Direttiva 2019/879
Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/879 aggiorna in modo sostanziale il quadro europeo di recovery and resolution bancario per allinearlo alla disciplina TLAC e rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti. Riformula il MREL, disciplina in modo più puntuale la sua applicazione a livello individuale e consolidato, introduce soglie, requisiti di subordinazione e obblighi di segnalazione/comunicazione al pubblico. Interviene inoltre sui poteri di sospensione contrattuale, sul riconoscimento contrattuale del bail-in e dei poteri di sospensione, e modifica la direttiva 98/26/CE per coordinare la tutela dei sistemi di pagamento/regolamento con la risoluzione bancaria.
Modifica il quadro UE di risanamento e risoluzione bancaria per armonizzare il requisito MREL con la disciplina TLAC, rafforzare la bail-inability e introdurre nuove regole su subordinazione, sospensioni contrattuali, riconoscimenti contrattuali e tutele per i depositi e i sistemi di pagamento/regolamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell’Unione, nonché alle entità e ai gruppi rientranti nella direttiva 2014/59/UE, con particolare rilievo per le entità soggette a risoluzione, le filiazioni non soggette a risoluzione, i G-SII, le banche di classe superiore e gli organismi centrali con enti affiliati permanentemente. Incide anche sui contratti finanziari disciplinati dal diritto di paesi terzi, sulle passività ammissibili/sottoponibili a bail-in e sui sistemi di pagamento e regolamento titoli e sulle CCP ai sensi della direttiva 98/26/CE, del regolamento (UE) n. 648/2012 e della direttiva 2014/49/UE. Sono previste esenzioni e deroghe per specifiche categorie, tra cui taluni istituti di credito ipotecario, organismi centrali, gruppi cooperativi e passività verso sistemi, CCP e banche centrali.
Direttiva (UE) 2019/879: rafforzamento del quadro di risanamento e risoluzione bancaria
La direttiva interviene sulla direttiva 2014/59/UE per armonizzare nell’Unione il quadro di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti, allineandolo alla disciplina TLAC del FSB/G20. L’intervento mira a rendere più efficace e credibile la risoluzione ordinata degli enti creditizi e delle imprese di investimento, limitando l’impatto su contribuenti, depositanti e stabilità finanziaria.
Finalità e contesto
La direttiva nasce per colmare le difformità nazionali nell’attuazione del TLAC e per coordinare tale disciplina con il MREL già previsto dalla direttiva 2014/59/UE. Il legislatore UE evidenzia che l’assenza di standard armonizzati genera costi, incertezza giuridica, difficoltà operative nel bail-in e possibili distorsioni concorrenziali nel mercato interno.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento stabiliti nell’Unione, nonché le entità e i gruppi soggetti alla disciplina di risanamento e risoluzione. Sono centrali le nozioni di:
- entità soggetta a risoluzione;
- gruppo soggetto a risoluzione;
- G-SII;
- filiazioni non soggette a risoluzione;
- organismi centrali e gruppi cooperativi.
La direttiva incide anche sui contratti finanziari disciplinati da diritti di paesi terzi, sulle passività riconoscibili ai fini MREL/bail-in e sui sistemi di pagamento e regolamento titoli disciplinati dalla direttiva 98/26/CE.
MREL, TLAC e criteri di ammissibilità
La parte più rilevante della riforma è la riscrittura del regime MREL (artt. 45 e ss. della direttiva 2014/59/UE). Il requisito è ora espresso in percentuale:
- dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, calcolato ai sensi dell’art. 92, par. 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- della misura dell’esposizione complessiva, calcolata ai sensi degli artt. 429 e 429 bis del medesimo regolamento.
Le passività ammissibili devono soddisfare i requisiti del CRR sugli strumenti subordinati/ammissibili, con regole specifiche per strumenti di debito con componente derivata incorporata e per passività emesse da filiazioni nell’Unione verso azionisti esterni al gruppo.
Determinazione del requisito e differenziazioni per categorie di enti
L’autorità di risoluzione determina il MREL tenendo conto di:
- dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio;
- rilevanza sistemica;
- necessità di assorbire le perdite e ricapitalizzare dopo risoluzione;
- eventuali esclusioni previste dallo strumento del bail-in;
- rischio di contagio e stabilità finanziaria.
Per i G-SII e per talune entità di gruppi oltre i 100 miliardi di EUR, il requisito include componenti minime di subordinazione e può imporre che parte del MREL sia soddisfatta con fondi propri e passività subordinate. Sono previste formule di riduzione e limiti, nonché la possibilità di applicare requisiti più stringenti a specifiche banche di classe superiore o, in alcuni casi, a gruppi minori ma sistemicamente rilevanti.
