Provvedimento del 30/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina il censimento delle vending machine, le informazioni da memorizzare e trasmettere, le modalità e i termini di invio telematico, le ricevute di conferma, nonché il trattamento e la sicurezza dei dati. Prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2022 e rinvia a successivi provvedimenti per la soluzione a regime.
Definizione di regole tecniche e termini per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dei distributori automatici
Definizione delle regole tecniche per i corrispettivi dei distributori automatici
Il provvedimento disciplina, in attuazione dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici. La disciplina riguarda una fase transitoria, pensata per non incidere sul funzionamento degli apparecchi già in uso, in attesa di una soluzione a regime.
Ambito applicativo e definizioni
Ai fini del provvedimento, i distributori automatici sono denominati “vending machine”. Si tratta di apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo.
La vending machine è costituita da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento operano mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata.
È considerata periferica di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, cioè l’apparecchio che, previo pagamento, genera un credito utilizzabile con una “chiavetta” o altro dispositivo mobile per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.
Censimento dei distributori automatici
I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento comunicano all’Agenzia delle entrate la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, entro la data di messa in servizio degli stessi, per consentirne il censimento a livello territoriale.
Il censimento avviene secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla messa a disposizione degli appositi servizi online sul sito dell’Agenzia delle entrate, che avverrà entro il 30 luglio 2016.
Il processo si conclude con la produzione di un QRCODE da apporre in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE rimanda a una pagina web dell’Agenzia delle entrate, dove è possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
Il soggetto passivo IVA deve inoltre garantire l’aggiornamento costante e tempestivo delle matricole dei sistemi master in caso di cessione, sostituzione, furto, guasto o distruzione dei sistemi di pagamento, secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.
L’utente che rilevi l’assenza del QRCODE o il mancato rinvio alla pagina web può segnalare l’irregolarità all’Agenzia mediante numero telefonico o indirizzo email pubblicati sul sito istituzionale.
Informazioni da memorizzare e trasmettere
Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono quelle indicate nell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” delle specifiche tecniche e riguardano le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento gestite dai soggetti passivi IVA obbligati.
Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione
In fase di prima applicazione, per non incidere sul funzionamento delle vending machine in essere al 1° gennaio 2017, i soggetti obbligati conservano, anche elettronicamente ai sensi del DM 17 giugno 2014, i dati dei corrispettivi e ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile, relativi alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nel corso dell’anno di riferimento. Tra tali elementi devono essere conservati almeno i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.
La trasmissione telematica avviene tramite un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche allegate.
La trasmissione deve avvenire contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso da parte del sistema master, in prossimità del medesimo sistema e utilizzando esclusivamente un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate.
È prevista, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la definizione delle caratteristiche tecniche e delle ulteriori disposizioni per consentire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master e l’eventuale trasmissione telematica diretta dei dati.
I soggetti passivi IVA devono adattare o sostituire progressivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2022, i sistemi master in loro gestione, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con il successivo provvedimento.
Ricevute di conferma e gestione degli scarti
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui l’Agenzia delle entrate completa la ricezione del file contenente le informazioni, salvo i casi previsti per lo scarto.
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione mediante una ricevuta, secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica contestualmente alla trasmissione del file.
Se ricorrono i motivi di esclusione indicati nelle specifiche tecniche, la ricevuta non viene rilasciata e le informazioni si considerano non trasmesse; in tal caso viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo dello scarto.
In caso di scarto, i soggetti obbligati devono ritrasmettere il file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Trattamento dei dati
I dati e le notizie pervenuti all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA per supportarli nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
I dati sono trasmessi nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali, inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e trattati secondo il principio di necessità, tramite sistemi di elaborazione che consentono analisi selettive e limitano il trattamento dei dati personali ai soli soggetti che possiedono i requisiti per i controlli fiscali.
Il trattamento da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono integralmente tracciate.
Sicurezza dei dati e consultazione degli archivi
L’autenticità, la sicurezza e la riservatezza della trasmissione sono garantite dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le specifiche tecniche.
La consultazione sicura degli archivi dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione degli utenti abilitati, oltre che dalla tracciatura degli accessi con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte e dalla conservazione delle copie di sicurezza.
Finalità e impianto transitorio
Nelle motivazioni si richiama la delega conferita dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che rende obbligatoria, dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per chi svolge attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine.
Il provvedimento sottolinea che la soluzione adottata è transitoria e deve rispettare i normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi esistenti, senza alterarne il funzionamento, garantendo al contempo sicurezza e inalterabilità dei dati.
Il sistema definito consente a operatori del settore e soggetti passivi IVA di gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi, mediante interfacce utente e servizi esposti per l’invocazione da parte delle componenti hardware e software degli apparecchi.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Tra i riferimenti normativi sono richiamati il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle entrate, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, la legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e il DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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