Direttiva 2019/770
Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme pienamente armonizzate per taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali ai consumatori. Definisce ambito, requisiti di conformità, onere della prova, rimedi per mancata fornitura o difetto di conformità, disciplina le modifiche del contenuto/servizio e tutela anche i modelli in cui il corrispettivo è costituito da dati personali. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1° luglio 2021 e applicarla dal 1° gennaio 2022, con alcune disposizioni applicabili già ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2019.
Armonizzazione di alcuni aspetti dei contratti tra professionisti e consumatori per la fornitura di contenuto digitale e servizi digitali, con regole su conformità, rimedi e modifiche del contenuto/servizio.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti tra un operatore economico e un consumatore aventi ad oggetto la fornitura, o l’impegno a fornire, contenuto digitale o servizi digitali, contro pagamento di un prezzo oppure contro fornitura di dati personali, salvo il caso in cui i dati personali siano trattati solo per la fornitura del servizio/contenuto o per obblighi di legge senza ulteriori usi. Si applica anche a contenuto/servizi sviluppati su specifiche del consumatore e, con alcune eccezioni, ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto digitale. Sono esclusi, tra l’altro, i servizi non digitali, i servizi di comunicazioni elettroniche salvo i servizi interpersonali senza numero, i servizi sanitari, i giochi d’azzardo, i servizi finanziari, il software libero e open source non pagato con dati usati solo per sicurezza/compatibilità/interoperabilità, il contenuto digitale fornito al pubblico come parte di spettacoli o eventi non trasmessi via segnale, e il contenuto digitale fornito da enti pubblici ai sensi della direttiva 2003/98/CE. Restano fuori, inoltre, i contenuti/servizi incorporati o interconnessi con beni venduti nell’ambito della direttiva (UE) 2019/771, i contratti a pacchetto solo per gli elementi digitali che vi rientrano, nonché i casi in cui prevalgano norme UE settoriali o il diritto UE in materia di protezione dati e di diritto d’autore.
Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali
La direttiva mira a creare un quadro armonizzato per i contratti B2C relativi a contenuto digitale e servizi digitali, con l’obiettivo di rafforzare il mercato interno e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. L’impianto è di armonizzazione massima per i profili disciplinati, con un’attenzione particolare alla conformità del bene/servizio digitale, ai rimedi e alle modifiche nel tempo.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva nasce per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle discipline nazionali e per aumentare la certezza giuridica nelle vendite/transazioni digitali transfrontaliere. Il legislatore UE sottolinea la necessità di bilanciare tutela del consumatore e competitività delle imprese, in particolare delle PMI, consentendo un ambiente contrattuale più stabile e prevedibile.
Ambito di applicazione e delimitazione rispetto ad altri atti UE
La disciplina si applica ai contratti in cui un operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali a un consumatore contro prezzo oppure contro dati personali, salvo che i dati siano trattati solo per la fornitura del servizio/contenuto o per obblighi legali e non per altri scopi. Si applica anche ai contenuti/servizi sviluppati su specifiche del consumatore e, con eccezioni, ai supporti materiali che fungono solo da vettori del contenuto digitale.
Sono esclusi i servizi non digitali, i servizi di comunicazioni elettroniche salvo i servizi interpersonali senza numero, i servizi sanitari, i giochi d’azzardo, i servizi finanziari, il software libero e open source non pagato con dati usati solo per migliorare sicurezza/compatibilità/interoperabilità, il contenuto fornito nell’ambito di spettacoli o eventi non trasmessi via segnale e il contenuto digitale fornito da enti pubblici ai sensi della direttiva 2003/98/CE. Restano inoltre salvi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, le norme su diritto d’autore e le discipline settoriali UE prevalenti.
