Direttiva 2019/944
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifonde e sostituisce la disciplina del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica, aggiornandola alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla partecipazione attiva dei consumatori. Introduce regole su accesso alla rete, prezzi basati sul mercato, cambio fornitore, contratti dinamici, misurazione intelligente, gestione dei dati, aggregazione e comunità energetiche. Rafforza inoltre la separazione proprietaria e funzionale dei gestori di rete, l'indipendenza delle autorità di regolazione e la cooperazione transfrontaliera. Prevede termini di recepimento al 31 dicembre 2020 per la maggior parte delle disposizioni e applicazione generale dal 1 gennaio 2021, con specifiche scadenze ulteriori per alcune norme.
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, con disciplina di tutela dei consumatori, accesso alla rete, separazione delle attività e integrazione delle risorse distribuite.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla generazione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e fornitura di energia elettrica nell'Unione, nonché ai rapporti contrattuali e di mercato con clienti grossisti e finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi e altri partecipanti al mercato. Include disposizioni specifiche per clienti civili, microimprese, piccole imprese, clienti vulnerabili, clienti attivi, aggregatori, comunità energetiche dei cittadini, gestori di sistemi di distribuzione e trasmissione, autorità di regolazione e, in parte, per sistemi isolati o piccoli sistemi connessi. Sono previste esclusioni e deroghe per piccoli sistemi isolati/connessi, regioni ultraperiferiche e, in misura limitata, per Cipro, Lussemburgo, Malta e Corsica, oltre a deroghe settoriali specifiche.
Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
La direttiva rifonde la direttiva 2009/72/CE e aggiorna il quadro del mercato elettrico alla luce della transizione energetica, della digitalizzazione e del maggiore ruolo dei consumatori. Il legislatore unionale collega espressamente la riforma alla necessità di mercati più integrati e transfrontalieri, alla decarbonizzazione, alla diffusione delle rinnovabili, allo sviluppo dello stoccaggio, della mobilità elettrica e della gestione attiva della domanda.
Finalità e impianto generale
L'obiettivo generale è creare nell'Unione mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi, trasparenti e incentrati sui consumatori. La direttiva stabilisce norme comuni su generazione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e fornitura, con particolare attenzione alla tutela dei clienti finali e alla responsabilizzazione del consumatore, nonché all'accesso aperto alla rete e alla cooperazione tra Stati membri, autorità di regolazione e gestori dei sistemi.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina copre l'intera filiera elettrica e i rapporti con clienti grossisti e finali, fornitori, produttori, aggregatori, comunità energetiche, gestori di sistemi e autorità di regolazione. L'articolo 2 contiene definizioni molto ampie e tecniche, essenziali per l'operatività della direttiva: tra le più rilevanti vi sono cliente attivo, aggregatore indipendente, contratto con prezzo dinamico, sistema di misurazione intelligente, comunità energetica dei cittadini, gestione della domanda, stoccaggio di energia, piccolo sistema isolato e piccolo sistema connesso.
Mercato competitivo, libertà di scelta e accesso alla rete
Gli Stati membri devono rimuovere le barriere ingiustificate all'ingresso, al funzionamento e all'uscita dal mercato e garantire che i prezzi riflettano la domanda e l'offerta effettive. Tutti i clienti devono poter scegliere liberamente il fornitore e, se desiderano, stipulare più contratti di fornitura contemporaneamente, purché siano definiti i punti di connessione e di misurazione necessari.
L'accesso dei terzi alle reti di trasmissione e distribuzione deve avvenire sulla base di tariffe pubblicate, applicate obiettivamente e senza discriminazioni. Il rifiuto di accesso è ammesso solo per mancanza di capacità e deve essere motivato su basi tecniche ed economiche, con rimedi e procedure di contestazione a tutela dell'utente. Il medesimo articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini quando gestiscono reti di distribuzione.
