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Direttiva 2019/771

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza in modo pieno alcuni aspetti essenziali della vendita di beni ai consumatori nell’UE, con l’obiettivo di rafforzare il mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori. La disciplina copre anche i beni con elementi digitali, fissando regole comuni su conformità, aggiornamenti, rimedi, garanzie commerciali, onere della prova e diritto di regresso. Gli Stati membri conservano solo gli spazi di discrezionalità espressamente previsti, mentre per il resto non possono introdurre regole divergenti.

Norme comuni UE su conformità, rimedi e garanzie nella vendita di beni ai consumatori, con disciplina specifica per i beni con elementi digitali e abrogazione della direttiva 1999/44/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore, inclusi i contratti per beni da fabbricare o produrre. Riguarda i beni mobili materiali, compresi i beni con elementi digitali, quando il contenuto o servizio digitale incorporato o interconnesso è fornito con il bene secondo il contratto. Non si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali in quanto tali, né ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettore del contenuto digitale, né ai beni oggetto di vendita forzata o altre vendite legali; gli Stati membri possono inoltre escludere i beni di seconda mano venduti in asta pubblica e gli animali vivi.

Direttiva (UE) 2019/771 sui contratti di vendita di beni

La direttiva interviene per armonizzare pienamente alcuni aspetti fondamentali della vendita di beni ai consumatori nell’Unione, al fine di rafforzare il mercato interno, ridurre la frammentazione normativa e garantire un livello elevato di tutela del consumatore. Il testo è espressamente pensato anche per i beni con elementi digitali, in coordinamento con la direttiva (UE) 2019/770 sui contenuti e servizi digitali.

Finalità e logica dell’intervento

La direttiva mira a eliminare ostacoli al commercio transfrontaliero di beni, in particolare online, offrendo regole uniformi su conformità, rimedi e garanzie commerciali. Il legislatore UE sottolinea il bisogno di certezza giuridica per le imprese, soprattutto PMI, e di maggiore fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai contratti di vendita tra consumatore e venditore, inclusi i contratti per beni da fabbricare o produrre. Rientrano nel perimetro anche i beni con elementi digitali, cioè beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con contenuti o servizi digitali necessari al loro funzionamento.

Non si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali in quanto tali, né ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto digitale, né ai beni oggetto di vendita forzata o altre vendite legali. Gli Stati membri possono inoltre escludere i beni di seconda mano venduti all’asta pubblica e gli animali vivi.

Definizioni rilevanti

Tra le definizioni centrali vi sono quelle di:

  • contratto di vendita, quale contratto in cui il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà dei beni al consumatore;
  • consumatore, inteso come persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale;
  • venditore, ossia il professionista che agisce nell’ambito della propria attività;
  • bene, comprensivo dei beni mobili materiali e dei beni con elementi digitali;
  • contenuto digitale e servizio digitale;
  • compatibilità, funzionalità e interoperabilità;
  • garanzia commerciale;
  • durabilità;
  • supporto durevole;
  • asta pubblica.

La nozione di bene con elementi digitali è centrale: vi rientrano, ad esempio, prodotti la cui funzione dipende da software, applicazioni o servizi digitali incorporati o interconnessi.

Regola di armonizzazione piena

L’articolo 4 stabilisce che, salvo diversa previsione della direttiva, gli Stati membri non possono mantenere o adottare norme divergenti, neppure più rigorose o più permissive. Si tratta dunque di un’armonizzazione piena sugli aspetti disciplinati, con spazi residui di autonomia nazionale solo dove espressamente lasciati aperti.

Conformità dei beni

Il cuore della direttiva è la disciplina della conformità. Il venditore deve fornire beni conformi sia ai requisiti soggettivi pattuiti nel contratto, sia ai requisiti oggettivi stabiliti dalla direttiva.

I requisiti soggettivi comprendono, in particolare:

  • corrispondenza a descrizione, tipo, quantità e qualità contrattuale;
  • funzionalità, compatibilità e interoperabilità previste dal contratto;
  • idoneità all’uso speciale comunicato dal consumatore e accettato dal venditore;
  • fornitura di accessori, istruzioni e aggiornamenti previsti dal contratto.

I requisiti oggettivi comprendono, tra l’altro:

  • idoneità all’uso abituale di beni dello stesso tipo;
  • corrispondenza a campione o modello, se applicabile;
  • accessori e istruzioni ragionevolmente attesi;
  • qualità normalmente attese, inclusi durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza;
  • rispetto delle dichiarazioni pubbliche del venditore o del produttore, salvo prova liberatoria.

