Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Ufficio contestava maggiori redditi derivanti da contratti di stock lending che, secondo la ricostruzione amministrativa, sarebbero stati utilizzati al solo fine di conseguire indebiti risparmi d’imposta. I ricorsi della contribuente erano stati accolti in primo grado; in appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provata la notifica dell’appello, senza considerare che, in caso di contestazione del contenuto del plico raccomandato, l’onere probatorio grava sul destinatario; 2) violazione dell’art. 22 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva applicato al rinotifica dell’atto di appello un termine di deposito previsto per l’appello originario; 3) violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché la CTR aveva ritenuto invalida la notifica eseguita alla società cessata, nonostante la disciplina invocata non fosse retroattiva. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, affermando che la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, ma l’onere di provare che il plico non contenesse l’atto, o che contenesse altro, grava sul destinatario; inoltre, il termine di deposito ex art. 22 d.lgs. 546/1992 riguarda l’appello originario e non la sua rinotifica disposta dal giudice.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura riguardava la regolarità dell’appello in materia tributaria; la Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui ha preteso una prova non dovuta dal mittente, richiamando i principi sull’onere probatorio nella notifica a mezzo raccomandata.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare il contenuto del plico raccomandato, quando il destinatario contesti che esso contenesse l’atto notificato, grava sul destinatario stesso, per applicazione del principio di vicinanza della prova.
art. 22 D.Lgs. n. 546/1992
Il termine di deposito in segreteria previsto dalla norma riguarda l’atto di appello originario, non gli atti di appello rinotificati su autorizzazione del giudice.
art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La censura del ricorrente riguardava la validità della notifica alla società cessata; la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
art. 1335 c.c.
La prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria del destinatario.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è stata ritenuta apparente perché non idonea a consentire il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, senza raggiungere il minimo costituzionale.
art. 20 D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato nel ragionamento sulla forma della notifica dell’atto di appello nel processo tributario; la Corte osserva che la CTR ha valorizzato in modo errato il profilo della notifica con busta chiusa.
art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
La Corte rileva che l’Agenzia aveva rispettato il termine di deposito dell’atto rinotificato venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.
Massime di principio
- Quando una raccomandata arriva al destinatario, la sua ricezione fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto; se il destinatario contesta il contenuto del plico, l’onere di dimostrare che esso era vuoto o conteneva altro grava su di lui, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La presunzione di conoscenza derivante dall’arrivo della raccomandata opera soprattutto quando il plico contenga un unico atto; se il mittente afferma di avere inserito più atti, la prova che tutti fossero effettivamente nel plico può gravare sul mittente solo ove il destinatario contesti specificamente la circostanza.
- Nel processo tributario, il termine di deposito dell’atto di appello previsto per l’impugnazione originaria non può essere automaticamente esteso agli atti di appello rinotificati per ordine del giudice.
- Una motivazione che non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione integra motivazione apparente e viola il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
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