Prezzi di fornitura e interventi pubblici
Il principio generale è la libertà dei fornitori di determinare il prezzo della fornitura. Gli interventi pubblici sulla fissazione dei prezzi sono ammessi solo in via eccezionale, in presenza di finalità di interesse economico generale, e devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili, limitati nel tempo e proporzionati. Per i clienti civili in povertà energetica o vulnerabili è possibile intervenire sui prezzi; è inoltre possibile, per un periodo di transizione, applicare prezzi regolati a clienti civili e microimprese non già protetti in base al regime sociale.
Tali interventi richiedono notifica alla Commissione entro un mese dall'adozione, con illustrazione dei motivi, dell'insufficienza di altri strumenti, della durata, dei beneficiari, dei criteri di prezzo e dell'impatto concorrenziale. Gli Stati membri devono presentare relazioni il 1 gennaio 2022 e il 1 gennaio 2025; la Commissione deve riesaminare la disciplina entro il 31 dicembre 2025, potendo proporre una data finale per i prezzi regolati.
Diritti contrattuali, cambio fornitore, strumenti di confronto e bollette
La direttiva rafforza in modo molto marcato i diritti contrattuali dei clienti finali. I contratti devono indicare, in modo chiaro e preventivo, identità del fornitore, servizi offerti, livelli di qualità, durata, rinnovo e cessazione, rimedi per mancata qualità o fatturazione inesatta, modalità di ADR e diritti dei consumatori. Ogni modifica contrattuale o tariffaria deve essere comunicata con un preavviso adeguato, e il cliente deve poter risolvere il contratto se non accetta le nuove condizioni.
Il cambio fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione deve avvenire entro tre settimane dalla richiesta e, entro il 1 gennaio 2026, il solo processo tecnico non deve richiedere più di 24 ore nei giorni lavorativi. Per clienti civili e piccole imprese il cambio deve essere gratuito; gli oneri di risoluzione anticipata sono ammessi solo in casi limitati, per contratti a tempo determinato e prezzo fisso, e solo se proporzionati alla perdita economica diretta effettivamente provata dal fornitore.
Gli Stati membri devono garantire almeno uno strumento di confronto gratuito e indipendente per clienti civili e microimprese con consumo annuo previsto inferiore a 100.000 kWh, accessibile, imparziale e aggiornato. Le bollette devono essere chiare, accurate, gratuite e, ove richiesto, disponibili in formato elettronico. L'allegato I specifica i contenuti minimi: prezzo da pagare, termine di pagamento, consumo del periodo, dati del fornitore, denominazione tariffa, possibilità di cambio, codice cliente o punto di prelievo, riferimenti all'ADR, sportello unico e strumenti di confronto.
Contratti dinamici, aggregazione, clienti attivi e comunità energetiche
La direttiva promuove la partecipazione attiva al mercato attraverso i contratti con prezzo dinamico, che gli Stati membri devono consentire almeno ai clienti con contatore intelligente presso un fornitore e, per i fornitori con oltre 200.000 clienti finali, presso ciascun fornitore interessato. I clienti devono essere pienamente informati sui rischi, sui costi e sulle opportunità di tali contratti, mentre le autorità di regolazione devono monitorarne gli sviluppi per almeno dieci anni.
L'aggregazione è espressamente tutelata: i clienti possono stipulare contratti di aggregazione anche senza il consenso del proprio fornitore, e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione possono accedere ai mercati dell'energia elettrica senza discriminazioni. Sono previste regole sui dati, sulla responsabilità degli sbilanciamenti e sull'assenza di penalizzazioni ingiustificate verso i clienti che si avvalgono di aggregatori indipendenti.
I clienti attivi possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia autoprodotta, partecipare alla flessibilità e all'efficienza energetica, operare individualmente o in forma aggregata e delegare la gestione tecnica a terzi. Gli Stati membri devono evitare oneri di rete non coerenti con i costi e garantire la responsabilità finanziaria per gli sbilanciamenti, salvo opzioni nazionali compatibili con il regolamento (UE) 2019/943.
Le comunità energetiche dei cittadini costituiscono un modello specifico di partecipazione collettiva: devono essere aperte e volontarie, avere finalità principalmente ambientali, economiche o sociali di comunità e poter operare su più funzioni di mercato, inclusa la condivisione dell'energia prodotta internamente. I membri devono poter entrare e uscire senza perdere i diritti di cliente finale o cliente attivo. Gli Stati membri possono consentire alle comunità di gestire reti di distribuzione, ma solo nel rispetto di condizioni stringenti, tariffe non discriminatorie e obblighi di non pregiudizio verso gli altri utenti della rete.
