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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07939/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di una ingente quantità di marijuana, contestando principalmente: 1) la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) il mantenimento della recidiva. La Suprema Corte rileva che la condotta era connotata da elementi incompatibili con la lieve entità: quantità dello stupefacente pari a 365,18 grammi di marijuana, disponibilità di somme di denaro non giustificate, non occasionalità dell'attività desunta da materiale per il confezionamento e da un foglio con conteggi riferibili ai clienti e agli importi da ricevere. Quanto alla recidiva, la Corte ritiene corretta la motivazione di merito, fondata sui plurimi precedenti della stessa tipologia e sull'accresciuta pericolosità desunta dal fatto oggetto di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità è ravvisabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutare in concreto sulla base del dato qualitativo e quantitativo della sostanza, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione; non sono ammessi automatismi applicativi.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere mantenuta quando la motivazione di merito valorizzi plurimi precedenti della stessa tipologia e la conseguente maggiore pericolosità desumibile dal fatto oggetto di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta in presenza di elementi fattuali che denotino professionalità dello spaccio, contatti con fornitori stabili, disponibilità di denaro non giustificato e strumenti per il confezionamento.
  • La valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere compiuta in concreto, considerando complessivamente quantità e qualità dello stupefacente, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; non è consentito il ricorso ad automatismi.
  • La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito dia motivazione non illogica sui precedenti specifici dell'imputato e sulla maggiore capacità a delinquere o pericolosità desunta dal fatto per cui si procede.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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