Cassazione Penale, Sentenza n. 19449/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino contestando: (1) la conferma della responsabilità di Vettoretti per detenzione e porto di arma e per tentato omicidio (si eccepisce carenza di prova sulla natura dell'arma e dei proiettili, sull'idoneità e univocità della condotta a cagionare la morte, e si contesta l'inammissibilità di parte dei motivi di appello); (2) la responsabilità di entrambi per detenzione e cessione di stupefacenti e, per Vettoretti, per la detenzione delle armi (si lamenta uso illegittimo della motivazione per relationem e della cosiddetta doppia conforme); (3) la dosimetria della pena irrogata a Vettoretti ritenuta eccessiva e priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di impugnazione incidessero in modo improprio sulla valutazione di merito e fossero generici e privi della specificità richiesta per l'ammissibilità. In particolare la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem e alla doppia conforme fra primo e secondo grado, ha confermato la congruità delle risultanze di prova (consulenza balistica, bossolo rinvenuto, dichiarazioni testimoniali, intercettazioni ambientali e telefoniche, perquisizioni e tabulati), e ha giudicato adeguata e sufficientemente motivata la quantificazione della pena. Per tali ragioni il gravame è stato respinto per inammissibilità e il provvedimento impugnato è stato conservato.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per l'unificazione delle pene relative a più reati commessi dallo stesso soggetto; la Corte ne fa uso nel calcolo complessivo della pena.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
comma 5 dell'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990
Applicato per qualificare l'ipotesi lieve delle fattispecie in materia di stupefacenti; la Corte ha condiviso la qualificazione al comma 5 per la rideterminazione della pena.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come principio di diritto relativo ai criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità di merito nel rispetto di tale principio.
art. 133 cod. pen.
Usato per l'individuazione dei parametri per la determinazione della pena; la Corte ha motivato l'applicazione dei parametri tenendo conto della gravità del fatto, delle modalità e della pericolosità dell'arma e del luogo.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità del ricorso; la dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste da tale norma.
Giurisprudenza della Cassazione sul principio della doppia conforme e motivazione per relationem
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. U. n. 17 del 21/06/2000; altre pronunce richiamate in motivazione
La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui sentenza di primo grado e di appello, quando coerenti, possono formare un tutto unitario (doppia conforme) e che la motivazione per relationem è ammissibile entro limiti definiti; ciò consente di integrare e leggere congiuntamente le motivazioni dei due gradi per valutare la completezza argomentativa.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione generico, che non indica specificamente le ragioni di fatto o di diritto per cui le valutazioni del giudice di merito non sono condivisibili, è di regola inammissibile.
- La Cassazione non è sede per riesaminare i fatti se le valutazioni di merito sono sorrette da motivazione logica e congrua: questioni di valutazione probatoria adeguatamente motivate non sono sindacabili in Cassazione.
- La motivazione per relationem e il principio della doppia conforme sono strumenti autorizzati: quando primo e secondo grado sono coerenti formano un unico apparato motivazionale che può essere richiamato, a condizione che offra sufficiente ragionamento logico.
- In assenza di prove di parte idonee a confutare le risultanze tecniche (perizia balistica, intercettazioni, sequestri, testimonianze), le ipotesi alternative proposte dalla difesa (arma giocattolo, colpi a salve) rischiano di essere considerate generiche e inammissibili.
- L'assenza di movente non esclude la responsabilità per reati intenzionali quando sussistono elementi esteriori della condotta che indicano l'animus necandi (mezzo usato, modalità, reiterazione, distanza e direzione dei colpi).
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri di legge; nel giudizio di legittimità occorre dimostrare illogicità o arbitrarietà per ottenere la riforma.
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