Misurazione intelligente, dati e protezione della riservatezza
La direttiva attribuisce un ruolo centrale ai sistemi di misurazione intelligenti. Gli Stati membri devono procedere alla loro introduzione, sulla base di una valutazione costi-benefici effettuata secondo l'allegato II; se la valutazione è negativa, il cliente ha comunque diritto, su richiesta, a un contatore intelligente a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi. I sistemi già installati prima del 4 luglio 2019 possono restare in funzione per il loro ciclo di vita, ma se non conformi ai requisiti della direttiva non oltre il 5 luglio 2031.
I contatori intelligenti devono essere interoperabili, garantire accesso ai dati in tempo quasi reale, misurare accuratamente il consumo e l'immissione in rete, permettere portabilità dei dati e rispettare i più elevati standard di cibersicurezza e protezione dei dati. La gestione dei dati deve assicurare accesso efficiente, sicuro, non discriminatorio e simultaneo ai soggetti ammessi, con piena conformità al regolamento (UE) 2016/679.
Tutela dei consumatori vulnerabili e povertà energetica
Gli Stati membri devono definire il concetto di cliente vulnerabile e adottare misure appropriate, anche sociali, per assicurare una protezione adeguata. La direttiva richiama espressamente la povertà energetica, la possibilità di divieto di disconnessione nei periodi critici, il livello di reddito, la quota di reddito destinata all'energia, l'efficienza energetica degli edifici e la dipendenza da apparecchiature elettriche per motivi di salute.
Gli Stati membri devono inoltre stabilire criteri per valutare e pubblicare il numero di famiglie in povertà energetica, con particolare attenzione a reddito basso, elevata spesa energetica e scarsa efficienza abitativa. La Commissione fornisce orientamenti interpretativi sul concetto di "numero significativo" di famiglie in povertà energetica.
Gestione delle reti di distribuzione e trasmissione
La direttiva rafforza la neutralità e l'indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione. I gestori di distribuzione devono assicurare capacità a lungo termine, non discriminare gli utenti, fornire informazioni per l'accesso efficiente alla rete, acquistare servizi di flessibilità e di bilanciamento tramite procedure di mercato e predisporre piani di sviluppo della rete con orizzonte quinquennale e aggiornamento almeno biennale. Devono inoltre facilitare l'integrazione della mobilità elettrica e cooperare con i gestori di trasmissione.
Per i gestori di trasmissione, gli obblighi sono ancora più stringenti: devono garantire funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente della rete, gestire i flussi di energia, procurare servizi ancillari, cooperare con centri di coordinamento regionali, digitalizzare i sistemi e gestire i dati con adeguata cibersicurezza. È disciplinato un complesso sistema di separazione proprietaria, indipendenza del personale, organo di sorveglianza, programma di adempimenti e certificazione, con regole specifiche per i casi di imprese verticalmente integrate e per i controlli da parte di soggetti di paesi terzi.
Autorità di regolazione, sanzioni e cooperazione
Ogni Stato membro deve designare un'autorità di regolazione unica a livello nazionale, indipendente da interessi pubblici o privati, dotata di risorse adeguate, autonomia di bilancio e mandato prefissato per i vertici. Le autorità devono fissare o approvare tariffe e metodologie, controllare l'applicazione della direttiva e del regolamento (UE) 2019/943, monitorare il mercato, la qualità del servizio, le pratiche contrattuali, i consumatori vulnerabili, gli strumenti di confronto, i prezzi regolati e gli investimenti in capacità e reti intelligenti.
Sono previsti poteri vincolanti di decisione, ispezione, richiesta informazioni, gestione delle controversie e irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo nei confronti dei gestori di trasmissione o delle imprese verticalmente integrate, nei casi previsti. Le autorità devono inoltre cooperare tra loro, con ACER, con ENTSO-E, con EU DSO e con i centri di coordinamento regionali.
