Ordinanza n. 2052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva negato la tutela cautelare nell’ambito del concorso per la nomina a 400 posti di notaio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio - Roma, chiedendone la riforma. La controversia riguarda l’elaborato concorsuale e, in particolare, la qualificazione urbanistica del manufatto descritto nella traccia di concorso, non censito ma consistente, secondo la traccia, in una superficie coperta, nonché l’applicabilità dell’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora propri della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’appello non presentasse profili di evidente fondatezza, precisando tuttavia che i motivi dedotti in primo grado dovranno essere esaminati compiutamente dal TAR nel giudizio di merito, con particolare riguardo alla caratura urbanistica del manufatto e all’applicabilità dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 all’elaborato contestato. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse al regolare svolgimento delle prove orali, osservando che l’appellante potrà ottenere adeguata tutela giudiziale qualora il giudizio di merito in primo grado abbia esito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La sua applicabilità all’elaborato concorsuale, in relazione alla qualificazione urbanistica del manufatto descritto nella traccia, costituisce una questione da esaminare compiutamente nel merito dal TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la valutazione del fumus boni iuris resta sommaria e non richiede la definizione completa delle questioni controverse; la domanda può essere respinta quando l’appello non presenti profili di evidente fondatezza, riservando al giudizio di merito l’approfondimento delle questioni giuridiche e fattuali.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse al regolare svolgimento di prove concorsuali può prevalere sull’interesse individuale alla sospensione della procedura quando il candidato possa conseguire adeguata tutela giudiziale mediante il successivo giudizio di merito.
- La mancata concessione della tutela cautelare non pregiudica l’esame compiuto dei motivi di ricorso nel giudizio di merito, soprattutto quando le questioni richiedano l’approfondimento della qualificazione giuridica dei fatti e dell’applicabilità della disciplina normativa pertinente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →