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Direttiva 2019/878

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza il quadro prudenziale dell’Unione intervenendo su governance, poteri di vigilanza, requisiti di capitale, remunerazione e disciplina dei gruppi bancari complessi. Introduce un regime di approvazione e vigilanza per le società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista, aggiorna le regole su requisiti patrimoniali aggiuntivi e riserve di capitale, e amplia il coordinamento con le autorità di risoluzione e antiriciclaggio. Prevede inoltre misure transitorie, obblighi di recepimento entro il 28 dicembre 2020 e diverse date di applicazione differita per talune disposizioni tecniche.

Modifica della direttiva 2013/36/UE per rafforzare la vigilanza prudenziale bancaria, disciplinare società di partecipazione finanziaria e mista, rivedere le regole sulla remunerazione e aggiornare i presidi macroprudenziali e di governance.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti alla direttiva 2013/36/UE, nonché, per specifici profili, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista, alle imprese madri nell’UE e ai gruppi di paesi terzi operanti nell’Unione. Incide anche sulle autorità competenti, sulle autorità di vigilanza su base consolidata, sulle autorità di risoluzione e, per alcuni scambi informativi, sulle autorità antiriciclaggio e sugli organismi internazionali indicati. Restano ferme le esclusioni già previste dall’articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, come le banche centrali e varie entità pubbliche nazionali espressamente elencate; la direttiva modifica inoltre il trattamento delle succursali di paesi terzi e introduce regole specifiche per i gruppi di paese terzo con attivi nell’Unione pari o superiori a 40 miliardi di EUR.

Direttiva (UE) 2019/878: modifica della direttiva 2013/36/UE

La direttiva interviene sul quadro prudenziale applicabile a enti creditizi e imprese di investimento, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema bancario dell’Unione e di chiarire diversi punti della disciplina originaria. Il legislatore sottolinea, nei considerando, la necessità di ridurre le divergenze interpretative, eliminare oneri non proporzionati, migliorare l’allineamento con gli sviluppi internazionali e integrare il coordinamento con la disciplina di risoluzione e con quella antiriciclaggio.

Ambito soggettivo e rapporti con altri atti dell’Unione

La direttiva modifica la direttiva 2013/36/UE, ma i suoi effetti si estendono anche a società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, alle imprese madri nell’UE e ai gruppi di paese terzo operanti nell’Unione. Rimangono ferme le esclusioni dell’articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, che vengono comunque aggiornate e precisate; per alcune entità elencate come esenti, l’articolo 2, paragrafo 6, conferma che esse sono considerate enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

La direttiva si coordina in modo stretto con la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione, con il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali, con la direttiva (UE) 2015/849 antiriciclaggio, con il regolamento (UE) n. 1093/2010 sull’ABE e con il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico.

Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista

Uno dei nuclei più rilevanti è il nuovo articolo 21 bis, che introduce un sistema di approvazione specifico per le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE, oltre che per altre società di partecipazione soggette a vigilanza su base subconsolidata. L’approvazione è subordinata alla trasmissione di informazioni sulla struttura del gruppo, sulla nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società, sulla conformità ai requisiti di onorabilità e competenza degli amministratori, sui criteri di idoneità degli azionisti e sull’organizzazione interna e distribuzione dei compiti.

L’approvazione può essere concessa solo se:

  • i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti nel gruppo sono adeguati a garantire la conformità ai requisiti prudenziali consolidati o subconsolidati;
  • la struttura del gruppo non ostacola la vigilanza efficace;
  • sono rispettati i requisiti sugli azionisti e sugli amministratori.

È prevista una esenzione dall’approvazione se ricorrono congiuntamente determinate condizioni, tra cui l’assenza di ostacoli alla vigilanza consolidata, il fatto che la società non sia designata come entità di risoluzione e il divieto di assumere decisioni che incidano sul gruppo o sulle filiazioni. Anche le società esentate restano nel perimetro di consolidamento.

Se le condizioni di approvazione o di esenzione vengono meno, l’autorità di vigilanza su base consolidata può adottare misure incisive, tra cui:

  • sospensione dei diritti di voto;
  • ingiunzioni e sanzioni;
  • istruzioni per trasferire le partecipazioni agli azionisti;
  • designazione temporanea di un’altra entità responsabile della conformità consolidata;
  • limitazioni o divieti alle distribuzioni;
  • obbligo di cessione o riduzione delle partecipazioni;
  • presentazione di un piano di rientro immediato.