La direttiva si coordina con la direttiva (UE) 2019/771 sui beni con elementi digitali: quando il contenuto/servizio digitale è incorporato o interconnesso con il bene e ne condiziona le funzioni, prevale il regime dei beni; quando invece il contratto digitale è separato, può applicarsi la presente direttiva.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per la lettura operativa della direttiva. In particolare:
- contenuto digitale: dati prodotti e forniti in formato digitale;
- servizio digitale: servizio che consente di creare, trasformare, archiviare o accedere ai dati in formato digitale, oppure di condividerli o interagire con essi;
- beni con elementi digitali: beni materiali che incorporano o sono interconnessi con contenuti/servizi digitali in modo da non poter funzionare senza di essi;
- prezzo: somma di denaro o rappresentazione di valore digitale;
- ambiente digitale: hardware, software e connessioni di rete utilizzati dal consumatore;
- compatibilità, funzionalità e interoperabilità: parametri tecnici della conformità;
- supporto durevole: strumento che consente archiviazione e riproduzione identica delle informazioni.
Obbligo di fornitura
L’operatore economico deve fornire il contenuto o il servizio digitale senza indebito ritardo, salvo diverso accordo. L’obbligo è adempiuto quando il contenuto o il mezzo di accesso/scaricamento è reso disponibile o accessibile al consumatore, oppure quando il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o all’impianto da lui scelto.
Conformità contrattuale: requisiti soggettivi e oggettivi
La conformità è costruita su due livelli. Da un lato, devono essere rispettati i requisiti soggettivi pattuiti: descrizione, quantità, qualità, funzionalità, compatibilità, interoperabilità, accessori, istruzioni, assistenza e aggiornamenti promessi. Dall’altro, il contenuto/servizio deve rispondere ai requisiti oggettivi: idoneità agli scopi abituali, qualità e prestazioni normalmente attese, sicurezza, continuità e accessibilità, tenendo conto delle dichiarazioni pubbliche del professionista o di soggetti della catena commerciale, salvo eccezioni tassative.
La direttiva include inoltre:
- l’obbligo di fornire aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, per il periodo di tempo contrattualmente dovuto o ragionevolmente atteso dal consumatore;
- l’esclusione di responsabilità se il consumatore, dopo essere stato informato, non installa gli aggiornamenti entro un termine ragionevole;
- la regola secondo cui, salvo patto contrario, deve essere fornita la versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto;
- la possibilità di derogare ai requisiti oggettivi solo con informazione specifica e accettazione espressa e separata del consumatore.
Integrazione errata e diritti di terzi
L’errata integrazione del contenuto o del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore è trattata come difetto di conformità se l’integrazione è effettuata dall’operatore o sotto la sua responsabilità, oppure se dipende da istruzioni di integrazione carenti fornite dall’operatore.
La violazione di diritti di terzi, soprattutto di proprietà intellettuale, che impedisca o limiti l’uso del contenuto/servizio digitale conforme alle aspettative contrattuali, dà diritto ai rimedi per difetto di conformità, salvo che il diritto nazionale preveda nullità o risoluzione del contratto in tali casi.
Responsabilità dell’operatore e termini di durata
La direttiva distingue tra fornitura singola/serie di forniture singole e fornitura continuativa.
Per la fornitura singola o ripetuta:
- l’operatore risponde dei difetti esistenti al momento della fornitura;
- se il diritto nazionale collega la responsabilità solo ai difetti che emergono entro un certo termine, tale termine non può essere inferiore a 2 anni dalla fornitura;
- i termini di prescrizione nazionali sono ammessi, ma devono consentire l’effettivo esercizio dei rimedi.
Per la fornitura continuativa:
- l’operatore risponde dei difetti che si manifestano o divengono evidenti durante il periodo in cui il contenuto/servizio deve essere fornito;
- anche in questo caso, l’eventuale prescrizione nazionale non può impedire l’esercizio dei rimedi nel periodo rilevante.
Onere della prova
L’articolo 12 attribuisce all’operatore l’onere di provare la corretta fornitura e, nei casi previsti, la conformità al momento della fornitura o durante il periodo contrattuale.
In sintesi:
- per i difetti che emergono entro 1 anno dalla fornitura singola, l’onere di provare la conformità al momento della fornitura grava sull’operatore;
- per la fornitura continuativa, l’onere grava sull’operatore per i difetti emersi durante il periodo di durata del contratto;
- se l’operatore dimostra incompatibilità dell’ambiente digitale del consumatore, previamente comunicata in modo chiaro, il regime probatorio può mutare;
- il consumatore deve cooperare nei limiti del ragionevole, con mezzi tecnici meno intrusivi possibile, per verificare se il problema dipenda dal proprio ambiente digitale.
