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Direttiva 2019/782

Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2019/782 modifica la direttiva 2009/128/CE per introdurre nell’allegato IV due indicatori di rischio armonizzati relativi ai pesticidi. Gli indicatori servono a misurare i progressi nella riduzione dei rischi per la salute umana e l’ambiente e a consentire confronti a livello dell’Unione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 settembre 2019 e collaborare al calcolo e alla pubblicazione annuale degli indicatori.

Modifica l’allegato IV della direttiva 2009/128/CE introducendo due indicatori di rischio armonizzati per il monitoraggio dell’uso sostenibile dei pesticidi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e attuare la modifica dell’allegato IV della direttiva 2009/128/CE. L’ambito materiale riguarda la definizione e il calcolo di indicatori di rischio armonizzati connessi ai pesticidi e ai prodotti fitosanitari, basati sia sulle quantità di sostanze attive immesse sul mercato sia sul numero di autorizzazioni di emergenza rilasciate ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La direttiva incide sul sistema di monitoraggio statistico e di rendicontazione, senza disciplinare direttamente autorizzazioni, immissione sul mercato o uso dei pesticidi in sé, che restano regolati dagli atti richiamati.

Direttiva (UE) 2019/782: indicatori di rischio armonizzati per i pesticidi

La direttiva interviene sulla direttiva 2009/128/CE, che istituisce il quadro per l’uso sostenibile dei pesticidi, al fine di rendere operativa la misurazione armonizzata dei rischi a livello dell’Unione. I considerando evidenziano che la Commissione ha ritenuto necessario disporre di indicatori comuni per monitorare le tendenze di riduzione dei rischi e per supportare gli Stati membri nella gestione e nella segnalazione dei dati.

Obiettivi e contesto normativo

La modifica si colloca nel sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 15 della direttiva 2009/128/CE. Gli indicatori armonizzati devono consentire di valutare i progressi nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi per la salute umana e l’ambiente, promozione della difesa integrata e sviluppo di tecniche alternative ai pesticidi.

Ambito applicativo e fonti dati

L’intervento riguarda gli Stati membri, chiamati ad applicare il nuovo allegato IV della direttiva 2009/128/CE. Il sistema si fonda su dati statistici raccolti secondo il regolamento (CE) n. 1185/2009 e su ulteriori dati pertinenti derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare sulle autorizzazioni eccezionali rilasciate ai sensi dell’articolo 53. La direttiva sottolinea che, in assenza di un approccio armonizzato per le statistiche sull’uso dei prodotti fitosanitari, gli indicatori si basano sui dati attualmente disponibili, cioè immissione sul mercato e autorizzazioni di emergenza.

Indicatore di rischio armonizzato 1: quantità immesse sul mercato

L’indicatore di rischio armonizzato 1 è un indicatore basato sul pericolo, costruito sulle quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari. Le sostanze sono ripartite in quattro gruppi: sostanze a basso rischio; altre sostanze approvate o considerate approvate; sostanze candidate alla sostituzione; sostanze non approvate. Ciascun gruppo è ulteriormente articolato in categorie che distinguono tra microrganismi e sostanze chimiche e tra sostanze non classificate o classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini. Ai fini del calcolo si applicano ponderazioni di pericolo pari a 1, 8, 16 e 64. Il valore di riferimento è fissato a 100 e corrisponde alla media del periodo 2011-2013.

Indicatore di rischio armonizzato 2: autorizzazioni ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009

L’indicatore di rischio armonizzato 2 riguarda il numero di autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri in circostanze particolari ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, cioè autorizzazioni temporanee per un massimo di 120 giorni per usi limitati e controllati in presenza di un pericolo non altrimenti controllabile. Anche questo indicatore utilizza la stessa logica di ripartizione in gruppi e categorie e le medesime ponderazioni di pericolo. Il valore di riferimento è ancora 100, riferito alla media 2011-2013.

Calcolo, periodicità e pubblicazione

Per entrambi gli indicatori, gli Stati membri e la Commissione devono procedere al calcolo e alla pubblicazione su base annua, per ciascun anno civile, in conformità all’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/128/CE. La pubblicazione deve avvenire entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La direttiva richiama inoltre il fatto che gli Stati membri già sono tenuti, in base al regolamento (CE) n. 1185/2009, a trasmettere i dati annuali a Eurostat entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Recepimento

L’articolo 2 impone il recepimento entro il 5 settembre 2019. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie, assicurando un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è lasciata la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, fermo restando l’obbligo di conseguire il risultato fissato dall’atto.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2009/128/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato IV della direttiva 2009/128/CE con il nuovo allegato della direttiva 2019/782, che disciplina gli indicatori di rischio armonizzati.

Finalità degli indicatori di rischio armonizzati

I considerando chiariscono che gli indicatori servono a misurare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/128/CE: riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi su salute umana e ambiente, promozione della difesa integrata e di approcci alternativi.

Indicatore di rischio armonizzato 1

È un indicatore basato sul pericolo, fondato sulle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sui dati trasmessi a Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009. Le sostanze attive sono ripartite in quattro gruppi e sette categorie, con ponderazioni di pericolo 1, 8, 16 e 64. Il valore di riferimento è 100, pari alla media del periodo 2011-2013. L’indicatore è calcolato e pubblicato annualmente entro 20 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Indicatore di rischio armonizzato 2

È basato sul numero di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicate alla Commissione. Anche questo indicatore ripartisce le sostanze attive in quattro gruppi e sette categorie e applica le medesime ponderazioni di pericolo 1, 8, 16 e 64. Il valore di riferimento è 100, corrispondente alla media 2011-2013, e l’indicatore è calcolato e pubblicato annualmente entro 20 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Criteri di classificazione delle sostanze attive

L’allegato distingue: sostanze attive a basso rischio; sostanze approvate o considerate approvate non rientranti in altre categorie; sostanze candidate alla sostituzione; sostanze non approvate. La classificazione distingue inoltre tra microrganismi e sostanze attive chimiche, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1107/2009 e con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Obblighi di calcolo e pubblicazione

Per entrambi gli indicatori, gli Stati membri e la Commissione devono calcolare e pubblicare i valori per ciascun anno civile, in conformità all’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/128/CE, entro 20 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 5 settembre 2019. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteagricolturasalute pubblicastatisticaprodotti fitosanitari

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