Il meccanismo è fortemente procedimentalizzato: autorità di vigilanza su base consolidata e autorità dello Stato membro di stabilimento devono cooperare e possono deferire le controversie all’ABE; in caso di società miste, può essere necessario l’accordo del coordinatore ai sensi della direttiva 2002/87/CE. Per le società già esistenti al 27 giugno 2019, l’articolo 159 bis impone la richiesta di approvazione entro il 28 giugno 2021.

Gruppi di paese terzo e impresa madre nell’UE intermedia

Il nuovo articolo 21 ter introduce una regola di struttura per i gruppi di paese terzo operanti nell’Unione: in linea generale, due o più enti dell’UE appartenenti allo stesso gruppo devono avere un’unica impresa madre nell’UE intermedia. Le autorità possono consentire due imprese madri intermedie se un’unica impresa madre sarebbe incompatibile con obblighi di separazione delle attività del paese terzo o renderebbe meno efficace la risoluzione.

L’obbligo non opera se il totale delle attività nell’Unione del gruppo è inferiore a 40 miliardi di EUR. Per i gruppi che superavano tale soglia al 27 giugno 2019, il termine per adeguarsi è fissato al 30 dicembre 2023. La Commissione dovrà riesaminare il regime entro il 30 dicembre 2026; l’ABE dovrà inoltre presentare una relazione entro il 28 giugno 2021 sul trattamento delle succursali di paesi terzi nei diritti nazionali degli Stati membri.

Governance interna, onorabilità e neutralità retributiva

L’articolo 74 è sostituito per ribadire che gli enti devono essere dotati di solidi dispositivi di governance, con chiara allocazione delle responsabilità, processi efficaci di identificazione e gestione dei rischi, controlli interni adeguati e politiche di remunerazione che promuovano una sana gestione del rischio. Le politiche e prassi retributive devono essere neutrali rispetto al genere.

L’articolo 91 rafforza i requisiti per i membri dell’organo di gestione, attribuendo all’ente la responsabilità primaria del loro costante possesso dei requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza. Le autorità competenti possono rimuovere i membri non conformi e devono verificare in particolare la persistenza dei requisiti quando vi siano sospetti o rischi accresciuti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L’articolo 92 modifica la disciplina delle politiche di remunerazione per il personale rilevante, imponendo la neutralità rispetto al genere e ridefinendo le categorie del personale che incidono in modo sostanziale sul profilo di rischio. È incluso, tra l’altro, il personale con remunerazione almeno pari a 500.000 EUR, se presta attività in unità rilevanti e con impatto significativo sul rischio. L’articolo 94 modifica la struttura della parte variabile della remunerazione, confermando la necessità di differimento e di pagamento in strumenti, ma introduce deroghe per enti piccoli e per personale con remunerazione variabile annua bassa.

Vigilanza prudenziale, P2R, P2G e revisione SREP

Gli articoli 97, 98, 104, 104 bis e 104 ter ridefiniscono il rapporto tra revisione e valutazione prudenziale e poteri correttivi dell’autorità.

Il principio di proporzionalità viene espressamente richiamato, e le autorità possono adattare le metodologie per enti con profili di rischio simili, pur dovendo mantenere la valutazione specifica di ciascun ente. Viene inoltre rafforzato l’obbligo di segnalazione alle autorità antiriciclaggio quando emerga il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Sul rischio di tasso di interesse derivante dal banking book, l’articolo 98 prevede specifiche soglie di intervento, tra cui:

  • riduzione del valore economico del capitale proprio superiore al 15 % del capitale di classe 1 in uno degli scenari di shock;
  • forte diminuzione dei proventi netti da interessi in uno degli scenari di shock.

L’ABE deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sugli scenari di shock e sulle ipotesi di modellizzazione, con presentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Il nuovo articolo 104 bis stabilisce quando può essere imposto il requisito di fondi propri aggiuntivi (Pillar 2 Requirement): solo se, a seguito delle revisioni prudenziali, l’ente presenta rischi non coperti, carenze nella governance, insufficienze nelle rettifiche, inadeguatezza del metodo autorizzato o altre situazioni specifiche che destano preoccupazione. Il requisito deve essere calibrato come differenza tra capitale adeguato e requisiti minimi, con regole separate per il rischio di leva eccessiva. Per i rischi diversi dalla leva, almeno tre quarti del requisito devono essere soddisfatti con capitale di classe 1 e almeno tre quarti di tale quota con CET1. Le autorità devono motivare per iscritto il provvedimento.