Rimedi per mancata fornitura
In caso di mancata fornitura, il consumatore deve invitare l’operatore a fornire il contenuto o il servizio. Se l’operatore non adempie senza indebito ritardo o entro un termine ulteriore concordato, il consumatore può risolvere il contratto.
La risoluzione immediata è possibile se:
- l’operatore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto/servizio;
- le parti avevano convenuto, o le circostanze lo rendevano evidente, che un termine specifico era essenziale per il consumatore, e l’operatore non ha rispettato tale termine.
Rimedi per difetto di conformità
Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità:
- è dovuto salvo che sia impossibile o sproporzionato;
- deve avvenire entro un termine ragionevole, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore.
La riduzione del prezzo:
- è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto/servizio;
- nei contratti a durata, si riferisce al periodo di non conformità.
La risoluzione:
- nei contratti con prezzo, è possibile solo se il difetto non è di lieve entità;
- l’onere di provare la lieve entità è in capo all’operatore.
Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, l’operatore rimborsa tutti gli importi versati; per i contratti a durata, il rimborso è limitato alla parte corrispondente al periodo di non conformità e all’eventuale quota anticipata riferita al periodo residuo.
Per i dati personali, restano fermi gli obblighi del GDPR. L’operatore deve inoltre:
- astenersi dall’utilizzare i contenuti diversi dai dati personali forniti o creati dal consumatore, salvo eccezioni;
- mettere tali contenuti a disposizione del consumatore, su richiesta, in formato comune e leggibile da dispositivo automatico e gratuitamente, salvo i casi esclusi dalla direttiva;
- poter impedire l’ulteriore uso del contenuto o del servizio da parte del consumatore, nei limiti previsti.
Il consumatore, a sua volta, deve cessare l’uso del contenuto/servizio e non metterlo a disposizione di terzi; se il contenuto era su supporto materiale, deve restituirlo a spese dell’operatore su richiesta presentata entro 14 giorni dalla comunicazione della risoluzione.
I rimborsi devono essere effettuati senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni, con lo stesso mezzo di pagamento salvo diverso accordo del consumatore, senza commissioni.
Modifiche del contenuto o servizio digitale
L’articolo 19 consente modifiche ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie per mantenere la conformità, ma solo se:
- il contratto le prevede e contiene una motivazione valida;
- la modifica è gratuita per il consumatore;
- il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile;
- per le modifiche con impatto negativo non trascurabile, il consumatore riceve preavviso ragionevole su supporto durevole, con indicazione delle caratteristiche, del momento della modifica e del diritto di recesso o della possibilità di mantenere il contenuto senza modifica.
Se la modifica incide negativamente, non in modo trascurabile, sull’uso o sull’accesso, il consumatore può recedere gratuitamente entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione o dalla modifica, se successiva. Il recesso non spetta se l’operatore consente di mantenere il contenuto/servizio senza la modifica e con conformità preservata.
Regresso e tutela collettiva
L’articolo 20 attribuisce all’operatore che abbia risposto verso il consumatore un diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili nella catena commerciale. Le modalità sono rimesse al diritto nazionale.
L’articolo 21 impone agli Stati membri di garantire mezzi adeguati ed efficaci di enforcement e ammette la legittimazione di enti pubblici, organizzazioni di consumatori, associazioni di categoria e organismi attivi nella tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ai sensi dell’articolo 80 del GDPR.
Imperatività e autonomia negoziale
Le norme di recepimento sono imperative a tutela del consumatore: le clausole che escludano, derogano o alterino gli effetti della direttiva a danno del consumatore non lo vincolano. Resta però ferma la possibilità per gli operatori di offrire condizioni contrattuali più favorevoli.
