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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 90 giorni, unitamente al verbale medico-legale presupposto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata giudicata temporaneamente non idonea quale allieva carabiniere per novanta giorni, sulla base di due condizioni patologiche indicate nel giudizio medico-legale, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha contestato, in sostanza, l'accertamento sanitario e la ritenuta incompatibilità temporanea con il servizio militare, deducendo che il periodo di non idoneità avrebbe comportato il superamento del limite massimo di assenze previsto dal bando di concorso e dal regolamento addestrativo, con il concreto rischio di espulsione definitiva dal corso, nonostante l'asserita assenza di una patologia incompatibile con il servizio. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione o una consulenza tecnica medico-legale da affidare a un organismo collegiale terzo e imparziale, diverso da quello che aveva espresso il giudizio contestato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario procedere a un ulteriore accertamento tecnico sulla sussistenza della causa di temporanea inidoneità, accogliendo l'istanza di verificazione. Ha nominato quale organismo verificatore il Policlinico militare Celio di Roma, incaricandolo di costituire una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici, con almeno alcuni componenti specializzati nelle patologie riscontrate. L'Amministrazione deve trasmettere al Policlinico, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la documentazione sanitaria e clinica depositata in giudizio; il Policlinico deve nominare la commissione entro i successivi dieci giorni; la commissione deve svolgere la verificazione entro ulteriori venti giorni, previo eventuale pagamento delle spese inizialmente posto a carico della ricorrente. Le parti devono essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e la relazione motivata deve essere depositata entro dieci giorni dal loro perfezionamento. La liquidazione definitiva delle spese e dei compensi del verificatore è stata riservata alla definizione del giudizio. Il TAR non ha sospeso, nelle more della verificazione, il provvedimento impugnato e ha rinviato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare, ma il giudice ha disposto un accertamento istruttorio senza sospendere immediatamente l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 66 c.p.a.

    "al fine di accertare l’effettiva condizione di salute della ricorrente e la sua compatibilità con le funzioni proprie del ruolo di Allievo Carabiniere"

    La norma è stata posta a fondamento della richiesta e della disposizione di una verificazione medico-legale finalizzata ad accertare, tramite un organismo collegiale, la sussistenza della temporanea inidoneità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio medico-amministrativo di inidoneità al servizio militare dipende dall'accertamento di condizioni sanitarie controverse, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo collegiale diverso da quello che ha adottato il giudizio impugnato.
  • La verificazione medico-legale deve essere strutturata in modo da assicurare competenza specialistica rispetto alle patologie oggetto di valutazione e il contraddittorio delle parti sulle operazioni, mediante preventiva comunicazione della data e del luogo dell'accertamento.
  • La disposizione di una verificazione nell'ambito della fase cautelare non comporta necessariamente la sospensione dell'atto impugnato: il giudice può rinviare la decisione cautelare all'esito dell'accertamento tecnico, mantenendo provvisoriamente efficace il provvedimento amministrativo.
  • In caso di verificazione disposta in sede cautelare, le spese possono essere inizialmente anticipate dalla parte che ha richiesto l'accertamento, mentre la loro liquidazione definitiva può essere riservata alla decisione conclusiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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