Beni con elementi digitali: aggiornamenti e conformità nel tempo

Per i beni con elementi digitali il venditore deve notificare e fornire gli aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza, necessari a mantenere la conformità.

Se il contratto prevede una fornitura singola del contenuto o servizio digitale, l’obbligo di aggiornamento dura per il periodo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura e finalità del bene e delle circostanze del contratto. Se invece la fornitura è continuativa, l’obbligo dura per il periodo contrattuale di fornitura, secondo l’articolo 10, paragrafo 2.

Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti, il venditore non risponde dei difetti derivanti unicamente da tale omissione, purché abbia informato correttamente il consumatore e l’eventuale mancata installazione non dipenda da istruzioni difettose.

Errata installazione e diritti dei terzi

L’errata installazione è equiparata a difetto di conformità quando l’installazione era a carico del venditore o sotto la sua responsabilità, oppure quando l’installazione a carico del consumatore è stata eseguita sulla base di istruzioni carenti.

La direttiva copre anche i vizi giuridici: se la violazione di diritti di terzi, in particolare di proprietà intellettuale, limita o impedisce l’uso del bene, il consumatore deve poter accedere ai rimedi per difetto di conformità, salvo che il diritto nazionale preveda la nullità o la risoluzione del contratto.

Momento della conformità e durata della responsabilità

La conformità si valuta, in linea generale, al momento della consegna. Per i beni con elementi digitali consegnati in modo “misto” o con componenti digitali fornite separatamente, la direttiva distingue il momento di consegna del bene fisico da quello della fornitura del contenuto o servizio digitale.

L’articolo 10 prevede che il venditore risponda dei difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna. Per i beni con elementi digitali a fornitura continuativa, la responsabilità copre i difetti che si verificano o si manifestano entro 2 anni dalla consegna, oppure per l’intera durata della fornitura se superiore a due anni.

Gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi. Per i beni di seconda mano è ammessa, a certe condizioni, una riduzione convenzionale del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione, purché non inferiore a 1 anno.

Onere della prova e obbligo di notifica

L’articolo 11 introduce una presunzione a favore del consumatore: qualsiasi difetto manifestatosi entro 1 anno dalla consegna si presume esistente al momento della consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene o del difetto. Gli Stati membri possono estendere il periodo a 2 anni.

Per i beni con elementi digitali soggetti a fornitura continuativa, la prova della conformità del contenuto o servizio digitale nel periodo rilevante ricade sul venditore se il difetto si manifesta entro il termine applicabile.

L’articolo 12 consente agli Stati membri di prevedere un obbligo di denuncia del difetto entro almeno 2 mesi dalla scoperta, quale condizione per l’esercizio dei diritti del consumatore.

Rimedi del consumatore

In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto a:

  • ripristino della conformità;
  • riduzione proporzionale del prezzo;
  • risoluzione del contratto.

Il ripristino della conformità avviene, a scelta del consumatore, mediante riparazione o sostituzione, salvo che il rimedio prescelto sia impossibile o comporti costi sproporzionati rispetto all’alternativa. Il venditore può rifiutare la riparazione o sostituzione se entrambe sono impossibili o eccessivamente onerose.

La riduzione del prezzo è proporzionata alla diminuzione di valore del bene non conforme. La risoluzione è ammessa solo se il difetto non è di lieve entità, e il venditore sopporta l’onere della prova in caso di contestazione sulla lieve entità.

Modalità di esecuzione di riparazione e sostituzione

La riparazione o sostituzione devono avvenire:

  • gratuitamente;
  • entro un periodo di tempo ragionevole;
  • senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Se necessario, il venditore deve farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene riparato o sostitutivo. Il consumatore deve mettere il bene a disposizione del venditore e non deve pagare per il normale uso del bene sostituito prima della sostituzione.

Risoluzione del contratto

La risoluzione avviene mediante dichiarazione al venditore. Se il difetto riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il consumatore può risolvere solo per i beni non conformi e, se ragionevole, anche per quelli acquistati insieme ai beni difettosi.

Il venditore deve rimborsare il prezzo al ricevimento del bene restituito o della prova della restituzione; il consumatore restituisce il bene a spese del venditore. Gli Stati membri possono regolare le modalità pratiche di restituzione e rimborso.

Garanzie commerciali

L’articolo 17 disciplina le garanzie commerciali. La garanzia vincola giuridicamente il garante alle condizioni della dichiarazione di garanzia e della pubblicità disponibile al momento o prima del contratto. Se la pubblicità è più favorevole della dichiarazione, prevalgono le condizioni pubblicizzate, salvo correzione tempestiva della pubblicità.

