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Provvedimento

Provvedimento del 20/06/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come utilizzare in compensazione, tramite modello F24 telematico, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico per il 2015, stabilendo controlli automatici, scarto degli F24 irregolari e trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero.

Modalità di fruizione in compensazione del credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico

Modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini di utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, in favore delle imprese di esercizio cinematografico. La misura è collegata agli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche ed è attuabile tramite modello F24.

Ambito soggettivo e presupposti dell'agevolazione

Il credito riguarda le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, purché in possesso dei requisiti di piccola o media impresa secondo la normativa dell'Unione europea. Nelle motivazioni si precisa che il beneficio è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo, il modello F24 deve essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; in difetto, l'operazione di versamento è rifiutata.

Il provvedimento prevede inoltre che, con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sia istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 e siano impartite le istruzioni di compilazione.

Controlli automatizzati e scarto degli F24

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Sulla base di tali dati, l'Agenzia effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Il modello viene scartato nei seguenti casi:

  • l'importo del credito d'imposta utilizzato supera l'ammontare del credito residuo;
  • l'impresa non risulta inserita nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Limiti temporali dell'agevolazione

Nelle motivazioni si chiarisce che l'art. 1, comma 333, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha abrogato i commi da 2-bis a 2-sexies dell'art. 6 del decreto-legge n. 83 del 2014, salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, avviate ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 2015. Per tale ragione, il credito d'imposta in argomento è riconosciuto esclusivamente per l'anno 2015.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies;
  • decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2015;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 333;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 e seguenti.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 20 giugno 2016. Si precisa che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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