L’articolo 104 ter disciplina invece gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (Pillar 2 Guidance), che rappresentano un obiettivo di capitale e non attivano automaticamente i limiti alle distribuzioni. Il mancato rispetto ripetuto degli orientamenti può tuttavia condurre a misure di vigilanza ulteriori.

Requisiti di capitale, riserve e limiti alle distribuzioni

La direttiva riscrive il regime delle riserve di capitale:

  • la riserva di conservazione del capitale è fissata al 2,5 % delle esposizioni ponderate per il rischio;
  • la riserva anticiclica specifica dell’ente resta legata alla media ponderata dei coefficienti anticiclici nazionali;
  • gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese di investimento, con obbligo di motivazione e notifica al CERS;
  • la riserva per gli O-SII può arrivare fino al 3 % senza autorizzazione della Commissione, oltre tale soglia è richiesta una procedura rafforzata;
  • i G-SII sono classificati in almeno cinque sottocategorie, con riserva minima dell’1 % e incrementi di almeno 0,5 % tra una sottocategoria e l’altra;
  • la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere applicata a esposizioni, sottoinsiemi di esposizioni e diversi comparti di enti, anche in altri Stati membri o in paesi terzi, con regole di notifica, coordinamento e approvazione.

Il sistema prevede inoltre il riconoscimento da parte degli altri Stati membri dei coefficienti di riserva sistemica fissati a livello nazionale. Le soglie del 3 % e del 5 % determinano, rispettivamente, forme diverse di consultazione del CERS, della Commissione e, se del caso, dell’ABE.

Gli enti che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale o il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono soggetti a limiti alle distribuzioni, calcolati tramite l’ammontare massimo distribuibile. La direttiva disciplina in modo dettagliato i quartili applicabili e gli effetti su dividendi, remunerazioni variabili e strumenti AT1. In caso di mancato rispetto, l’ente deve presentare un piano di conservazione del capitale entro cinque giorni lavorativi, salvo proroga fino a dieci giorni.

Poteri di vigilanza e scambio di informazioni

L’articolo 104 amplia i poteri delle autorità competenti, prevedendo la possibilità di imporre requisiti aggiuntivi, rafforzare i controlli interni, richiedere piani di rientro, limitare l’attività, imporre dismissioni, ridurre il rischio, limitare la remunerazione variabile, imporre requisiti di liquidità e chiedere disclosure aggiuntiva. È esplicitamente vietato imporre obblighi di segnalazione duplicativi.

Sono altresì rafforzati i poteri sanzionatori e l’obbligo di motivazione delle decisioni delle autorità. Il sistema di decisioni congiunte tra autorità di vigilanza consolidata e autorità delle filiazioni viene precisato per i requisiti su fondi propri, liquidità e orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Antiriciclaggio e cooperazione istituzionale

La direttiva integra in modo sistematico la vigilanza prudenziale con la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti devono tenere conto di tali rischi nelle revisioni prudenziali, informare le autorità AML e, se del caso, adottare misure di vigilanza.

L’articolo 117 richiede stretta cooperazione tra autorità competenti, unità di informazione finanziaria e autorità di vigilanza AML; l’ABE deve emanare orientamenti entro il 1° gennaio 2020 per disciplinare modalità e flussi informativi, in particolare per i gruppi transfrontalieri e per l’individuazione di gravi violazioni AML.

Disposizioni transitorie e recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 28 dicembre 2020 e applicarle dal 29 dicembre 2020. Tuttavia:

  • le modifiche relative all’articolo 84 e all’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, si applicano dal 28 giugno 2021;
  • le modifiche relative agli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, si applicano dal 1° gennaio 2022.

Le società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista già esistenti al 27 giugno 2019 devono chiedere l’approvazione entro il 28 giugno 2021. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Valutazione finale per il pratico

Per operatori bancari e consulenti, la direttiva comporta un impatto rilevante su tre fronti principali: governance e remunerazione, presidio dei gruppi complessi e rafforzamento della vigilanza prudenziale con maggiore uso di capitale aggiuntivo, riserve e limiti alle distribuzioni. Il recepimento nazionale lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto in materia di esenzioni per piccole imprese di investimento, soglie di applicazione delle deroghe retributive e designazione delle autorità nazionali competenti o designate per misure macroprudenziali.

