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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22132/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un collaboratore per il pagamento di euro 15.125,00, indicati come compenso maturato da gennaio a maggio 2013 in base a un contratto di collaborazione tra le parti. Il destinatario del decreto propose opposizione, sostenendo di non dovere quanto richiesto e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto poi opposto e revocato. Il tribunale accolse l'opposizione e rigettò la domanda monitoria. In appello il collaboratore contestò la decisione, ma la corte territoriale confermò il rigetto per carenza di prova del credito e dichiarò inammissibile la pretesa riconvenzionale di restituzione perché non proposta tempestivamente come appello incidentale avverso l'omessa pronuncia del primo giudice. Con il ricorso per cassazione il collaboratore dedusse: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando un'erronea ripartizione dell'onere della prova, che la corte d'appello avrebbe posto a suo carico anziché sul datore/committente; sosteneva che bastasse il contratto sottoscritto e non disconosciuto a fondare il diritto al compenso; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la corte ritenuto insussistente il suo interesse a una pronuncia sulla domanda riconvenzionale avversaria, mentre egli aveva interesse a una corretta regolazione patrimoniale e delle spese; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la conferma della condanna alle spese, nonostante la mancata decisione sulla riconvenzionale e la pretesa irritualità di quella domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, in una domanda di pagamento di compensi per prestazioni rese in un rapporto di collaborazione/autonomo, il creditore deve provare non solo l'esistenza del rapporto ma anche le singole prestazioni costitutive del diritto al corrispettivo; nel caso concreto, inoltre, il giudice di merito aveva applicato il principio dell'art. 1460 c.c., sicché gravava sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché chi deduce l'omessa pronuncia su una domanda proposta dalla controparte non ha interesse a dolersi, non potendo derivargli una soccombenza da quella omissione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione solo se viola il principio di soccombenza, ipotesi non ricorrente, poiché la corte d'appello aveva correttamente posto le spese a carico del ricorrente; l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avversaria era irrilevante ai fini delle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se spettante.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce per il pagamento di un compenso deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, secondo la regola generale dell'onere della prova; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non aveva invertito illegittimamente tale regola.

  • art. 1460 c.c.

    Se il convenuto eccepisce l'inadempimento, il creditore che agisce per l'adempimento deve dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Manca l'interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su una domanda proposta dalla controparte, perché tale omissione non produce soccombenza in capo alla parte che la denuncia.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo se viola il principio di soccombenza; nel caso concreto la condanna alle spese è stata ritenuta corretta.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi richiede il pagamento di compensi per prestazioni rese in un rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo deve provare non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettivo compimento delle singole prestazioni che costituiscono il fatto costitutivo del credito.
  • Nell'azione di adempimento, se il convenuto solleva l'eccezione di inadempimento, il creditore attore deve dimostrare di avere adempiuto oppure che la propria obbligazione non era ancora scaduta.
  • La parte che censuri in cassazione l'omessa pronuncia su una domanda della controparte difetta di interesse, perché non subisce da tale omissione un concreto pregiudizio né una soccombenza processuale.
  • La statuizione sulle spese può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione del principio di soccombenza; non basta che una domanda avversaria sia rimasta non esaminata se la regolazione delle spese è comunque coerente con l'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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