Cassazione Penale, Sentenza n. 18818/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza e lesioni personali aggravate, deducendo violazione del diritto di difesa e erronea applicazione delle norme processuali (artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601 c.p.p., nonché artt. 111 Cost. e 6 CEDU). La difesa ha sostenuto di essersi affidata all'indicazione, contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello e nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale, secondo cui "il reato è estinto per prescrizione", per non chiedere la trattazione orale né produrre requisitoria scritta; tuttavia la Corte di appello, senza fissare nuova udienza, ha ritenuto invece che la prescrizione non fosse intervenuta e ha confermato la condanna, ledendo così il principio di affidamento della difesa e il diritto di difesa stesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi il 27/10/2017) si sono estinti per prescrizione maturata prima della decisione di appello. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha precisato che, non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità penale, è possibile accertare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ai fini del calcolo della prescrizione (termine di sei anni per i reati contestati) è stata applicata la disciplina della sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 3, n. 1, c.p. (testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), che consente una sospensione comunque non superiore ad un anno e sei mesi. Tenendo conto di tale sospensione, il termine di prescrizione è comunque decorso integralmente tra la sentenza di primo grado (28/10/2017) e il decreto di citazione in appello (08/07/2025); pertanto la condanna di appello è stata annullata senza rinvio perché il reato era già estinto per prescrizione prima della decisione della Corte di appello.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Consente l'accertamento, anche in sede di impugnazione ammessa, della causa di estinzione del reato (prescrizione); la Corte ha ritenuto possibile valutare l'estinzione ai sensi di questa norma dato che il ricorso risultava ammissibile e non si era formato il giudicato sulla responsabilità.
art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per determinate cause (nel testo introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103 la sospensione non può comunque superare un anno e sei mesi). La Corte l'ha applicata per il calcolo del termine prescrizionale relativo ai reati commessi il 27/10/2017, ma ha comunque rilevato che il termine utile si è esaurito prima della decisione di appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità procedurali nella trattazione dell'appello e alla tutela del diritto di difesa; il ricorrente sosteneva che la indicazione sulla prescrizione nel decreto di citazione aveva inciso sulle scelte difensive.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle conclusioni scritte del Procuratore Generale; il ricorso lamentava che le conclusioni del PG (che avevano indicato la prescrizione) avevano indotto la difesa a non chiedere la trattazione orale.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure sul corretto esercizio del contraddittorio e della trattazione dell'appello; la censura riguarda la decisione della Corte di appello senza fissazione di nuova udienza.
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo e al diritto di difesa; il ricorrente ha denunciato la lesione del principio di affidamento e del diritto di difesa, su cui la Corte ha comunque deciso in base all'accertamento della prescrizione.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata come parametro di tutela del giusto processo e del diritto ad un equo processo; il ricorrente ha invocato anche questa garanzia, ma la Corte ha risolto la controversia sull'automatica estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- L'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione può essere effettuato anche in sede di impugnazione ammessa, purché non si sia formato il giudicato sulla responsabilità: se la prescrizione è intervenuta prima della decisione d'appello la sentenza di condanna deve essere annullata.
- Nella determinazione della prescrizione devono essere considerate le sospensioni previste dalla legge vigente ratione temporis (es. art. 159 c.p. con la sospensione massima di un anno e sei mesi introdotta dalla legge 103/2017), ma anche con tali sospensioni il termine può comunque esaurirsi durante il periodo di impugnazione.
- La circostanza che un decreto di citazione o le conclusioni del Pubblico Ministero indichino che "il reato è estinto per prescrizione" può ingenerare un affidamento della difesa; tuttavia tale affidamento non impedisce al giudice di valutare autonomamente la prescrizione. Per tutelare il diritto di difesa, quando la decisione d'appello dovesse discostarsi da indicazioni formali che hanno condizionato scelte difensive, è raccomandabile fissare nuova udienza o consentire alla difesa di intervenire.
- Per evitare rischi processuali, la difesa dovrebbe, anche in presenza di atti ufficiali che indicano la prescrizione, valutare l'opportunità di chiedere espressamente la trattazione orale o comunque formulare memorie difensive e richieste documentali per cristallizzare la propria posizione.
- Se la prescrizione è contestata dal giudice d'appello o dalla procura nonostante atti formali contrastanti, il difensore può proporre rimedi immediati (istanze per la fissazione dell'udienza, eccezioni di prescrizione) per preservare il diritto al contraddittorio e all'affidamento.
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