Disposizioni principali

Esclusioni e chiarimenti dell’ambito soggettivo

Viene riscritto l’articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, confermando e precisando le esclusioni dall’applicazione della disciplina, tra cui l’accesso all’attività delle imprese di investimento disciplinato dalla direttiva 2014/65/UE, le banche centrali e una serie di enti pubblici o promozionali nazionali elencati per singolo Stato membro. Le entità di cui al nuovo articolo 2, paragrafo 5, punti 1 e da 3 a 24, sono considerate enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

Definizioni e coordinamento con altri atti UE

Sono introdotte nuove definizioni, tra cui autorità di risoluzione, G-SII, G-SII non UE, gruppo, gruppo di paese terzo e politica retributiva neutrale rispetto al genere. L’articolo 4 viene modificato per rafforzare la cooperazione con le autorità di risoluzione. Si aggiornano inoltre rinvii e coordinamento con la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva (UE) 2015/849, il regolamento (UE) n. 1093/2010 e altri atti collegati.

Autorizzazione degli enti creditizi e valutazione degli azionisti

Sono precisati i contenuti della domanda di autorizzazione, includendo programma di attività, struttura organizzativa e dispositivi di governance. Le autorità competenti devono negare l’autorizzazione se i dispositivi non garantiscono una gestione sana ed efficace del rischio o se l’idoneità degli azionisti o soci non è soddisfacente. L’ABE deve pubblicare orientamenti su una metodologia comune di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni.

Società di partecipazione finanziaria e mista: approvazione, esenzione e vigilanza

È inserito il nuovo articolo 21 bis, che istituisce un regime di approvazione per le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE, nonché per altre società di partecipazione quando soggette a vigilanza su base subconsolidata. L’approvazione è subordinata a requisiti su struttura del gruppo, governance interna, distribuzione dei compiti, idoneità degli amministratori e assenza di ostacoli alla vigilanza consolidata. È prevista un’esenzione dall’approvazione in casi tassativi, ma con divieto di decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidano sul gruppo. Le autorità possono imporre misure di vigilanza, incluse sospensione dei diritti di voto, ingiunzioni e sanzioni, limitazioni alle distribuzioni, obbligo di piano di rientro e cessione/riduzione delle partecipazioni. Sono fissati termini procedurali: decisione entro sei mesi dalla domanda, comunicazione del diniego entro quattro mesi e cooperazione rafforzata tra autorità, con possibile intervento dell’ABE e, per le società miste, del coordinatore ai sensi della direttiva 2002/87/CE.

Imprese madri nell’UE intermedie per gruppi di paese terzo

Il nuovo articolo 21 ter impone, in linea generale, che due o più enti dell’Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo abbiano un’unica impresa madre nell’UE intermedia, salvo eccezioni autorizzabili. L’obbligo non si applica se il totale delle attività nell’Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR; per i gruppi che superavano tale soglia al 27 giugno 2019 è previsto il termine del 30 dicembre 2023 per l’adeguamento. L’ABE pubblica l’elenco dei gruppi di paese terzo operanti nell’Unione e la Commissione deve riesaminare il regime entro il 30 dicembre 2026.

Governance interna, remunerazione neutrale e soggetti che assumono rischi

L’articolo 74 è riscritto imponendo solidi dispositivi di governance, chiara struttura organizzativa, controlli interni adeguati e politiche retributive neutrali rispetto al genere. L’articolo 91 rafforza i requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza dei membri dell’organo di gestione e consente alle autorità di rimuovere chi non li rispetta, soprattutto in presenza di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L’articolo 92 ridefinisce le categorie di personale rilevante, introduce la neutralità di genere nella politica retributiva e inserisce una soglia di 500.000 EUR per determinati membri del personale considerati rilevanti. L’articolo 94 modifica la struttura della remunerazione variabile, la quota differita, l’uso di azioni o strumenti equivalenti e prevede deroghe per enti piccoli e personale con bassa componente variabile, con soglie e facoltà nazionali specifiche.

Rischio di tasso di interesse nel banking book e rischio operativo

L’articolo 84 introduce l’obbligo per gli enti di usare sistemi interni o metodologie standardizzate per identificare, valutare e attenuare il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, nonché il rischio da variazioni dei differenziali creditizi. L’ABE deve elaborare norme tecniche di regolamentazione e orientamenti, con termini al 28 giugno 2020 per la presentazione delle proposte alla Commissione. L’articolo 85 chiarisce che la gestione del rischio operativo comprende anche rischio di modello e rischi da esternalizzazione.