Se il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità, risponde direttamente nei confronti del consumatore, per l’intero periodo della garanzia, alla riparazione o sostituzione dei beni conformemente all’articolo 14.

La dichiarazione di garanzia deve essere fornita su supporto durevole non oltre la consegna e deve contenere, tra l’altro:

  • l’indicazione che i rimedi legali gratuiti restano impregiudicati;
  • il nome e indirizzo del garante;
  • la procedura per ottenere la garanzia;
  • la designazione dei beni coperti;
  • le condizioni della garanzia.

Il mancato rispetto degli obblighi formali non incide sulla vincolatività della garanzia.

Diritto di regresso e tutela collettiva

L’articolo 18 riconosce al venditore un diritto di regresso contro il soggetto responsabile lungo la catena di transazioni commerciali, anche in caso di omessa fornitura degli aggiornamenti dovuti per i beni con elementi digitali. La disciplina concreta è lasciata al diritto nazionale.

Gli articoli 19 e 20 impongono agli Stati membri di predisporre mezzi efficaci per garantire il rispetto della direttiva e di rendere accessibili ai consumatori le informazioni sui diritti e sui mezzi di tutela. Sono legittimati ad agire, secondo il diritto nazionale, enti pubblici, organizzazioni dei consumatori e associazioni di categoria con legittimo interesse.

Imperatività, coordinamento con altri atti e abrogazione della direttiva 1999/44/CE

Le clausole che derogano in peius alla disciplina di recepimento non vincolano il consumatore prima della denuncia del difetto al venditore; restano ammesse condizioni più favorevoli. La direttiva modifica inoltre il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE per includere il nuovo atto tra quelli rilevanti per cooperazione amministrativa e azioni inibitorie.

La direttiva 1999/44/CE è abrogata dal 1 gennaio 2022. La nuova disciplina si applica ai contratti conclusi dal 1 gennaio 2022 in avanti.

Recepimento, applicazione e riesame

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1 luglio 2021 e applicarle dal 1 gennaio 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione, e devono essere comunicate alla Commissione.

La Commissione deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro il 12 giugno 2024, con particolare attenzione a rimedi, onere della prova, beni di seconda mano, aste pubbliche e garanzia commerciale di durabilità, nonché alla coerenza con la direttiva (UE) 2019/770. L’articolo 22 si applica anch’esso dal 1 gennaio 2022.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e armonizzazione piena

L’articolo 1 indica come obiettivo il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela dei consumatori mediante norme comuni su conformità dei beni, rimedi, esercizio dei rimedi e garanzie commerciali. L’articolo 4 prevede un’armonizzazione piena, vietando agli Stati membri disposizioni nazionali divergenti, salvo diversa previsione della direttiva.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra gli altri, contratto di vendita, consumatore, venditore, produttore, bene, bene con elementi digitali, contenuto digitale, servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità, supporto durevole, garanzia, durabilità, senza spese e asta pubblica. La nozione di bene include l’acqua, il gas e l’elettricità quando venduti in volume delimitato o quantità determinata.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 disciplina l’applicazione ai contratti di vendita tra consumatore e venditore, compresi i beni da fabbricare o produrre. Sono esclusi i contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali, salvo che tali elementi siano incorporati o interconnessi con il bene e forniti con esso ai sensi del contratto; gli Stati membri possono escludere beni di seconda mano venduti all’asta pubblica e animali vivi. Restano salve le norme nazionali su formazione, validità, nullità, efficacia dei contratti, risarcimento e altri aspetti non disciplinati.

Conformità soggettiva e oggettiva

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che i beni devono rispettare sia i requisiti soggettivi pattuiti nel contratto sia i requisiti oggettivi di conformità. La conformità comprende descrizione, tipo, quantità, qualità, funzionalità, compatibilità, interoperabilità, accessori, istruzioni, aggiornamenti, idoneità agli scopi ordinari, qualità normalmente attese, durabilità e sicurezza. Le dichiarazioni pubbliche del venditore o del produttore incidono sulla conformità, salvo prova liberatoria del venditore.

Beni con elementi digitali, aggiornamenti e installazione

Per i beni con elementi digitali il venditore deve fornire e notificare gli aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza, necessari a mantenere la conformità per il periodo previsto dall’articolo 7, paragrafo 3. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti, il venditore non risponde dei difetti derivanti solo da tale omissione, purché abbia informato il consumatore delle conseguenze. L’articolo 8 assimila al difetto di conformità l’errata installazione quando imputabile al venditore o a istruzioni difettose.