Recepimento, decorrenza e applicazione temporale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° luglio 2021 e applicarle dal 1° gennaio 2022. Le disposizioni si applicano alle forniture di contenuto/servizi digitali effettuate dal 1° gennaio 2019; gli articoli 19 e 20 si applicano ai contratti conclusi a partire da tale data.
La Commissione deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro il 12 giugno 2024, valutando anche l’eventuale estensione ad altri contratti digitali, inclusi quelli contro inserzioni pubblicitarie.
Coordinamento con altri atti e modifiche conseguenziali
La direttiva modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE inserendo un riferimento alla presente disciplina, così da rafforzare cooperazione transfrontaliera e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Rimangono inoltre salvi il regolamento (CE) n. 593/2008, il regolamento (UE) n. 1215/2012 e le norme settoriali UE applicabili.
Disposizioni principali
Oggetto e armonizzazione massima
L’articolo 1 enuncia la finalità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela dei consumatori, fissando norme comuni su conformità al contratto, rimedi per difetto di conformità o mancata fornitura, modalità di esercizio dei rimedi e modifica del contenuto/servizio. L’articolo 4 prevede un’armonizzazione massima: gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni divergenti, salvo diversa previsione della direttiva.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, contenuto digitale, servizio digitale, beni con elementi digitali, integrazione, operatore economico, consumatore, prezzo, dati personali, ambiente digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità e supporto durevole. Le definizioni sono centrali per delimitare l’applicazione delle regole di conformità e dei rimedi.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 3 disciplina l’ambito applicativo: contratti contro prezzo o contro dati personali, inclusi quelli su misura e, in linea generale, anche i supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto digitale, con esclusioni specifiche per servizi non digitali, comunicazioni elettroniche (salvi i servizi interpersonali senza numero), salute, gioco d’azzardo, servizi finanziari, software libero/open source non pagato, contenuti forniti in spettacoli/eventi e contenuti del settore pubblico. Sono inoltre previsti criteri per distinguere la direttiva dalla direttiva (UE) 2019/771 sui beni con elementi digitali e per salvaguardare altre norme UE settoriali, la protezione dei dati e il diritto d’autore.
Fornitura del contenuto o servizio digitale
L’articolo 5 impone all’operatore economico di fornire il contenuto/servizio digitale senza indebito ritardo, salvo diverso accordo. L’obbligo si considera adempiuto quando il contenuto o il mezzo per accedervi è reso disponibile/accessibile al consumatore o al suo ambiente digitale, oppure quando il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o al relativo impianto scelto.
Conformità soggettiva e oggettiva
Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono che il contenuto/servizio deve rispettare i requisiti soggettivi contrattualmente pattuiti e, in aggiunta, i requisiti oggettivi di abituale idoneità, qualità, funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza. Sono inclusi aggiornamenti, accessori, istruzioni e conformità a versioni di prova; le dichiarazioni pubbliche del professionista o di soggetti nella catena commerciale incidono sulla conformità, salvo eccezioni tassative. Gli aggiornamenti di sicurezza e altri aggiornamenti necessari devono essere forniti per il periodo richiesto dal contratto o ragionevolmente atteso dal consumatore; il mancato aggiornamento da parte del consumatore, dopo adeguata informazione, può escludere la responsabilità dell’operatore.
Errata integrazione e diritti dei terzi
L’articolo 9 considera difetto di conformità l’errata integrazione nell’ambiente digitale del consumatore quando l’integrazione sia effettuata dall’operatore o sotto la sua responsabilità, oppure quando sia imputabile a istruzioni di integrazione carenti. L’articolo 10 tutela il consumatore contro restrizioni derivanti da violazione di diritti di terzi, in particolare diritti di proprietà intellettuale, salvo che il diritto nazionale preveda nullità o risoluzione del contratto.
Responsabilità e termini temporali
L’articolo 11 disciplina la responsabilità per mancata fornitura e per difetti di conformità. Nei contratti a fornitura singola o a forniture singole, l’operatore risponde dei difetti esistenti al momento della fornitura; se il diritto nazionale limita la responsabilità ai difetti che emergono entro un certo periodo, tale periodo non può essere inferiore a due anni dalla fornitura. Nei contratti a fornitura continuativa, la responsabilità copre i difetti che si manifestano durante il periodo di fornitura contrattuale. I termini di prescrizione nazionali restano di competenza degli Stati membri, ma devono consentire l’esercizio effettivo dei rimedi.