Processo di revisione e valutazione prudenziale e integrazione dei rischi ESG

L’articolo 97 introduce il principio di proporzionalità e consente di adattare le metodologie di revisione per enti con profili di rischio simili, senza sacrificare la valutazione individuale. Viene aggiunto un obbligo di segnalazione immediata all’ABE e alle autorità AML quando emergano sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L’articolo 98 dettaglia le soglie di intervento sul rischio di tasso di interesse, includendo una riduzione del valore economico del capitale proprio superiore al 15 % del capitale di classe 1 e una forte diminuzione dei proventi netti da interessi. L’ABE deve inoltre valutare l’inclusione dei rischi ambientali, sociali e di governance nella revisione prudenziale e riferire entro il 28 giugno 2021.

Requisito di fondi propri aggiuntivi e orientamenti sul capitale

Sono introdotti i nuovi articoli 104 bis, 104 ter e 104 quater. Il requisito di fondi propri aggiuntivi può essere imposto solo in presenza di rischi non adeguatamente coperti, carenze nei requisiti di governance, insufficienza delle rettifiche di valutazione prudenziale, problemi nei metodi autorizzati o ripetuto mancato rispetto degli orientamenti. Il requisito è specifico per ente e deve essere motivato per iscritto; quando riguarda rischio non di leva, almeno tre quarti devono essere coperti con capitale di classe 1 e almeno tre quarti di tale quota con capitale primario di classe 1. Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi non attivano i limiti automatici alle distribuzioni. Le autorità competenti devono notificare i requisiti e gli orientamenti alle autorità di risoluzione.

Poteri di vigilanza e requisiti informativi

L’articolo 104 amplia e sistematizza i poteri delle autorità competenti, includendo la possibilità di imporre capitale aggiuntivo, rafforzamento dei controlli, piani di rientro, limiti all’attività, riduzione del rischio, restrizioni alle distribuzioni, requisiti di liquidità e informativa aggiuntiva. È introdotto un divieto di duplicazione delle segnalazioni. Sono altresì aggiornati gli articoli 63, 64, 66, 67, 105 e 143, con rafforzamento dei poteri sanzionatori e dell’obbligo di motivazione delle decisioni.

Riserve di capitale: conservazione, anticiclica, sistemica, G-SII e O-SII

La direttiva riscrive gli articoli 129, 130, 131, 133, 134 e 136. La riserva di conservazione del capitale è fissata al 2,5 % dell’esposizione complessiva al rischio; la riserva anticiclica resta legata alla media ponderata dei coefficienti anticiclici nazionali; gli Stati membri possono esentare talune imprese di investimento piccole e medie, con obbligo di motivazione e notifica al CERS. Per gli O-SII la riserva può arrivare fino al 3 % senza autorizzazione della Commissione, oltre tale soglia richiedendosi la procedura europea; per i G-SII è introdotto un metodo aggiuntivo di individuazione che tiene conto anche delle attività transfrontaliere, e i G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie con riserve minime crescenti. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere applicata per esposizioni o sottoinsiemi di esposizioni, con procedura di notifica, parere del CERS, eventuale intervento della Commissione e obblighi di riconoscimento da parte di altri Stati membri.

Limiti alle distribuzioni

Gli articoli 141, 141 bis, 141 ter e 142 sono riscritti per disciplinare il meccanismo dell’ammontare massimo distribuibile in caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale o del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria. Sono previsti quartili progressivi che determinano il fattore applicabile e limiti ai dividendi, alle remunerazioni variabili e ai pagamenti su strumenti AT1. L’ente deve comunicare l’inadempimento all’autorità competente e predisporre un piano di conservazione del capitale entro cinque giorni lavorativi, salvo estensione fino a dieci giorni.

Cooperazione, scambio di informazioni e antiriciclaggio

Sono estesi gli obblighi di scambio informativo tra autorità competenti, autorità di vigilanza, unità di informazione finanziaria e autorità antiriciclaggio, nonché verso organismi internazionali come FMI, Banca mondiale, BIS e FSB, a condizioni rigorose di riservatezza. L’ABE deve emanare orientamenti sulla cooperazione tra tali autorità entro il 1° gennaio 2020. Le autorità competenti devono anche comunicare annualmente o periodicamente i dati sulle succursali di paesi terzi, che sono inseriti in elenchi pubblicati dall’ABE.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialiremunerazionemacroprudenzialeantiriciclaggio

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