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Sentenza

Sentenza n. 4675/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 802/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025;

Giustizia amministrativa202505105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 802/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 20 febbraio 2025. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscere l'accredito di 500 euro sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024. Il ricorso si fondava sulla mancata esecuzione della pronuncia al momento della sua proposizione; nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha eseguito la sentenza nelle more del giudizio e la pretesa è stata integralmente soddisfatta. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione a favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è giustificata dall'inadempimento non controverso al momento della presentazione del ricorso; nella liquidazione il TAR ha considerato il valore contenuto della controversia, la natura minima e stereotipata delle attività difensive e l'adempimento tardivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.

    Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del titolo da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio, con conseguente pieno soddisfacimento della pretesa, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'adempimento tardivo intervenuto durante il giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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