processuale di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non deve esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato né le domande consequenziali non più sorrette da un interesse attuale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi quando la pronuncia definisce il giudizio senza esame del merito, ferma restando la possibilità di mantenere una distinta condanna alle spese di verificazione già adottata nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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