Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26311/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per plurimi episodi di furto. La difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che l'azione materiale di sottrazione fosse stata compiuta dal fratello e non dall'imputato; lamentava inoltre l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose e il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., anche in punto di trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ritenuto che tali censure fossero dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito congrua e immune da manifesta illogicità, fondata sulle videoregistrazioni e sulla ritenuta collaborazione dell'imputato nella sottrazione dei beni, anche mediante condotta di distrazione della commessa e presenza nelle immediate vicinanze con atteggiamento ritenuto subdolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le doglianze che miravano a una diversa lettura dei fatti, delle prove e del trattamento sanzionatorio, osservando che la sentenza di merito aveva motivato in modo congruo sull'apporto concorsuale dell'imputato ai furti, sull'aggravante della violenza sulle cose e sull'esclusione della prevalenza dell'attenuante patrimoniale ex art. 62, n. 4, c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    È stata richiamata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma la Corte ha dato atto che i giudici di merito ne avevano motivatamente escluso la prevalenza sulla base delle caratteristiche intrinseche dei beni sottratti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che investano la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La responsabilità per furto può essere affermata anche quando la sottrazione materiale sia eseguita da altro soggetto, purché il giudice di merito accerti un contributo concorsuale consapevole e concreto dell'imputato alla realizzazione dell'illecito.
  • L'aggravante inerente alla violenza sulle cose e il giudizio di bilanciamento con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.