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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30216/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativo a un immobile compreso nell'asse ereditario. Il contribuente contestava la pretesa fiscale sostenendo che il valore dell'immobile dovesse essere quello indicato nella dichiarazione di successione e non quello determinato dall'Amministrazione sulla base della rendita catastale. La CTR aveva ritenuto definitivo il valore catastale, affermando che il processo relativo all'atto catastale si era estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c. a seguito di una precedente ordinanza della Cassazione. Con il ricorso per cassazione l'erede deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., l'omessa interpretazione di un documento e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'ordinanza n. 14510/2015 fosse nulla e priva di efficacia per una presunta insanabile contraddizione interna: da un lato, vi si affermava che la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. era stata notificata agli avvocati; dall'altro, che la parte contribuente non si era difesa. Da ciò traeva la conclusione che il precedente provvedimento non potesse produrre effetti e che dovesse considerarsi definitiva la diversa valutazione del bene contenuta nella decisione di merito favorevole al contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che l'asserita conflittualità interna dell'ordinanza precedente derivava, al più, da un errore materiale nella indicazione della notificazione, ma non rivelava alcun vizio processuale idoneo a incidere sulla natura del provvedimento come esercizio della funzione giurisdizionale. La totale inefficacia del precedente provvedimento avrebbe potuto discendere solo dalla sua inesistenza giuridica o da una nullità radicale, ipotesi configurabili soltanto in presenza di vizi gravissimi, come la mancanza di sottoscrizione o comunque di elementi tali da precludere la riconoscibilità dell'atto come esercizio di giurisdizione. Inoltre, ha precisato che l'inesistenza non può essere fatta valere in via incidentale mediante impugnazione di una sentenza che abbia considerato quel provvedimento, ma solo con autonoma actio nullitatis o con i mezzi di impugnazione concretamente esperibili. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure formulate non colgono un vizio decisivo della decisione impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato solo per descrivere il procedimento camerale e la proposta del relatore contenuta nel precedente provvedimento asseritamente viziato.

  • art. 393 c.p.c.

    È richiamato dalla CTR per ritenere estinto il processo relativo all'atto catastale e quindi definitivo il valore accertato dall'Amministrazione.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama la mancanza di sottoscrizione come esempio di vizio idoneo a rendere giuridicamente inesistente o radicalmente nullo un provvedimento del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rinvia l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Un provvedimento giurisdizionale non diventa inefficace per il solo fatto che presenti un errore materiale o una formulazione internamente non perfettamente coerente, se tale errore non incide sulla riconoscibilità dell'atto come esercizio della funzione giurisdizionale.
  • L'inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento del giudice è configurabile solo in presenza di vizi gravissimi, tali da impedire di qualificarlo come atto giurisdizionale; non basta una mera irregolarità o un errore nella motivazione.
  • La deduzione dell'inesistenza di un precedente provvedimento non può essere svolta incidentalmente contro una decisione che vi abbia fatto riferimento, ma richiede un'autonoma azione di accertamento negativo o i mezzi di impugnazione concretamente esperibili.
  • In sede di cassazione, la censura che qualifichi come decisivo un preteso vizio di un precedente provvedimento deve dimostrare un'incidenza reale sulla decisione impugnata; in mancanza, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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