Provvedimento del 21/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per segnalare possibili omissioni nella tassazione ordinaria della quota eccedente 1 milione di euro delle indennità e compensi connessi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa. Indica quali dati vengono comunicati, come sono trasmessi al contribuente e alla Guardia di Finanza, e come il contribuente può chiarire la posizione o regolarizzare gli errori con il ravvedimento operoso.
Comunicazioni per anomalie su indennità di fine rapporto oltre 1 milione di euro
Comunicazioni per l’adempimento spontaneo su indennità di fine rapporto oltre 1 milione di euro
Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni su possibili anomalie dichiarative relative alla mancata tassazione ordinaria della quota eccedente 1 milione di euro di indennità e compensi connessi alla cessazione di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentendo al contribuente di verificare i dati e, se necessario, correggere omissioni o errori.
Ambito applicativo e presupposti dell’anomalia
Le comunicazioni riguardano le indennità e i compensi legati alla cessazione del rapporto, quando l’ammontare complessivo eccede 1 milione di euro. Per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° gennaio 2011, l’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.
Le anomalie emergono dal confronto tra:
- i dati dichiarati dai percipienti;
- i dati comunicati dai sostituti d’imposta che hanno erogato le somme.
Il contribuente riceve così elementi utili per valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e per fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.
Contenuto delle comunicazioni
Le informazioni rese disponibili al contribuente comprendono:
- il numero di protocollo R.U.;
- i dati presenti in anagrafe tributaria relativi alle indennità e ai compensi eccedenti 1 milione di euro corrisposti a seguito della cessazione del rapporto, nonché la modalità di tassazione applicata dal sostituto;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale le indennità non risultano dichiarate in tutto o in parte;
- l’importo del reddito dichiarato e di quello omesso, in tutto o in parte;
- le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata, da utilizzare come ritenute a titolo d’acconto dell’ordinaria imposta dovuta.
Modalità di messa a disposizione al contribuente
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione contenente le informazioni sopra indicate per posta, mediante raccomandata A/R.
Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:
- richiedere informazioni;
- segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.
La segnalazione deve essere effettuata tramite invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate indicato nella comunicazione ricevuta.
Trasmissione dei dati alla Guardia di Finanza
I dati e gli elementi indicati nel punto 1 del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni
I contribuenti che abbiano avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili possono regolarizzare eventuali errori o omissioni secondo l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
La motivazione richiama anche il fatto che il ravvedimento operoso può essere effettuato anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo i casi di formale notifica di atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, nonché il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale indicati nel testo.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento si fonda, tra gli altri, su:
- articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 26 settembre 1972, n. 633.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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