Applicazione consolidata, individuale e gruppi con più gruppi soggetti a risoluzione
Le entità soggette a risoluzione rispettano il requisito su base consolidata per il gruppo soggetto a risoluzione; le entità non soggette a risoluzione lo rispettano su base individuale. La direttiva disciplina espressamente i gruppi composti da più di un gruppo soggetto a risoluzione, prevedendo decisioni congiunte e, in mancanza, decisioni separate delle autorità competenti e possibili rinvii all’ABE.
Sono previsti inoltre casi di esenzione o deroga, in particolare:
- gruppi cooperativi e organismi centrali;
- filiazioni nello stesso Stato membro dell’entità soggetta a risoluzione;
- filiazioni coperte da garanzie interne assistite da garanzia reale;
- istituti di credito ipotecario finanziati da obbligazioni garantite, se destinati alla liquidazione ordinata.
Soglie, transitori e applicazione temporale
La direttiva introduce una disciplina transitoria dettagliata. In linea generale:
- il recepimento doveva avvenire entro il 28 dicembre 2020;
- il requisito MREL doveva essere raggiunto entro il 1° gennaio 2024;
- livelli obiettivo intermedi dovevano essere fissati al 1° gennaio 2022;
- per le entità soggette a risoluzione con requisiti di subordinazione rafforzata, il termine ordinario è il 1° gennaio 2022;
- i nuovi obblighi di comunicazione al pubblico relativi al MREL si applicano dal 1° gennaio 2024.
La direttiva prevede ulteriori periodi transitori dopo eventi come risoluzione, bail-in o applicazione di misure alternative di mercato.
Violazioni del MREL e poteri delle autorità
Se un ente viola il requisito, le autorità competenti devono intervenire con almeno uno tra:
- rimozione degli impedimenti alla risoluzione;
- potere di vietare alcune distribuzioni (art. 16 bis);
- misure prudenziali ex art. 104 della direttiva 2013/36/UE;
- intervento precoce;
- sanzioni amministrative.
L’autorità di risoluzione può inoltre imporre piani di ripristino, modifiche alla durata degli strumenti e, in alcuni casi, la rinegoziazione delle passività ammissibili.
Poteri di sospensione degli obblighi e tutele di mercato
La nuova disciplina dell’art. 33 bis consente di sospendere temporaneamente pagamenti o consegne, con forte limitazione temporale e con esclusioni per:
- sistemi e operatori designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;
- CCP autorizzate o riconosciute;
- banche centrali.
Sono disciplinati anche:
- limitazione dei diritti di garanzia (art. 70);
- sospensione dei diritti di recesso/close-out (art. 71);
- coordinamento con le procedure di insolvenza nazionali;
- effetti sui depositi ammissibili, con attenzione particolare ai depositi protetti di persone fisiche, microimprese e PMI.
Riconoscimento contrattuale del bail-in e dei poteri di sospensione
L’art. 55 viene riscritto e l’art. 71 bis introdotto per imporre clausole contrattuali nei contratti finanziari e nelle passività disciplinate dal diritto di paesi terzi. Il fine è garantire che le controparti riconoscano ex ante l’efficacia dei poteri di bail-in e sospensione esercitabili dall’autorità di risoluzione.
Se la clausola è giuridicamente o altrimenti impraticabile, l’impresa deve notificare la circostanza all’autorità di risoluzione, la quale valuta la situazione e può imporre misure correttive. Le passività prive di clausola, in linea di principio, non sono conteggiate nel MREL.
Rapporti con la direttiva 98/26/CE e con il regolamento EMIR
La direttiva modifica la direttiva 98/26/CE aggiornando le definizioni di CCP e partecipante e chiarendo che le misure di prevenzione o risoluzione non costituiscono, di per sé, procedura di insolvenza ai fini di tale direttiva, purché restino eseguibili gli obblighi sostanziali. È inoltre previsto un riesame della Commissione entro il 28 giugno 2021 sull’applicazione ai sistemi disciplinati dal diritto di paesi terzi.
Segnalazione, trasparenza e monitoraggio
Gli enti soggetti al requisito devono segnalare alle autorità competenti e di risoluzione la composizione del MREL, le passività ammissibili e le altre passività bail-inable, con cadenza almeno semestrale/annuale a seconda della voce. Devono inoltre pubblicare annualmente i dati essenziali sul rispetto del requisito e sulla composizione degli strumenti rilevanti.
L’ABE è incaricata di predisporre diversi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione, oltre a relazioni periodiche alla Commissione sugli effetti della riforma sui mercati, sui modelli di business, sul credito all’economia e sulla stabilità finanziaria.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 28 dicembre 2020 le disposizioni necessarie di recepimento e comunicarle alla Commissione e all’ABE. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Allineamento TLAC/MREL e nuove definizioni
Modifica la direttiva 2014/59/UE introducendo le definizioni di "entità soggetta a risoluzione", "gruppo soggetto a risoluzione", "passività sottoponibili al bail-in", "passività ammissibili" e "strumenti subordinati ammissibili" (art. 2). Il MREL viene espresso in rapporto sia all'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia alla misura dell'esposizione complessiva, in coerenza con la disciplina TLAC e con il regolamento (UE) n. 575/2013.
