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Provvedimento

Provvedimento del 27/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento chiarisce che, per le istanze Patent Box presentate dalla pubblicazione del provvedimento del 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni per presentare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre 2015 e non dalla data dell’istanza. La modifica mira a non penalizzare i contribuenti che abbiano interpretato in buona fede i termini previsti, alla luce dei chiarimenti della circolare 11/E del 7 aprile 2016.

Termine per la documentazione integrativa Patent Box

Termine per la documentazione integrativa nel procedimento Patent Box

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate interviene sulla decorrenza del termine per la presentazione o integrazione della documentazione a supporto dell’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali, nell’ambito del regime opzionale Patent Box.

Oggetto della modifica

Il documento stabilisce che il termine di 150 giorni per presentare o integrare la documentazione prevista ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento del 1° dicembre 2015 decorre dal 31 dicembre 2015, e non dalla data di presentazione dell’istanza, ma soltanto per le istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2015.

Contesto normativo del regime Patent Box

Il testo richiama il regime agevolativo introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Si tratta del cosiddetto "Patent Box", destinato ai redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software;
  • brevetti industriali;
  • marchi;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

La finalità del regime è incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Provvedimenti e attuazione

Il documento ricorda che:

  • con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015 sono state emanate le disposizioni attuative del regime;
  • con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, sono state disciplinate modalità e termini della procedura;
  • con il provvedimento del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572, il termine per la documentazione a supporto dell’istanza è stato elevato in via transitoria da 120 a 150 giorni, per consentire ai contribuenti un tempo adeguato alla predisposizione della documentazione.

Chiarimenti sulla decadenza dell’istanza

La circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 ha chiarito che la mancata presentazione della documentazione integrativa entro i termini previsti comporta la decadenza dell’istanza. Il presente provvedimento interviene quindi per evitare che siano pregiudicati i contribuenti che, in buona fede, abbiano inviato la documentazione seguendo un’erronea interpretazione del termine di decorrenza.

Ratio della decorrenza dal 31 dicembre 2015

La decorrenza dal 31 dicembre 2015 viene giustificata con l’esigenza di non penalizzare i contribuenti nella fase iniziale di applicazione dell’istituto, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini degli adempimenti sono ancorati a una data fissa. La misura ha dunque natura transitoria e limitata alla prima fase di applicazione del regime.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento riporta, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 37 a 45;
  • decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, art. 5;
  • decreto ministeriale 30 luglio 2015 di attuazione;
  • decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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