Sentenza n. 14508/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6339/2025, pubblicata il 3 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 8365/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, per un valore complessivo di 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza civile, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento; applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del ricorso seriale a giudizi di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento legislativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già definitivamente accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione.
- Quando il privato allega l'inadempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti né prova dell'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per ritenerla necessaria; la relativa applicazione può essere valutata successivamente in caso di ulteriore inottemperanza.
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