Deroghe, recepimento e applicazione
La direttiva prevede deroghe per piccoli sistemi isolati o connessi, per la Corsica e per specifici Stati membri; alcune disposizioni non si applicano a Cipro, Lussemburgo e Malta, o si applicano con termini differiti. Le deroghe sono in linea generale temporanee e subordinate a condizioni volte a favorire concorrenza, integrazione del mercato e transizione energetica.
Quanto al recepimento, gli Stati membri devono adottare le misure nazionali necessarie entro il 31 dicembre 2020 per la maggior parte delle disposizioni indicate all'articolo 71, con termini anticipati per alcune norme della direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile, per la gran parte delle sue disposizioni, dal 1 gennaio 2021. La direttiva 2009/72/CE è abrogata dal 1 gennaio 2021, salvo gli obblighi transitori relativi a termini di recepimento e date di applicazione richiamati negli allegati.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 definisce norme comuni per generazione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e fornitura di energia elettrica, insieme a disposizioni sulla protezione dei consumatori, per creare mercati integrati, competitivi, flessibili, equi, trasparenti e incentrati sui consumatori.
Definizioni chiave
L'articolo 2 introduce definizioni rilevanti per clienti, clienti civili e non civili, microimprese e piccole imprese, cliente attivo, aggregazione, aggregatore indipendente, comunità energetica dei cittadini, contratto con prezzo dinamico, sistemi di misurazione intelligenti, gestori di sistemi, stoccaggio di energia, piccoli sistemi isolati e connessi, nonché partecipante al mercato.
Mercato competitivo e libertà di scelta
L'articolo 3 impone agli Stati membri di non ostacolare ingiustificatamente gli scambi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti in flessibilità, stoccaggio, mobilità elettrica e interconnettori, garantendo prezzi che riflettano domanda e offerta e condizioni di parità senza barriere ingiustificate all'ingresso, al funzionamento e all'uscita dal mercato.
Prezzi di fornitura e interventi pubblici
L'articolo 5 conferma la libertà dei fornitori di determinare i prezzi, ammette interventi pubblici solo in casi e per categorie limitati, con condizioni stringenti di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, durata limitata e assenza di sussidi incrociati diretti. Prevede obblighi di notifica alla Commissione entro un mese, relazioni nazionali al 1 gennaio 2022 e al 1 gennaio 2025, e riesame della Commissione entro il 31 dicembre 2025.
Accesso dei terzi e linee dirette
Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione basato su tariffe pubblicate e non discriminatorie, con possibilità di rifiuto solo per mancanza di capacità e con obbligo di motivazione. Gli Stati membri devono anche consentire linee dirette tra produttori/fornitori e clienti, con criteri autorizzativi obiettivi e non discriminatori.
Autorizzazioni per nuova capacità di generazione
L'articolo 8 richiede procedure di autorizzazione obiettive, trasparenti e non discriminatorie per nuovi impianti, tenendo conto di sicurezza, salute, ambiente, uso del suolo, efficienza energetica, rinnovabili, riduzione emissioni e alternative come gestione della domanda e stoccaggio.
Obblighi di servizio pubblico e tutela sociale
L'articolo 9 consente obblighi di servizio pubblico per sicurezza, regolarità, qualità, prezzo, ambiente, efficienza energetica, rinnovabili e clima, purché trasparenti e verificabili. Gli Stati membri devono informare la Commissione sulle misure adottate e sulle modifiche biennali; possono derogare agli articoli 6, 7 e 8 nei limiti dell'interesse economico generale e della compatibilità con il mercato interno.
Diritti contrattuali, cambio fornitore e bollette
Gli articoli 10, 12, 14 e 18 rafforzano i diritti dei clienti finali: contenuto minimo dei contratti, preavviso per modifiche contrattuali e di prezzo, libertà di cambiare fornitore entro tre settimane, nessun onere per il cambio per civili e piccole imprese, strumenti di confronto gratuiti e bollette chiare, gratuite e frequenti, con requisiti minimi dettagliati nell'allegato I.
