Provvedimento del 24/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza informazioni su possibili anomalie relative a varie tipologie di redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti e, se del caso, regolarizzare con ravvedimento operoso e sanzioni ridotte.
Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo su redditi non dichiarati
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo su più categorie reddituali
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esso definisce come l’Agenzia delle Entrate informa i contribuenti di possibili anomalie reddituali e come questi possano verificare i dati, fornire elementi non conosciuti all’Amministrazione e, se necessario, regolarizzare le violazioni beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Finalità dell’intervento
L’intervento è finalizzato a introdurre forme più avanzate di comunicazione tra Amministrazione fiscale e contribuente, a stimolare l’adempimento degli obblighi tributari e a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Le informazioni rese disponibili servono al contribuente per valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti che possano giustificare le presunte anomalie.
Tipologie di redditi interessate
Le comunicazioni riguardano possibili irregolarità relative a diverse categorie di reddito, in particolare:
- redditi dei fabbricati derivanti da locazione non finanziaria, imponibili a tassazione ordinaria oppure, per opzione, con cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici;
- redditi di partecipazione, inclusi quelli relativi a partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires, nonché proventi da associazione in partecipazione e cointeressenza;
- redditi d’impresa limitatamente alle rate annuali di plusvalenze o sopravvenienze attive.
Contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:
- identificativo della comunicazione;
- dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e ai soggetti che hanno scelto la rateizzazione della plusvalenza o sopravvenienza maturata;
- estremi del modello dichiarativo presentato, nel quale non risultano dichiarati, in tutto o in parte, i redditi percepiti oppure l’importo della rata annuale;
- importo del reddito e/o della rata annuale omessi parzialmente o totalmente.
Modalità di invio delle comunicazioni
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi della normativa richiamata. Se l’indirizzo PEC non è attivo o non risulta registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), la comunicazione è inviata per posta ordinaria.
Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia. A tal fine può avvalersi dell’assistenza dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali secondo le modalità indicate nella comunicazione. È inoltre possibile trasmettere documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS.
Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza
I dati e gli elementi oggetto delle comunicazioni sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione e ravvedimento operoso
Il contribuente che abbia avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili può regolarizzare errori e omissioni secondo le modalità previste per l’infedele dichiarazione dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tal modo beneficia della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
Chiarimenti motivazionali e limiti temporali del ravvedimento
La motivazione del provvedimento richiama il nuovo assetto del ravvedimento operoso introdotto dalla legge n. 190 del 2014, finalizzato a consentire correzioni e versamenti con sanzioni ridotte in misura graduata secondo la tempestività dell’intervento. Il ravvedimento può essere effettuato anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di controllo, purché non sia intervenuta la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né siano stati ricevuti gli avvisi di irregolarità o gli esiti del controllo formale richiamati nel testo.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
- lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di cedolare secca;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi da 634 a 636.
Pubblicazione ed efficacia
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 24 giugno 2016.
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