Onere della prova e cooperazione del consumatore
L’articolo 12 attribuisce all’operatore economico l’onere di provare l’avvenuta fornitura conforme e, nei casi previsti, la conformità al momento della fornitura o durante il periodo contrattuale. Per i difetti che emergono entro un anno nella fornitura singola, o durante il periodo contrattuale nella fornitura continuativa, l’onere probatorio grava sull’operatore; in caso di incompatibilità dell’ambiente digitale adeguatamente comunicata, o di mancata cooperazione del consumatore, l’onere può trasferirsi su quest’ultimo entro i limiti fissati.
Rimedi per mancata fornitura
L’articolo 13 prevede che, in caso di mancata fornitura, il consumatore inviti l’operatore a fornire il contenuto/servizio; se l’inadempimento persiste senza indebito ritardo o entro il termine concordato, il consumatore può risolvere il contratto. La risoluzione immediata è ammessa se l’operatore dichiara che non fornirà il contenuto/servizio o se il termine è essenziale per il consumatore.
Rimedi per difetto di conformità
L’articolo 14 riconosce al consumatore il diritto al ripristino della conformità, alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il ripristino deve avvenire senza spese, entro un termine ragionevole e senza notevoli disagi; può essere escluso se impossibile o sproporzionato. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore; la risoluzione è ammessa, in caso di prezzo, solo se il difetto non è di lieve entità, con onere della prova in capo all’operatore. Per i contratti pagati con dati personali, il consumatore può avvalersi anche della risoluzione per difetti di lieve entità.
Effetti della risoluzione, contenuto creato dal consumatore e rimborso
Gli articoli 15-18 disciplinano la dichiarazione di risoluzione, il rimborso degli importi versati e gli obblighi reciproci. In caso di contratto a durata, il rimborso è proporzionato al periodo di non conformità; l’operatore deve rispettare il GDPR per i dati personali e non può utilizzare, salvo eccezioni, altri contenuti forniti o creati dal consumatore, che devono essere messi a disposizione su richiesta in formato comune e leggibile da dispositivo automatico. Il consumatore deve cessare l’uso del contenuto/servizio e, se il contenuto era su supporto materiale, restituirlo a spese dell’operatore entro 14 giorni dalla richiesta. I rimborsi vanno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni.
Modifica del contenuto o servizio digitale
L’articolo 19 consente modifiche ulteriori rispetto a quelle necessarie per mantenere la conformità solo se il contratto le prevede con una valida motivazione, senza costi aggiuntivi, e con adeguata informazione al consumatore; per le modifiche con impatto negativo non trascurabile, la comunicazione deve avvenire su supporto durevole e con anticipo ragionevole. Il consumatore può recedere gratuitamente entro 30 giorni se la modifica incide negativamente sull’uso o sull’accesso, salvo che l’operatore consenta di mantenere il contenuto/servizio senza modifica e senza perdita di conformità.
Regresso, enforcement e clausole imperative
L’articolo 20 riconosce all’operatore economico un diritto di regresso verso i soggetti della catena commerciale responsabili della mancata fornitura o del difetto di conformità, secondo il diritto nazionale. L’articolo 21 impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci di controllo e consente legittimazione ad enti pubblici, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e organismi ex articolo 80 GDPR. L’articolo 22 dichiara imperative le norme di recepimento a tutela del consumatore, salve condizioni contrattuali migliorative.
Recepimento, applicazione temporale e riesame
L’articolo 24 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° luglio 2021 e di applicarle dal 1° gennaio 2022. Le disposizioni si applicano, quanto alle forniture, dal 1° gennaio 2019; gli articoli 19 e 20 si applicano ai contratti conclusi da tale data. La Commissione deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro il 12 giugno 2024. L’articolo 23 modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE includendo il riferimento alla presente direttiva.
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