Contratti a prezzo dinamico e aggregazione
Gli articoli 11, 13 e 17 impongono che il quadro nazionale consenta contratti a prezzo dinamico per clienti con contatore intelligente, disciplina il consenso, l'informazione sui rischi e il monitoraggio decennale. Viene riconosciuto il diritto di partecipare all'aggregazione senza consenso del fornitore, con regole su dati, responsabilità per sbilanciamenti e divieto di penalizzazioni discriminatorie.
Clienti attivi e comunità energetiche
Gli articoli 15 e 16 riconoscono ai clienti attivi il diritto di autoprodurre, consumare, immagazzinare e vendere energia, partecipare a flessibilità ed efficienza energetica, con oneri di rete corrispondenti ai costi e responsabilità per gli sbilanciamenti. Le comunità energetiche dei cittadini devono essere aperte, volontarie, non discriminatorie e possono condividere energia e, in certe condizioni, gestire reti di distribuzione.
Misurazione intelligente e gestione dati
Gli articoli 19-24 disciplinano introduzione, funzionalità e diritto al contatore intelligente, interoperabilità, accesso a dati di consumo in tempo quasi reale, protezione dei dati e sicurezza informatica. La valutazione costi-benefici è obbligatoria e va riesaminata almeno ogni quattro anni; se l'introduzione è negativa, il cliente ha diritto su richiesta a un contatore intelligente a condizioni eque. Gli atti di esecuzione della Commissione definiscono requisiti di interoperabilità e accesso ai dati.
Protezione di clienti vulnerabili e povertà energetica
Gli articoli 28 e 29 impongono agli Stati membri di definire e proteggere i clienti vulnerabili, adottando misure adeguate anche tramite sistemi di assistenza sociale ed efficienza energetica. Gli Stati devono monitorare e pubblicare criteri per misurare la povertà energetica e garantire il necessario approvvigionamento.
Gestione e sviluppo delle reti di distribuzione
Gli articoli 30-38 stabiliscono funzioni, indipendenza e limiti dei gestori dei sistemi di distribuzione, inclusi obblighi di non discriminazione, acquisizione di servizi di flessibilità, piani di sviluppo della rete, integrazione della mobilità elettrica, gestione dei dati, separazione funzionale e divieti sul possesso di impianti di stoccaggio e punti di ricarica, salvo deroghe controllate.
Gestione e separazione dei gestori di trasmissione
Gli articoli 40-54 regolano compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione, separazione proprietaria, indipendenza, organo di sorveglianza, programma di adempimenti, sviluppo della rete, certificazione e controllo, inclusi regimi specifici per paesi terzi e per impianti di stoccaggio. Sono previsti obblighi di accesso dei terzi, acquisto di servizi ancillari, investimenti, e limiti stringenti ai legami con imprese di generazione e fornitura.
Autorità di regolazione e cooperazione
Gli articoli 57-63 impongono un'autorità di regolazione nazionale indipendente, con mandato di 5-7 anni per i vertici, poteri di fissazione tariffe, indagini, sanzioni, controllo dei codici di rete, tutela dei consumatori, supervisione di ENTSO-E, EU DSO e centri di coordinamento regionali, cooperazione con ACER e altre autorità, e gestione dei reclami e dei ricorsi.
Obblighi di trasparenza e conservazione dati
L'articolo 64 impone ai fornitori la conservazione per almeno cinque anni dei dati pertinenti delle transazioni su contratti di fornitura e derivati con clienti grossisti e gestori di trasmissione, con possibilità di condivisione controllata delle informazioni non sensibili.
Deroghe, recepimento e applicazione
Gli articoli 66-73 prevedono deroghe per piccoli sistemi isolati/connessi, regioni ultraperiferiche e specifici Stati membri; fissano le deleghe alla Commissione, la procedura di comitato, il riesame della direttiva entro il 31 dicembre 2025, la modifica della direttiva 2012/27/UE e i termini di recepimento e applicazione. La maggior parte delle disposizioni va recepita entro il 31 dicembre 2020, con applicazione generale dal 1 gennaio 2021; alcune norme si applicano dal 1 gennaio 2020, dal 26 ottobre 2020 o da altre date specifiche.
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