Provvedimento del 27/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento proroga dal 30 giugno al 29 luglio 2016 il termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa al 2015 e aggiorna gli allegati tecnici 1 e 3 del precedente provvedimento del 25 gennaio 2016. Prevede inoltre che ulteriori aggiornamenti tecnici, di natura non innovativa, siano pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Proroga al 29 luglio 2016 del termine per la comunicazione integrativa annuale 2015 e aggiornamento allegati tecnici
Proroga del termine e aggiornamento tecnico della comunicazione integrativa annuale 2015
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate interviene sul precedente impianto regolatorio relativo alla comunicazione integrativa annuale, limitatamente all’anno 2015. L’obiettivo principale è prorogare il termine di consolidamento e disciplinare l’aggiornamento degli allegati tecnici, senza modificare il tracciato record o le modalità di invio.
Proroga del termine di consolidamento
Per la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, il termine di 90 giorni previsto dalla lettera a) del punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015, originariamente in scadenza al 30 giugno 2016, viene prorogato al 29 luglio 2016.
La proroga comporta anche l’allineamento alla medesima data dei correlati termini previsti nell’allegato 1.
Aggiornamento degli allegati tecnici
Gli allegati 1 e 3 del presente provvedimento sostituiscono integralmente, mantenendo la stessa numerazione, gli allegati 1 e 3 del provvedimento del 25 gennaio 2016.
Il documento precisa che eventuali ulteriori aggiornamenti agli allegati tecnici, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e trasmissione delle informazioni, saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione.
Finalità della proroga
La motivazione della proroga è collegata al passaggio al tracciato unico e alla necessità di costituire un nuovo archivio dei rapporti, nel quale sono stati migrati i rapporti comunicati fino al 31 dicembre 2015.
L’Agenzia evidenzia che il risultato della migrazione è stato comunicato agli operatori finanziari mediante l’invio di esiti, ai quali potrà essere data risposta entro il 29 luglio 2016.
La proroga serve quindi a consentire:
- l’acquisizione delle comunicazioni dei saldi 2015 unicamente tramite invio ordinario di tipo 3 (saldi annuali);
- la gestione di eventuali posizioni da sanare a seguito della ricezione degli esiti di migrazione;
- un migliore coordinamento delle scadenze per la gestione degli esiti di elaborazione, anche in considerazione dell’aggiornamento dei documenti tecnici.
Natura degli aggiornamenti tecnici
Gli aggiornamenti agli allegati tecnici richiamati nel provvedimento hanno natura meramente esplicativa e non introducono modifiche:
- al tracciato record;
- alle modalità di invio.
Essi derivano da segnalazioni ricevute dagli operatori finanziari, alle quali era già stato dato riscontro tramite le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di pubblicazione degli ulteriori aggiornamenti
Il provvedimento stabilisce inoltre che eventuali successivi aggiornamenti, non innovativi, agli allegati tecnici del provvedimento 25 gennaio 2016 saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione alle associazioni di categoria dei soggetti destinatari.
Tale modalità è giustificata dall’esigenza di accelerare la messa a disposizione agli operatori finanziari della documentazione ausiliaria necessaria alla predisposizione e all’invio della comunicazione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le altre, le disposizioni e gli atti seguenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 11, commi 2 e 3;
- decreto interministeriale 27 giugno 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, primo comma, n. 7;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, secondo comma, n. 7;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605, articolo 7, sesto e undicesimo comma;
- precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, 19 gennaio 2007, 29 febbraio 2008, 20 dicembre 2010, 25 marzo 2013, 10 febbraio 2015, 28 maggio 2015 e 25 gennaio 2016.
Pubblicazione
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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