Pianificazione della risoluzione di gruppo
Rafforza gli obblighi di pianificazione di gruppo (artt. 10, 12, 13 e 16), imponendo di individuare entità soggette a risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione, anche quando un gruppo comprenda più gruppi soggetti a risoluzione. Prevede decisioni congiunte e, in mancanza, decisioni autonome motivate delle autorità di risoluzione, con possibile intervento dell'ABE. Il termine per la trasposizione è accompagnato dall'esigenza di tenere conto delle scadenze per il MREL.
Obblighi di conformità al MREL e subordinazione
Introduce gli articoli 45 e seguenti, imponendo agli enti e alle entità di soddisfare in ogni momento il requisito MREL e disciplinando il calcolo su base risk-based e leverage-based. Per entità soggette a risoluzione, filiazioni non soggette a risoluzione, G-SII e filiazioni significative di G-SII non UE, stabilisce differenti combinazioni di fondi propri, passività ammissibili, strumenti subordinati e passività che possono essere conteggiate. Prevede percentuali minime, tra cui l'8 % delle passività totali, il 13,5 %/5 % per determinati gruppi sopra 100 miliardi di EUR e la possibilità di adeguamenti o riduzioni in casi specifici.
Potere di vietare distribuzioni e gestione degli inadempimenti
Introduce l'art. 16 bis, che consente all'autorità di risoluzione di vietare determinate distribuzioni, remunerazioni variabili e pagamenti sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 quando l'ente rispetta il combined buffer ma non il requisito combinato considerando il MREL, tramite il meccanismo M-MDA. L'art. 45 duodecies impone alle autorità competenti di affrontare le violazioni del MREL con strumenti di risoluzione, misure prudenziali, intervento precoce e sanzioni amministrative.
Sospensione temporanea degli obblighi contrattuali
Introduce l'art. 33 bis, che attribuisce alle autorità di risoluzione il potere di sospendere per un periodo molto limitato gli obblighi di pagamento o consegna quando l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, non esistono misure private immediate e la sospensione è necessaria per evitare ulteriore deterioramento o per decidere/attuare la risoluzione. Il potere non si applica a sistemi designati, CCP autorizzate/riconosciute e banche centrali; può estendersi, con prudenza, ai depositi ammissibili. Il limite temporale massimo è sostanzialmente di due giorni lavorativi, con obblighi di notifica e pubblicazione.
Bail-in, esclusioni e gerarchia dei crediti
Modifica gli artt. 36, 37, 44, 46, 47 e 48 per estendere il bail-in alle passività sottoponibili al bail-in, precisare le esclusioni e il ruolo del fondo di risoluzione nelle esclusioni parziali o totali. Introduce anche una regola di subordinazione dei crediti derivanti da elementi di fondi propri nella procedura ordinaria di insolvenza, collocandoli sotto tutti gli altri crediti subordinati.
Riconoscimento contrattuale del bail-in e dei poteri di sospensione
Sostituisce l'art. 55 e inserisce l'art. 71 bis, imponendo clausole contrattuali nei contratti/strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi affinché i creditori riconoscano l'applicabilità dei poteri di svalutazione, conversione, sospensione e limitazione. Se l'inserimento è giuridicamente o altrimenti impraticabile, l'impresa deve notificare la circostanza e l'autorità valuta se imporre comunque la clausola; le passività prive della clausola non rientrano nel calcolo del MREL. L'ABE è incaricata di adottare RTS/ITS su contenuto, casi di impraticabilità e modelli di notifica.
Applicazione della direttiva 98/26/CE e tutela delle infrastrutture di mercato
Modifica la direttiva 98/26/CE aggiornando le definizioni di CCP e partecipante e chiarendo che le misure di prevenzione/crisi della direttiva 2014/59/UE non costituiscono di per sé procedura di insolvenza ai suoi fini, purché gli obblighi sostanziali contrattuali continuino a essere eseguiti. Esclude espressamente dal potere di sospensione e da altri effetti i sistemi designati, le CCP e le banche centrali, e prevede una revisione della Commissione entro il 28 giugno 2021 sull'applicazione ai sistemi di paesi terzi.
Recepimento, applicazione differita e termini transitori
Gli Stati membri devono recepire entro il 28 dicembre 2020. Le norme sulla comunicazione al pubblico si applicano dal 1° gennaio 2024, salvo che l'autorità di risoluzione fissi un termine di messa in conformità successivo; il MREL deve essere raggiunto, in via generale, entro il 1° gennaio 2024, con livelli intermedi al 1° gennaio 2022 e ulteriori regimi transitori per soggetti risolti o soggetti a nuovi requisiti.
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