Responsabilità del venditore, termini e presunzione probatoria

L’articolo 10 prevede la responsabilità del venditore per i difetti di conformità che esistevano al momento della consegna e si manifestano entro 2 anni; per i beni con elementi digitali con fornitura continuativa, la responsabilità copre anche i difetti del contenuto o servizio digitale che si verificano o si manifestano entro 2 anni dalla consegna, o per l’intera durata della fornitura se superiore. Gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi; per i beni di seconda mano è possibile un termine più breve, ma non inferiore a 1 anno. L’articolo 11 introduce una presunzione a favore del consumatore per i difetti manifestati entro 1 anno dalla consegna, estendibile a 2 anni dagli Stati membri.

Obbligo di notifica del difetto

L’articolo 12 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre una regola che subordini l’esercizio dei diritti del consumatore alla comunicazione del difetto al venditore entro almeno 2 mesi dalla scoperta.

Rimedi per difetto di conformità

L’articolo 13 riconosce al consumatore il diritto al ripristino della conformità, alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il ripristino avviene, a scelta del consumatore, tramite riparazione o sostituzione, salvo impossibilità o costi sproporzionati; il venditore può rifiutare il rimedio se anch’esso è impossibile o eccessivamente oneroso. La risoluzione non è ammessa per difetti di lieve entità, con onere della prova in capo al venditore.

Modalità di riparazione o sostituzione

L’articolo 14 impone che riparazione e sostituzione siano gratuite, entro un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. La disciplina regola anche restituzione dei beni sostituiti, smontaggio e reinstallazione quando necessari, e stabilisce che il consumatore non deve pagare per il normale uso del bene sostituito prima della sostituzione.

Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto

L’articolo 15 prevede una riduzione proporzionale del prezzo rispetto alla diminuzione di valore del bene non conforme. L’articolo 16 disciplina la risoluzione mediante dichiarazione al venditore, ammettendola anche solo per i beni non conformi in contratti con più beni, e imponendo al venditore il rimborso del prezzo e al consumatore la restituzione del bene; gli Stati membri possono regolare le modalità di restituzione e rimborso.

Garanzie commerciali

L’articolo 17 rende vincolante la garanzia commerciale secondo dichiarazione e pubblicità disponibili al momento o prima del contratto. Se il produttore offre una garanzia di durabilità, risponde direttamente verso il consumatore per riparazione o sostituzione durante il periodo di garanzia. La dichiarazione deve essere fornita su supporto durevole al più tardi alla consegna e contenere elementi obbligatori, tra cui l’avvertenza che i rimedi legali gratuiti non sono pregiudicati.

Diritto di regresso

L’articolo 18 riconosce al venditore un diritto di regresso verso i soggetti della catena di transazioni commerciali responsabili del difetto di conformità, inclusa l’omissione di aggiornamenti necessari per i beni con elementi digitali. La disciplina concreta della persona contro cui agire e delle modalità di esercizio è rimessa al diritto nazionale.

Tutela collettiva, controlli e informazione

Gli articoli 19 e 20 impongono agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per il rispetto della direttiva e di garantire informazioni accessibili ai consumatori sui diritti e sui mezzi di tutela. Possono agire in giudizio enti pubblici, organizzazioni dei consumatori e associazioni di categoria con legittimo interesse.

Imperatività e limiti all’autonomia contrattuale

L’articolo 21 stabilisce che le clausole contrattuali che, a danno del consumatore, escludano o modifichino in peius la disciplina di recepimento non vincolano il consumatore prima della segnalazione del difetto al venditore. È però ammesso offrire condizioni più favorevoli.

Modifiche ad altri atti e abrogazione

L’articolo 22 modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE per includere la presente direttiva negli elenchi pertinenti. L’articolo 23 abroga la direttiva 1999/44/CE con effetto dal 1 gennaio 2022.

Recepimento, applicazione e non retroattività

L’articolo 24 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1 luglio 2021 e di applicarle dal 1 gennaio 2022; le disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima del 1 gennaio 2022. Gli Stati membri devono informare la Commissione e trasmettere il testo delle misure nazionali.

Riesame e entrata in vigore

L’articolo 25 impone alla Commissione un riesame entro il 12 giugno 2024, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, anche su rimedi, onere della prova e garanzia commerciale di durabilità. L’articolo 26 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione dell’articolo 22 dal 1 gennaio 2022.

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